Ordinanza n. 7340/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'esecuzione della Sentenza Tribunale di Frosinone n. 924/2024 pubbl. il 15/05/2024 RG n. 2816/2023 passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del Tribunale di Frosinone n. 924/2024, passata in giudicato, della quale è chiesta l'ottemperanza
Esito
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato emessa dal Tribunale di Frosinone. Il TAR Lazio, sede di Roma, ha rilevato d'ufficio il problema della competenza territoriale, applicando l'art. 113, comma 2, c.p.a., secondo cui, quando l'ottemperanza riguarda una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, il ricorso deve essere proposto al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza. Ha inoltre considerato l'art. 47 c.p.a. sulla ripartizione delle controversie tra la sede centrale del TAR e le sezioni staccate.
La decisione
Il TAR Lazio, sede di Roma, ha dichiarato la propria incompetenza. Poiché la sentenza da eseguire è stata emessa dal Tribunale di Frosinone, la controversia rientra nella competenza territoriale inderogabile della sezione staccata del TAR Lazio con sede a Latina, territorialmente competente per l'ottemperanza. L'affare è stato quindi rimesso a tale sede, dinanzi alla quale il giudizio potrà essere riassunto nel termine previsto dall'art. 15, comma 4, c.p.a. Ogni valutazione, comprese le spese di lite, è stata rimessa al giudice competente.
Norme richiamate
art. 113, comma 2, c.p.a.
il ricorso si propone al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l'ottemperanza.
Per l'ottemperanza a sentenze passate in giudicato e ad altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario, è competente il TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la decisione da eseguire.
art. 47 c.p.a.
Disciplina la ripartizione delle controversie tra la sede del TAR nel capoluogo e la sezione staccata; nel caso concreto conduce alla competenza della sezione staccata di Latina del TAR Lazio.
art. 15, comma 4, c.p.a.
Individua il termine entro il quale il giudizio può essere riassunto davanti al giudice dichiarato competente.
Massime di principio
- Quando l'ottemperanza è diretta a ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, la competenza territoriale inderogabile spetta al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza.
- La ripartizione interna delle controversie tra la sede centrale del TAR e una sezione staccata deve essere effettuata secondo l'art. 47 c.p.a.; pertanto, il giudice territorialmente incompetente deve rimettere l'affare alla sede competente, davanti alla quale il giudizio può essere riassunto nei termini dell'art. 15, comma 4, c.p.a.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 23 apr 2026Ordinanza n. 7/2026 - Trento, Sezione 1
- Ordinanza · 23 apr 2026Ordinanza n. 156/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 23 apr 2026Ordinanza n. 157/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 23 apr 2026Ordinanza n. 158/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 23 apr 2026Ordinanza n. 159/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 23 apr 2026Ordinanza n. 160/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →