Regolamento (UE) 2020/2227
Regulation (EU) 2020/2227 of the European Parliament and of the Council of 23 December 2020 amending Regulation (EU) 2017/2403 as regards fishing authorisations for Union fishing vessels in United Kingdom waters and fishing operations of United Kingdom fishing vessels in Union waters
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce un quadro giuridico transitorio per consentire, su base di reciprocità, la prosecuzione delle attività di pesca tra Unione europea e Regno Unito dopo la fine del periodo di transizione Brexit. Modifica il regolamento (UE) 2017/2403 inserendo regole specifiche per le autorizzazioni alle navi dell’Unione nelle acque del Regno Unito e alle navi del Regno Unito nelle acque dell’Unione. La logica è evitare interruzioni improvvise delle operazioni di pesca, preservando sostenibilità, controllo e possibilità di sospensione o revoca delle autorizzazioni in caso di venir meno della reciprocità o di altri presupposti. La disciplina è temporanea e cessativa, in attesa di un eventuale accordo UE-Regno Unito sulla pesca.
Modifica il regolamento (UE) 2017/2403 per disciplinare, in via transitoria e reciproca, le autorizzazioni di pesca tra flotte dell’Unione e del Regno Unito dopo la fine del periodo di transizione Brexit.
Ambito di applicazione
Si applica alle operazioni di pesca svolte da navi da pesca dell’Unione nelle acque del Regno Unito e da navi da pesca del Regno Unito nelle acque dell’Unione, in deroga alle regole ordinarie del regolamento (UE) 2017/2403. L’ambito territoriale comprende le acque soggette alla sovranità o giurisdizione del Regno Unito e le acque dell’Unione; il regolamento non include Gibilterra. L’applicazione è temporanea: decorre dal giorno successivo a quello in cui il diritto dell’Unione cessa di applicarsi al Regno Unito ai sensi degli articoli 126 e 127 dell’Accordo di recesso e si estende fino al 31 dicembre 2021 o, se precedente, alla data di entrata in vigore o applicazione provvisoria di un accordo UE-Regno Unito contenente disposizioni in materia di pesca. Non si applica se tale accordo è già entrato in vigore o si applica provvisoriamente alla data di entrata in vigore del regolamento.
Autorizzazioni di pesca UE-Regno Unito in regime transitorio
Il regolamento (UE) 2020/2227 modifica il regolamento (UE) 2017/2403 per introdurre un regime speciale e temporaneo di autorizzazioni di pesca tra Unione europea e Regno Unito dopo la fine del periodo di transizione Brexit. La ratio è evitare un’interruzione improvvisa delle operazioni di pesca, mantenendo un accesso reciproco alle acque nel rispetto della sostenibilità delle risorse biologiche marine.
Contesto e finalità
I considerando collegano la disciplina alla notifica di recesso del Regno Unito, all’Accordo di recesso e alla cessazione dell’applicazione della politica comune della pesca al termine del 31 dicembre 2020. In assenza di un accordo UE-Regno Unito sulla pesca, il regolamento crea una base giuridica per consentire, in via contingente, che le flotte continuino a operare sulle rispettive acque sulla base di autorizzazioni e reciprocità.
Ambito territoriale e temporale
Il regolamento riguarda le operazioni di pesca nelle acque del Regno Unito e dell’Unione. Per espressa previsione, il riferimento al Regno Unito non comprende Gibilterra. La disciplina è temporanea: si applica dal giorno successivo a quello in cui il diritto dell’Unione cessa di applicarsi al Regno Unito ai sensi degli articoli 126 e 127 dell’Accordo di recesso e fino al 31 dicembre 2021, salvo cessazione anticipata per entrata in vigore o applicazione provvisoria di un accordo sulla pesca tra Unione e Regno Unito. Se tale accordo è già operativo alla data di entrata in vigore del regolamento, quest’ultimo non si applica.
Operazioni delle navi dell’Unione nelle acque del Regno Unito
Il regolamento introduce una nuova sezione 4 nel capo II del titolo II del regolamento (UE) 2017/2403. Le navi da pesca dell’Unione possono ottenere autorizzazioni per operare nelle acque del Regno Unito soltanto tramite una procedura coordinata tra Stato membro di bandiera e Commissione.
La procedura prevede che:
- lo Stato membro di bandiera verifichi la conformità alle condizioni dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2017/2403;
- trasmetta alla Commissione la domanda o l’elenco di domande per l’autorizzazione britannica;
- la domanda contenga le informazioni richieste dal Regno Unito nel formato da esso comunicato alla Commissione;
- la Commissione possa chiedere ulteriori informazioni;
- la Commissione inoltri la domanda al Regno Unito se le condizioni risultano soddisfatte.
L’autorizzazione dello Stato membro può essere rilasciata solo dopo che il Regno Unito abbia deciso di autorizzare la relativa nave UE, e l’attività di pesca non può iniziare finché non siano state emesse entrambe le autorizzazioni.
Se il Regno Unito sospende o revoca la propria autorizzazione, la Commissione ne informa immediatamente lo Stato membro di bandiera, che deve sospendere o revocare la propria autorizzazione. È prevista anche la comunicazione diretta al flag State da parte del Regno Unito, con il medesimo effetto. La Commissione svolge inoltre un monitoraggio sul rilascio delle autorizzazioni britanniche.
Operazioni delle navi del Regno Unito nelle acque dell’Unione
È inserito anche un nuovo titolo IIIa nel regolamento (UE) 2017/2403, dedicato alle navi da pesca del Regno Unito nelle acque dell’Unione. La regola di fondo è speculare: le navi britanniche possono operare nelle acque dell’Unione secondo la normativa UE applicabile, purché l’accesso alle acque del Regno Unito sia garantito alle navi dell’Unione su base reciproca.
La Commissione può rilasciare un’autorizzazione a una nave del Regno Unito solo se ricorrono tutte le condizioni previste dall’articolo 38c, tra cui:
- licenza di pesca valida rilasciata dall’autorità competente britannica;
- iscrizione nel registro della flotta accessibile alla Commissione;
- applicazione del sistema IMO di identificazione navale, ove richiesto dal diritto UE;
- assenza della nave da liste IUU adottate da un’ORGP e/o dall’Unione;
- assenza del Regno Unito dagli elenchi dei paesi non cooperanti o che consentono opportunità di pesca non sostenibili;
- disponibilità di opportunità di pesca.
Le navi autorizzate devono rispettare le norme di controllo e le regole di pesca applicabili alle navi dell’Unione nell’area in cui operano.
Gestione, sospensione e revoca delle autorizzazioni
Il regolamento attribuisce alla Commissione poteri di gestione delle autorizzazioni rilasciate alle navi del Regno Unito. Se vengono meno le condizioni richieste, la Commissione deve adottare misure appropriate, inclusa la modifica o la revoca dell’autorizzazione.
La Commissione può inoltre rifiutare, sospendere o revocare l’autorizzazione in particolare nei seguenti casi:
- mutamento fondamentale delle circostanze, soprattutto in materia di accesso reciproco delle navi UE alle acque del Regno Unito;
- grave minaccia alla sostenibilità, gestione e conservazione delle risorse biologiche marine;
- necessità di prevenire o reprimere la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (IUU);
- risultati del monitoraggio della Commissione;
- rifiuto, sospensione o revoca ingiustificati da parte del Regno Unito delle autorizzazioni per le navi UE.
In caso di rifiuto, sospensione o revoca, la Commissione deve informare immediatamente il Regno Unito.
Chiusura delle operazioni ed esaurimento delle quote
Se le possibilità di pesca assegnate al Regno Unito si considerano esaurite, la Commissione ne dà immediata notifica al Regno Unito e alle autorità di controllo degli Stati membri. Per evitare effetti negativi sulle altre possibilità di pesca non esaurite, la Commissione può chiedere al Regno Unito misure tecniche preventive.
Dalla notifica, le autorizzazioni delle navi britanniche si intendono sospese per le operazioni interessate; se la sospensione riguarda tutte le operazioni autorizzate, le autorizzazioni sono considerate revocate.
Superamento delle quote e deduzioni
Qualora la Commissione accerti che il Regno Unito ha superato le quote assegnate per uno stock o gruppo di stock, procede a deduzioni da altre quote attribuite al Regno Unito. Il regolamento impone di cercare coerenza con il trattamento riservato agli Stati membri in situazioni analoghe.
Controllo, dati e sanzioni
Per quanto riguarda il controllo, le navi britanniche autorizzate nelle acque dell’Unione devono rispettare le regole applicabili alle navi UE nell’area di pesca interessata. Devono inoltre trasmettere alla Commissione o all’organismo da essa designato, e se del caso allo Stato costiero, i dati che le navi dell’Unione sono tenute a inviare allo Stato di bandiera ai sensi del regolamento sul controllo.
La Commissione o l’organismo designato trasmette tali dati allo Stato costiero. Le navi britanniche devono inoltre fornire, su richiesta, i rapporti degli osservatori previsti dai programmi applicabili. Lo Stato costiero deve registrare nel registro nazionale di cui all’articolo 93 del regolamento sul controllo tutte le infrazioni commesse dalle navi britanniche, comprese le relative sanzioni.
Entrata in vigore e durata della misura
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’applicazione è differita al giorno successivo alla cessazione dell’applicazione del diritto dell’Unione al Regno Unito, e la disciplina opera come misura di emergenza fino al 31 dicembre 2021 o, se anteriore, fino all’entrata in vigore o all’applicazione provvisoria di un accordo UE-Regno Unito sulla pesca. Questa struttura conferma la natura strettamente contingente e transitoria dell’intervento normativo.
Disposizioni principali
Finalità e contesto transitorio
Il regolamento nasce per far fronte alla cessazione dell’applicazione della PCP al Regno Unito al termine del periodo di transizione previsto dall’Accordo di recesso. La sua funzione è creare un quadro giuridico per l’accesso reciproco alle acque e per la continuità delle attività di pesca, evitando una brusca interruzione delle operazioni e preservando la sostenibilità delle risorse biologiche marine.
Esclusione di Gibilterra e richiamo alla reciprocità
Il testo precisa che il Regno Unito, ai fini del regolamento, non include Gibilterra. L’accesso delle navi da pesca del Regno Unito alle acque dell’Unione e delle navi dell’Unione alle acque del Regno Unito è fondato sulla reciprocità: le autorizzazioni sono rilasciate solo se l’altra parte concede corrispondenti diritti di accesso.
Sezione sulle operazioni delle navi dell’Unione nelle acque del Regno Unito
È inserita una nuova sezione 4 nel capo II del titolo II del regolamento (UE) 2017/2403, applicabile in deroga alla disciplina ordinaria. Definisce le "United Kingdom waters" come le acque sotto sovranità o giurisdizione del Regno Unito conformemente al diritto internazionale e introduce una procedura specifica per ottenere l’autorizzazione britannica tramite lo Stato di bandiera e la Commissione.
Procedura per l’autorizzazione delle navi UE verso il Regno Unito
Lo Stato membro di bandiera, verificata la conformità alle condizioni dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2017/2403, trasmette alla Commissione l’istanza o l’elenco di istanze per l’autorizzazione britannica. Le domande devono contenere le informazioni richieste dal Regno Unito nel formato da esso comunicato alla Commissione. La Commissione può chiedere integrazioni e, se i requisiti sono soddisfatti, inoltra senza ritardo la domanda al Regno Unito. L’autorizzazione dello Stato membro può essere rilasciata solo dopo che il Regno Unito abbia deciso di autorizzare la nave UE; l’attività di pesca può iniziare solo dopo il rilascio di entrambe le autorizzazioni.
Sospensione o revoca delle autorizzazioni per le navi UE
Se il Regno Unito sospende o revoca l’autorizzazione di una nave dell’Unione, la Commissione ne informa immediatamente lo Stato membro di bandiera, che deve a sua volta sospendere o revocare la propria autorizzazione. È prevista anche la comunicazione diretta al flag State da parte del Regno Unito, con obbligo per lo Stato membro di adeguarsi immediatamente. La Commissione svolge inoltre un’attività di monitoraggio sul rilascio delle autorizzazioni britanniche.
Titolo IIIa: operazioni delle navi del Regno Unito nelle acque dell’Unione
È inserito un nuovo titolo IIIa per derogare alla disciplina ordinaria applicabile alle navi di paesi terzi. Le navi del Regno Unito possono operare nelle acque dell’Unione secondo la normativa unionale applicabile, purché alle navi dell’Unione sia garantito accesso alle acque britanniche sulla base della reciprocità.
Condizioni per rilasciare autorizzazioni alle navi del Regno Unito
La Commissione può rilasciare un’autorizzazione a una nave del Regno Unito solo se sono rispettate diverse condizioni: possesso di una licenza di pesca valida rilasciata dall’autorità competente britannica; inclusione nel registro della flotta accessibile alla Commissione; applicazione del sistema IMO di identificazione navale ove richiesto dal diritto UE; assenza della nave in una lista IUU adottata da un’ORGP e/o dall’Unione; assenza del Regno Unito dagli elenchi di paese non cooperante o che consente opportunità di pesca non sostenibili; disponibilità di opportunità di pesca per il Regno Unito. Le navi autorizzate devono rispettare le norme che disciplinano le operazioni delle navi dell’Unione nell’area di pesca interessata.
Procedura di rilascio, modifica e revoca delle autorizzazioni per il Regno Unito
Il Regno Unito trasmette alla Commissione le domande o gli elenchi di domande per le proprie navi. La Commissione può chiedere ulteriori informazioni e, una volta verificata la sussistenza delle condizioni, può rilasciare l’autorizzazione informando senza ritardo il Regno Unito e gli Stati membri interessati. Se non sono più soddisfatte le condizioni previste, la Commissione adotta misure appropriate, inclusa la modifica o il ritiro dell’autorizzazione.
Casi di rifiuto, sospensione o revoca da parte della Commissione
La Commissione può rifiutare, sospendere o revocare le autorizzazioni in presenza di: mutamento fondamentale delle circostanze, in particolare quanto all’accesso reciproco delle navi UE alle acque del Regno Unito; grave minaccia alla sostenibilità, gestione e conservazione delle risorse biologiche marine; necessità di prevenire o reprimere la pesca INN/IUU; valutazioni risultanti dal monitoraggio svolto ai sensi dell’articolo 18d; rifiuto, sospensione o revoca ingiustificati da parte del Regno Unito delle autorizzazioni per le navi UE. La Commissione informa immediatamente il Regno Unito in caso di rifiuto, sospensione o revoca.
Chiusura delle attività di pesca e esaurimento delle possibilità di pesca
Quando le possibilità di pesca assegnate al Regno Unito si considerano esaurite, la Commissione notifica immediatamente il fatto al Regno Unito e alle autorità di controllo competenti degli Stati membri, e chiede al Regno Unito misure tecniche per evitare impatti negativi sulle quote esaurite. Dalla data della notifica le autorizzazioni delle navi battenti bandiera britannica si considerano sospese per le operazioni di pesca interessate; se la sospensione riguarda tutte le operazioni autorizzate, le autorizzazioni si considerano revocate.
Superamento delle quote da parte del Regno Unito
Se la Commissione accerta che il Regno Unito ha superato le quote assegnate per uno stock o gruppo di stock, applica deduzioni da altre quote attribuite al Regno Unito. La Commissione deve cercare di garantire che l’entità della deduzione sia coerente con le deduzioni applicate agli Stati membri in situazioni analoghe.
Controlli, dati e repressione delle infrazioni
Le navi del Regno Unito autorizzate a operare nelle acque dell’Unione devono rispettare le regole di controllo applicabili alle navi dell’Unione nell’area interessata e fornire alla Commissione o all’organismo da essa designato, e ove rilevante allo Stato costiero, i dati che le navi UE devono trasmettere allo Stato di bandiera ai sensi del regolamento sul controllo. La Commissione o l’organismo designato trasmette tali dati allo Stato costiero. Su richiesta, la nave deve anche fornire i rapporti degli osservatori previsti dai programmi applicabili. Lo Stato costiero registra nel registro nazionale di cui all’articolo 93 del regolamento sul controllo le infrazioni commesse dalle navi britanniche, comprese le sanzioni correlate.
Entrata in vigore, applicazione e durata
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si applica dal giorno successivo a quello in cui il diritto dell’Unione cessa di applicarsi al Regno Unito ai sensi degli articoli 126 e 127 dell’Accordo di recesso e cessa il prima tra il 31 dicembre 2021 e la data di entrata in vigore o applicazione provvisoria di un accordo UE-Regno Unito contenente disposizioni sulla pesca. È inoltre previsto che non si applichi se tale accordo è già in vigore o provvisoriamente applicabile alla data di entrata in vigore del regolamento.
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