Cassazione Penale, Ordinanza n. 11229/2026 del 25/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che, riformando solo parzialmente la decisione di primo grado di condanna, aveva derubricato la bancarotta fraudolenta documentale nel reato di bancarotta semplice documentale ex art. 217, comma 3, r.d. 267/1941. Con l'unico motivo deduceva vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato così riqualificato, contestando in sostanza che fosse stata provata la mancata tenuta o l'irregolare tenuta delle scritture contabili. La Corte ha però rilevato che il ricorso non si confrontava con la ratio della sentenza impugnata, fondata sul dato che l'imputato non aveva fornito alla curatela le scritture contabili, circostanza ritenuta prova della loro mancata tenuta, senza che il ricorrente deducesse specifiche situazioni ostative alla collaborazione con gli organi fallimentari.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo privo della necessaria correlazione con le ragioni della decisione impugnata e meramente teorico, perché non affrontava il punto decisivo indicato dalla Corte di appello, ossia la mancata consegna delle scritture contabili alla curatela come indice della loro mancata tenuta. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 217, comma 3, r.d. 267/1941
Norma richiamata come base della riqualificazione del fatto da bancarotta fraudolenta documentale a bancarotta semplice documentale; la Corte non ne approfondisce il contenuto, ma considera decisivo il mancato rilascio delle scritture contabili alla curatela quale indice della mancata tenuta.
art. 217, comma 3, R.D. 267/1941
Stessa disposizione evocata nel testo come fattispecie riqualificata dalla Corte di appello.
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823
Richiamata come precedente sul principio di inammissibilità dei motivi di ricorso per cassazione quando siano intrinsecamente indeterminati o comunque privi di necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, pur formalmente articolato in vizi di motivazione o violazioni di legge, non si confronti con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La critica in sede di legittimità deve essere concreta e specifica: non sono sufficienti argomentazioni astratte o teoriche se non incidono sul punto decisivo valorizzato dal giudice di merito.
- In tema di bancarotta documentale, la mancata consegna delle scritture contabili alla curatela può costituire indice probatorio della loro mancata tenuta, salvo che l'imputato alleghi e dimostri concrete situazioni ostative alla collaborazione con gli organi fallimentari.
- Il ricorso che non deduca alcuna circostanza idonea a spiegare o giustificare l'omessa disponibilità delle scritture contabili non scalfisce la motivazione della sentenza di merito e può essere dichiarato inammissibile.
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