Sentenza n. 1861/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti della procedura di gara e aggiudicazione della concessione in favore della concorrente, inclusa la determinazione che ha disapplicato il diritto di prelazione del promotore e revocato la sospensione dell’aggiudicazione
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, promotrice della proposta di partenariato pubblico-privato per l’efficientamento energetico e la gestione dei servizi energetici comunali, ha impugnato gli atti della procedura, culminata nell’aggiudicazione del 25 febbraio 2026 a un’altra concorrente, nonché la successiva determinazione del 3 agosto 2026 relativa alla disapplicazione della prelazione. Con un unico motivo articolato in più censure ha dedotto la violazione degli artt. 1, 174 e 193 del d.lgs. 36/2023, dell’art. 192 del d.lgs. 267/2000 e dei principi di legalità, trasparenza, correttezza, efficienza, efficacia, economicità e buon andamento, oltre a eccesso di potere. In particolare, ha contestato i criteri premiali che valorizzavano sistemi VRF o idronici in sostituzione dei sistemi ibridi previsti dal PFTE, sostenendo che non costituissero migliorie effettive, fossero incompatibili con il teleriscaldamento o comportassero interventi più invasivi e costosi. Ha inoltre censurato la struttura del canone concessorio, che avrebbe incluso quote energetiche anche per immobili destinati a essere serviti dalla rete di teleriscaldamento, con vantaggio per il concessionario e riduzione del rischio finanziario. Ha infine lamentato che tali criticità, rappresentate all’amministrazione, non fossero state esaminate nella determinazione del 3 agosto 2026. Le resistenti hanno eccepito l’irricevibilità per tardività, l’inammissibilità per carenza di interesse e mancato superamento della prova di resistenza, nonché l’acquiescenza per avere la ricorrente esercitato la prelazione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività. Le contestazioni riguardavano clausole della legge di gara e condizioni della prestazione che hanno trovato concreta e definitiva applicazione con l’aggiudicazione del 25 febbraio 2026, comunicata in pari data; il termine di trenta giorni previsto dall’art. 120 c.p.a. decorreva quindi da quel momento. Il successivo procedimento sulla prelazione non ha modificato le condizioni della prestazione e non consentiva di differire l’impugnazione. Neppure la sospensione dell’efficacia dell’aggiudicazione ha sospeso il termine processuale d’impugnazione: essa era temporanea e riguardava soltanto l’efficacia del provvedimento, non la decorrenza della decadenza. Il Collegio ha aggiunto che il ricorso sarebbe stato comunque inammissibile per acquiescenza, poiché l’esercizio della prelazione manifestava la volontà di ottenere la concessione alle condizioni dell’aggiudicazione ed era incompatibile con le censure. Sarebbe stata inoltre inammissibile per difetto di interesse la contestazione del canone, proposta a tutela dell’interesse della concedente e non di un interesse diretto e personale della ricorrente; quest’ultima aveva anche predisposto gli elaborati del PFTE contenenti le condizioni contestate. Le censure di merito non sono state esaminate. Spese compensate per la peculiarità della fattispecie e la novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 120 c.p.a.
Il termine di trenta giorni di cui all’art. 120 c.p.a. decorreva quindi da tale momento.
Il termine per impugnare decorre dalla comunicazione dell’aggiudicazione quando con essa le clausole contestate trovano concreta e definitiva applicazione.
art. 21-quater, comma 2, l. 241/1990
La sospensione dell’efficacia del provvedimento, ai sensi dell’art. 21 quater, comma 2, legge n. 241/1990, non incide sul termine per impugnarlo, che non viene parimenti sospeso, ma continua a correre.
La sospensione amministrativa dell’efficacia dell’atto non sospende il termine processuale di impugnazione, poiché riguarda l’efficacia sostanziale del provvedimento e non modifica la decadenza stabilita dalla legge.
art. 54, comma 2, c.p.a.
Infatti una sospensione del termine per impugnare in tale ipotesi non è prevista dal codice del processo amministrativo, il quale contempla un’unica ipotesi di sospensione dei termini processuali, cioè la c.d. sospensione feriale dal 1° agosto al 31 agosto di ciascun anno (art. 54, comma 2, c.p.a., contenuto nel libro II, titolo I, capo I, sezione II, dedicata all’abbreviazione, alla proroga e - appunto - alla sospensione dei termini).
La disciplina processuale richiamata contempla la sospensione feriale, non una sospensione del termine d’impugnazione conseguente alla sospensione amministrativa dell’efficacia del provvedimento.
Massime di principio
- Quando le censure investono clausole di gara e condizioni della prestazione che trovano concreta e definitiva applicazione con l’aggiudicazione, il termine per impugnare decorre dalla comunicazione dell’aggiudicazione; l’attesa dell’esito di un successivo procedimento autonomo non differisce la decorrenza.
- La sospensione amministrativa dell’efficacia di un provvedimento non sospende il termine processuale per impugnarlo, in mancanza di una specifica previsione normativa: la sospensione incide sull’efficacia dell’atto, mentre la decadenza continua a decorrere secondo le regole processuali.
- L’esercizio senza riserve della prelazione per conseguire una concessione alle condizioni dell’aggiudicazione è incompatibile con la successiva impugnazione della disciplina di gara e delle condizioni così accettate.
- Non sussiste interesse diretto e personale del concorrente a contestare condizioni economiche della concessione quando la censura è volta esclusivamente a tutelare l’interesse della concedente contro un vantaggio asseritamente indebito del concessionario; rileva inoltre la contraddizione con la contestazione di condizioni incluse negli elaborati progettuali predisposti dallo stesso concorrente.
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