Sentenza del 21/03/2016 n. 763 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
ICI - art. 8, d.lgs n. 504/92 - esenzione - abitazione principale - casa coniugale - coniugi non conviventi - separazione di fatto - presunzione semplice di convivenza - prova contraria - ammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato riconosciuto che ciascun coniuge può beneficiare dell’esenzione ICI relativamente alla propria abitazione principale, anche se il matrimonio permane e non è intervenuta una separazione formale. La presunzione secondo cui la casa coniugale coincide con l’abitazione principale è stata ritenuta superabile con adeguata prova della stabile e distinta dimora abituale. L’esito è quindi favorevole al contribuente.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l’applicazione dell’esenzione ICI prevista dall’art. 8 del d.lgs. n. 504/1992 all’abitazione principale. I coniugi, pur non essendo formalmente separati, vivevano in abitazioni diverse. Il Comune riteneva che l’esenzione potesse spettare soltanto alla casa coniugale individuata secondo il vincolo matrimoniale. La decisione ha invece considerato la coincidenza tra casa coniugale e abitazione principale come una presunzione semplice, superabile mediante prova contraria della diversa dimora abituale dei coniugi. Pertanto, la separazione di fatto può essere rilevante ai fini fiscali, anche in assenza di separazione legale, purché sia concretamente dimostrata.
Norme richiamate
Art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992
Regime di esenzione ICI per l’abitazione principale
L’esenzione deve essere riferita all’immobile nel quale il contribuente dimora abitualmente. La nozione fiscale di abitazione principale può non coincidere automaticamente con la casa coniugale individuata in base al vincolo matrimoniale.
Principi civilistici sulla casa coniugale e sulla convivenza coniugale
La persistente unione matrimoniale determina una presunzione semplice di coincidenza tra casa coniugale e abitazione principale della famiglia, ma tale presunzione può essere superata dimostrando che i coniugi hanno stabilmente dimore diverse.
Massime di principio
- Ai fini delle agevolazioni fiscali sull’abitazione principale rileva soprattutto la dimora abituale effettiva, non il solo stato civile o la mancata separazione legale.
- La convivenza tra coniugi può essere presunta, ma la presunzione è semplice e può essere superata con prove concrete della separazione di fatto e della stabile residenza in immobili distinti.
- Per ottenere l’esenzione su entrambe le abitazioni è necessario dimostrare che ciascun immobile costituisce realmente la dimora abituale del rispettivo coniuge; la mera dichiarazione formale non è normalmente sufficiente.
- La prova può derivare, secondo le circostanze, da residenze anagrafiche, utenze, consumi, documentazione familiare, testimonianze e altri elementi idonei a dimostrare l’effettiva abitualità della dimora.
- La regola riguarda l’interpretazione della disciplina ICI indicata nella pronuncia e non implica automaticamente che la medesima soluzione valga senza verifiche per ogni diversa imposta o per la normativa successiva.
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