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Ordinanza

Ordinanza n. 5973/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento della comunicazione del giorno 11.10.2023 con cui l'Inps ha trasmesso il prospetto di calcolo del trattamento di fine servizio dichiarando di escludere dal conteggio l'indennità ex lege 121/81 ai fini del Tfs, nonchè avverso il prospetto di liquidazione rif. fascicolo n. -OMISSIS-del 15.03.2022 dell'Inps, n. pratica -OMISSIS- allegato alla predetta nota, nonché avverso tutti gli atti e provvedimenti antecedenti, successivi, comunque connessi, noti ed ignoti, con i quali è stato determinato - in maniera illegittima - un trattamento di fine servizio (Tfs) inferiore rispetto a quello dovuto, con contestuale richiesta che venga riconosciuto al ricorrente il trattamento di fine servizio (Tfs) nella misura di miglior favore.

Giustizia amministrativa202316650

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazione e prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio, con esclusione dell'indennità prevista dalla legge n. 121/1981 dal calcolo del TFS

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la comunicazione dell'INPS dell'11 ottobre 2023 e il relativo prospetto di liquidazione del TFS, contestando l'esclusione dal calcolo dell'indennità prevista dalla legge n. 121/1981 e chiedendo il riconoscimento del trattamento nella misura più favorevole. Il TAR ha rilevato d'ufficio un possibile difetto di competenza territoriale. Poiché il rapporto di pubblico impiego era già cessato al momento della proposizione del ricorso, la controversia non riguarda un rapporto ancora in corso di svolgimento e deve essere individuato il TAR competente secondo i criteri ordinari dell'art. 13, comma 1, c.p.a. Il criterio della sede dell'amministrazione deve cedere a quello dell'efficacia quando gli effetti diretti dell'atto siano esclusivamente limitati alla circoscrizione di un diverso TAR. Nel caso concreto, gli effetti della determinazione del TFS sono stati ritenuti riferibili al luogo di residenza del ricorrente, estraneo alla circoscrizione del TAR Lazio.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso né sulla competenza, né sull'annullamento degli atti, né sulla pretesa sostanziale relativa al calcolo del TFS. Ha dato avviso al ricorrente, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., della possibile incompetenza territoriale del TAR Lazio, assegnandogli dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per depositare una memoria limitata a tale questione. Ogni decisione in rito, nel merito e sulle spese è stata riservata. La causa è stata rinviata all'udienza pubblica del 21 ottobre 2026. Le spese della fase sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1, c.p.a.

    “Sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni è inderogabilmente competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede” e “Il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all’ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede”.

    Il criterio della sede dell’amministrazione e quello dell’efficacia territoriale operano in rapporto di complementarietà. Il criterio della sede è sostituito da quello degli effetti diretti quando questi ultimi si producono esclusivamente nella circoscrizione di un diverso TAR.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Quando il giudice rileva d’ufficio una questione rilevante ai fini della decisione, deve assegnare alle parti un termine per il deposito di memorie, prima di decidere sulla questione.

  • art. 125 Cost.

    Il criterio dell’efficacia territoriale è ricondotto alla logica di decentramento e prossimità della competenza territoriale, evitando l’accentramento delle controversie presso il TAR Lazio con sede a Roma.

  • art. 14 c.p.a.

    È richiamato, insieme all’art. 13, comma 3, c.p.a., per sottolineare che le ipotesi di competenza accentrata del TAR Lazio sono quelle espressamente previste dalla legge e non possono essere ampliate in via interpretativa.

  • art. 13, comma 3, c.p.a.

    È richiamato quale disposizione che prevede specifiche ipotesi legali di competenza del TAR Lazio, non estensibili oltre i casi stabiliti dalla legge.

Massime di principio

  • Quando il rapporto di pubblico impiego è cessato al momento della proposizione del ricorso, la competenza territoriale deve essere determinata secondo i criteri ordinari dell’art. 13, comma 1, c.p.a., e non secondo eventuali criteri connessi allo svolgimento del rapporto di servizio.
  • Il criterio della sede dell’autorità amministrativa e quello dell’efficacia territoriale degli effetti diretti dell’atto sono complementari: il criterio della sede cede quando gli effetti lesivi dell’atto si producono esclusivamente nella circoscrizione di un diverso tribunale amministrativo regionale.
  • Per le controversie relative alla liquidazione di prestazioni economiche conseguenti alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, l’efficacia diretta dell’atto può essere collegata al luogo di residenza del destinatario della prestazione, se tale luogo è estraneo alla circoscrizione del TAR adito.
  • Il criterio dell’efficacia territoriale non può essere utilizzato in senso inverso per accentrare presso il TAR Lazio controversie che non rientrino nelle specifiche ipotesi di competenza previste dalla legge.
  • Prima di decidere d’ufficio una questione rilevante, quale la possibile incompetenza territoriale, il giudice amministrativo deve consentire alle parti di interloquire assegnando un termine per il deposito di memorie ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieCompetenza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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