Cassazione Penale, Sentenza n. 3157/2024 del 26/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione, con quattro motivi, dell'ordinanza che confermava il sequestro preventivo delle quote (di proprietà apparente del Micchia) di quattro società portoghesi. Si contestava: 1) insufficiente motivazione circa l'elemento oggettivo del reato di trasferimento fraudolento di valori (art. 512‑bis c.p.), sostenendo che non era stata provata l'attribuzione fittizia da parte dei reali titolari; 2) carenza della prova dell'elemento soggettivo in capo agli interponenti (D. Giorgi e F. Nirta), ossia dell'intento di eludere le misure di prevenzione; 3) mancanza del dolo specifico in capo all'interposto (Micchia) e prova della genuinità del suo ruolo (assunzione, stipendio, residenza in Portogallo, tassazione locale, assenza di apporti economici da parte dei presunti titolari); 4) motivazione apparente circa il periculum in mora (rischio di dispersione/occultamento dei beni) e l'idoneità del sequestro in funzione di futura confisca (art. 240 e 240‑bis c.p.). Il ricorrente solleva anche rilievi tecnici sulla consulenza fiscale e sull'esiguità del capitale sociale e lo stato iniziale delle attività.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati tutti e quattro i motivi: sul piano oggettivo ha confermato che il fumus è desumibile dagli elementi che dimostravano il controllo gestionale effettivo di Giorgi e Nirta sulle società nonostante l'intestazione delle quote a Micchia; sul piano soggettivo ha ritenuto adeguatamente motivato lo scopo di eludere le misure di prevenzione in capo agli interponenti, sulla base di indizi concreti (collegamenti al cosiddetto "Gruppo di Erfurt", precedenti procedimenti di prevenzione, dichiarazioni del collaboratore di giustizia, note del ROS sulla sproporzione tra beni e redditi); ha inoltre precisato che, al livello di fumus richiesto per il sequestro preventivo, la verifica del dolo dell'interposto non richiede il medesimo grado di prova che sarebbe necessario per una misura cautelare personale. Quanto al periculum, ha ritenuto che la motivazione del Tribunale fosse adeguata (rischio di svuotamento/occultamento, sproporzione tra beni e redditi, necessità impeditiva per evitare la prosecuzione della gestione occulta). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di procedimento e a versare la somma di euro tremila in favore della cassa (come disposto nell'ordinanza).
Norme richiamate
art. 512‑bis c.p. (trasferimento fraudolento di valori)
Richiede un'operazione negoziale apparente che assegni a terzi la disponibilità di beni che, in realtà, restano nel patrimonio e sotto il controllo del soggetto apparente cedente. In sede di riesame il fumus dell'elemento oggettivo può essere desunto dalla gestione effettiva e dal controllo delle società anche se la titolarità formale è intestata ad altri
art. 321, commi 1 e 2 c.p.p. (sequestro preventivo)
Consente il sequestro preventivo quando sussistono fumus del reato e periculum in mora; il giudice del riesame effettua una valutazione sommaria del fumus e delle esigenze cautelari senza decidere definitivamente la responsabilità penale
art. 322 c.p.p. (riesame)
Strumento procedurale di impugnazione del provvedimento cautelare che ha dato luogo al riesame deciso dal Tribunale di Reggio Calabria; nel ricorso per cassazione si verifica la compatibilità della motivazione col diritto
art. 240 c.p. (confisca)
Il sequestro cautelare può essere disposto in vista della confisca definitiva, e la Corte ha ritenuto congrua la motivazione che collega il pericolo di dispersione alla possibilità di futura confisca
art. 240‑bis c.p. (confisca per sproporzione)
Consente la confisca in caso di sproporzione tra beni e redditi; il Tribunale aveva richiamato note investigative (ROS) attestanti sproporzione, idonee a sostenere il periculum e la finalizzazione del sequestro alla confisca
art. 325 c.p.p. (ricorso per cassazione avverso il provvedimento in materia di misure cautelari reali)
Il sindacato di cassazione è limitato all'accertamento di violazioni di legge o di mancanza/ apparente motivazione; l'illogicità manifesta va dedotta con motivi diversi e non con il mero ricorso di cui all'art. 325
Massime di principio
- In sede di riesame per il sequestro preventivo il giudice effettua una valutazione sommaria del fumus e non decide sul merito della responsabilità penale: è sufficiente che i fatti e gli indizi rendano non esclusa "ictu oculi" la sussistenza dell'elemento soggettivo richiesto dal reato
- L'elemento oggettivo del reato di trasferimento fraudolento di valori può essere desunto dalla effettiva gestione e controllo dei beni/quote da parte dei presunti titolari occulti, anche quando la titolarità formale sia intestata a terzi
- Per stabilire lo scopo di eludere misure di prevenzione (elemento soggettivo degli interponenti) sono rilevanti circostanze quali precedenti procedimenti di prevenzione, collegamenti a contesti criminali, dichiarazioni di collaboratori e segnalazioni investigative sulla sproporzione tra beni e redditi
- La posizione dell'interposto (colui che formalmente risulta titolare) può essere difesa con documenti che dimostrino la genuinità del rapporto (contratti di lavoro, buste paga, residenza fiscale, dichiarazioni fiscali, fonti di finanziamento chiare) ma, a livello di fumus per sequestro, tali elementi devono essere organizzati per confutare concretamente il quadro indiziario
- Il periculum in mora può essere fondato sia sul rischio concreto di dispersione/occultamento dei beni sia su indici di sproporzione reddituale; la motivazione del giudice deve indicare elementi che colleghino le esigenze cautelari alla fattispecie concreta
- In un caso simile, la strategia difensiva utile comprende: produrre prova documentale esaustiva delle fonti di finanziamento e dell'effettiva attività lavorativa/compensi; documentare la trasparenza fiscale e la proporzione tra redditi e patrimoni; contestare la pertinenza e l'attendibilità degli indizi (es. dichiarazioni di collaboratori) e offrire spiegazioni alternative plausibili e datate per le intestazioni
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