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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 6580/2020 del 09/03/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (Ministero)

La controversia

Il cittadino senegalese aveva impugnato il diniego della Commissione territoriale di riconoscimento della protezione umanitaria. Il giudice di primo grado aveva respinto la domanda e la Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 2378/2018 depositata il 29 agosto 2018, aveva confermato il diniego. In Cassazione il richiedente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell’art. 32, comma 3, del D.Lgs. n. 25/2008 e dell’art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 286/1998, sostenendo che non fosse stata valutata la situazione interna del Senegal; con il secondo ha lamentato l’omessa motivazione sulla propria inclusione sociale in Italia e l’omesso esame della documentazione prodotta.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché non pertinente alla ragione della decisione impugnata: la Corte d’appello aveva respinto la domanda rilevando che non erano stati allegati elementi individuali idonei a integrare gravi motivi umanitari, mentre il ricorrente aveva richiamato in termini generali l’instabilità del Senegal senza indicare quali specifiche situazioni personali sarebbero state compromesse in caso di rimpatrio. La Corte ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo: ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omessa motivazione non è più autonomamente censurabile e l’omesso esame di elementi istruttori non determina vizio cassatorio quando il fatto decisivo sia stato esaminato. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il dispositivo usa la formula «respinge il ricorso». Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 2.200, oltre spese prenotate a debito, ed è stato dichiarato sussistente, ove dovuto, il presupposto per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 3, D.Lgs. 25/2008

    Il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, che è misura atipica e residuale, deve essere frutto di valutazione autonoma caso per caso, non potendo conseguire automaticamente dal rigetto delle altre domande di protezione internazionale, essendo necessario considerare la specificità della condizione personale di particolare vulnerabilità del richiedente, da valutarsi anche in relazione alla sua situazione psicofisica attuale ed al contesto culturale e sociale di riferimento.

    La protezione umanitaria richiede una valutazione autonoma e individualizzata della vulnerabilità del richiedente; non deriva automaticamente dal rigetto delle altre forme di protezione.

  • art. 5, comma 6, D.Lgs. 286/1998

    La temuta violazione dei diritti umani “deve necessariamente correlarsi alla vicenda personale del richiedente, perchè altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese d’origine in termini del tutto,generali ed astratti in contrasto col parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 cit., art. 5, comma 6, che nel predisporre uno strumento duttile quale il permesso umanitario, demanda al giudice la verifica della sussistenza dei “seri motivi” attraverso un esame concreto ed effettivo di tutte le peculiarità rilevanti del singolo caso, quali, ad esempio, le ragioni che indussero lo straniero ad abbandonare il proprio Paese e le circostanze di vita che, anche in ragione della sua storia personale, egli si troverebbe a dover affrontare nel medesimo Paese”.

    I seri motivi umanitari devono essere verificati attraverso un esame concreto della vicenda e delle condizioni personali del richiedente, comparando la sua situazione individuale con quella che affronta o affronterebbe nel Paese d’origine. La sola instabilità generale del Paese non è sufficiente.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Noto essendo il principio, mutuato alla stregua del vigente disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che ha espunto dal perimetro di attuale censurabilità dell’errore motivazionale il vizio di omessa motivazione, che ove il fatto decisivo – vale a dire nella specie la sussistenza di seri motivi idonei a fondare il riconoscimento della misura – sia stato esaminato, non è fonte di vizio cassatorio l’omesso esame di elementi istruttori.

    Non è denunciabile in Cassazione l’omessa motivazione come vizio autonomo; se il fatto decisivo è stato esaminato, la mancata valutazione di singoli elementi istruttori non integra il vizio previsto dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Ove dovuto, ricorrono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

    La Corte dà atto, ove dovuto, dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Massime di principio

  • La protezione umanitaria, nel regime normativo applicabile ratione temporis, è una misura atipica e residuale che richiede una valutazione autonoma e individualizzata della condizione di vulnerabilità del richiedente; non consegue automaticamente al diniego dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria.
  • La valutazione dei seri motivi umanitari deve considerare concretamente la vicenda personale del richiedente e comparare la sua vita privata e familiare in Italia con la situazione personale precedente alla partenza e con quella cui sarebbe esposto in caso di rimpatrio. La rappresentazione generica dell’instabilità del Paese d’origine, senza allegazione di specifiche ricadute sulla condizione individuale, non è sufficiente.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi in modo pertinente con la ratio della decisione impugnata; la denuncia di circostanze generali che non incidono sulla ragione concretamente posta a fondamento del rigetto non costituisce censura appropriata.
  • Ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omessa motivazione non è autonomamente censurabile e l’omesso esame di singoli elementi istruttori non determina cassazione quando il fatto decisivo sia stato esaminato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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