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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4784/2024 del 02/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per nullità della sentenza di appello per inosservanza delle norme processuali emergenziali (art. 23-bis D.L. 28/10/2020, n. 137 conv. L. 18/12/2020, n. 176). Il ricorrente deduceva che l'udienza di appello del 5/12/2022 si è svolta con trattazione orale richiesta tempestivamente dalla parte civile, senza che il difensore di fiducia del ricorrente fosse stato avvisato della conversione del rito da trattazione scritta a trattazione orale; al suo posto era presente un difensore d'ufficio nominato ex art. 97, comma 4, c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha constatato che, nel periodo della disciplina emergenziale, la trattazione cartolare era la regola e che la conversione a trattazione orale a seguito di istanza di parte impone l'obbligo implicito di comunicazione a tutte le parti. La mancata comunicazione al difensore di fiducia ha determinato una nullità a regime intermedio (art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.). La nullità è stata ritenuta tempestivamente dedotta e non sanata dalla presenza del difensore d'ufficio. Considerato altresì che, nonostante la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, il ricorrente era stato condannato agli effetti civili, la mancanza di interesse sollevata dal Procuratore generale è stata rigettata. La sentenza impugnata è stata annullata e gli atti sono stati trasmessi alla Corte territoriale per nuovo giudizio nel rispetto del principio del contraddittorio.

Norme richiamate

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176) - art. 23-bis

    Durante la disciplina emergenziale la trattazione cartolare è la regola e la conversione a trattazione orale, su istanza di parte, implica l'onere implicito di comunicazione a tutte le parti; la mancata comunicazione costituisce nullità.

  • art. 23, comma 8 (medesima disciplina) applicato in Cassazione

    Consente la trattazione scritta del procedimento in Cassazione in mancanza di richiesta di discussione orale; qui è stato applicato per procedere per scritto, salvo diversa comunicazione.

  • decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 - art. 94, comma 2

    Stabilisce l'applicabilità, in determinate condizioni, della disciplina emergenziale alle modalità di celebrazione del processo; è stato richiamato per l'applicabilità delle norme emergenziali al caso concreto.

  • codice di procedura penale - art. 97, comma 4

    Consente la sostituzione del difensore con un difensore d'ufficio immediatamente reperibile; la Corte ha ritenuto che tale sostituzione non sana la violazione derivante dalla mancata comunicazione al difensore di fiducia.

  • codice di procedura penale - art. 178, comma 1, lett. c)

    La mancata comunicazione della conversione a trattazione orale determina una nullità generale a regime intermedio ai sensi di questa norma.

Massime di principio

  • Se, durante la vigenza delle norme emergenziali, una parte ottiene la fissazione per trattazione orale, il giudice deve assicurare la comunicazione di tale scelta a tutte le parti; la mancata comunicazione può determinare nullità rilevabile anche in Cassazione.
  • La regola ordinaria della trattazione cartolare durante l'emergenza crea una legittima aspettativa delle parti: la trasmissione di conclusioni scritte rafforza l'aspettativa che non si terrà udienza orale se non comunicata.
  • La sostituzione temporanea del difensore con uno d'ufficio (art. 97, comma 4, c.p.p.) non cura la violazione del diritto al contraddittorio derivante dalla mancata comunicazione al difensore di fiducia.
  • La nullità per mancata comunicazione è di natura 'generale a regime intermedio' (art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.) e può essere eccepita tempestivamente anche se la sentenza impugnata ha dichiarato la prescrizione del reato, quando permangono effetti civili che interessano l'imputato.
  • In presenza di una simile violazione il rimedio pratico è l'annullamento della sentenza e la rimessione degli atti al giudice territoriale per nuovo giudizio nel rispetto del principio del contraddittorio.
  • Per i difensori: monitorare attivamente le comunicazioni di udienza, richiedere conferma scritta della modalità di trattazione se non esplicitata, e, se non informati e la trattazione orale si svolge lo stesso, eccepire tempestivamente la nullità procedurale.

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