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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33144/2025 del 18/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

La curatela del fallimento di una società in liquidazione aveva agito per l'accertamento della responsabilità di un soggetto indicato come amministratore della società dichiarata fallita e di un altro convenuto, ottenendo in primo grado la condanna al risarcimento dei danni nella misura di euro 223.356,00. La Corte d'appello di Napoli aveva rigettato l'appello proposto dal soccombente. Quest'ultimo ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi, ma prima della decisione ha depositato rinuncia agli atti del giudizio, accettata dalla parte resistente.

La decisione

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia agli atti del giudizio depositata dal ricorrente e della relativa accettazione da parte del controricorrente. Di conseguenza ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione, senza pronuncia sulle spese. Ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, rilevando che l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non si applica nel caso di rinuncia al ricorso per cassazione, essendo previsto solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La disposizione sul raddoppio del contributo unificato non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, ma solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • La rinuncia agli atti del giudizio di cassazione, se accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del processo senza decisione nel merito.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso per cassazione, non si provvede sulle spese se la Corte non ravvisi ragioni diverse nel caso concreto.
  • Il raddoppio del contributo unificato previsto per le impugnazioni soccombenti non opera quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia, poiché la norma presuppone un esito tipico di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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