Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1831/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano n. 2113, Sezione Lavoro, pubblicata in data 17.04.2024.

Giustizia amministrativa202504622

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva disposto l'attribuzione della Carta docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a., deducendo l'inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, divenuta definitiva, che aveva condannato l'Amministrazione a mettere a sua disposizione la Carta docente per un importo complessivo di euro 1.500,00. Ha chiesto l'esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna al pagamento di una penalità di mora. Il TAR ha rilevato d'ufficio la genericità della procura alle liti. La procura, redatta su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale e allegata in copia informatica alla PEC di notificazione, non indicava il giudice amministrativo adito, il provvedimento del giudice ordinario da eseguire, la parte resistente né la data di rilascio, limitandosi a conferire il potere di agire per il riconoscimento del diritto alla Carta docenti. Il Collegio ha inoltre esaminato la questione dell'avviso alle parti ex art. 73, comma 3, c.p.a., della configurabilità della procura speciale in calce o a margine nel processo amministrativo telematico, della sanabilità del vizio e dell'errore scusabile.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di procura speciale, compensando le spese. Ha ritenuto che l'art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a. richieda una procura speciale idonea a individuare oggetto della controversia, parti e autorità giudiziaria. La mera allegazione telematica, insieme al ricorso nativo digitale, della copia informatica di una procura cartacea separata non consente di considerare la procura apposta in calce o a margine, quando il suo testo sia generico e privo degli elementi identificativi della controversia. L'eccezione prevista per la procura materialmente collegata al ricorso non può essere estesa al caso esaminato, perché non garantisce né la consapevolezza del mandante circa il contenuto dell'atto né la preesistenza o contestualità della procura rispetto alla redazione del ricorso. Il vizio non è sanabile ai sensi degli artt. 39, comma 1, c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c., poiché la procura speciale costituisce requisito di ammissibilità da possedere al momento della proposizione del ricorso. Non è stato riconosciuto neppure l'errore scusabile ex art. 37 c.p.a., in quanto la sentenza dell'Adunanza plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025 non ha innovato il quadro normativo, ma ha confermato un indirizzo interpretativo già esistente; inoltre, il difensore della ricorrente non era presente alla camera di consiglio e ciò escludeva l'obbligo di concedere l'avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a. La domanda di ottemperanza non è stata quindi esaminata nel merito.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, promosso per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.

  • art. 40, comma 1, lett. g, c.p.a.

    La procura del difensore che sottoscrive il ricorso deve essere speciale e contenere elementi idonei a individuare oggetto della controversia, parti e autorità giudiziaria adita.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    L'obbligo di avviso alle parti sulle questioni rilevate d'ufficio opera quando la questione emerga dopo il passaggio in decisione; non è stato ritenuto necessario quando il difensore non sia presente in udienza o camera di consiglio.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Consente il rinvio esterno alle norme del codice di procedura civile, ma non rende sanabile la carenza originaria della procura speciale quale requisito di ammissibilità del ricorso.

  • art. 182, comma 2, c.p.c.

    Non è applicabile per rinnovare una procura speciale mancante o inidonea quando la disciplina amministrativa richiede che il requisito sussista al momento della proposizione del ricorso.

  • art. 37 c.p.a.

    La rimessione in termini richiede un'obiettiva incertezza normativa o un grave impedimento di fatto non imputabile alla parte; non ricorre quando esistano indirizzi interpretativi già utilizzabili e la parte abbia scelto l'opzione meno prudente.

  • art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021

    la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce

    La formalità telematica equipara determinati documenti separati alla procura apposta in calce, ma non elimina la necessità che la procura contenga elementi sufficienti a identificare la controversia e non dimostra, da sola, la preesistenza rispetto alla redazione del ricorso.

  • artt. 22 e 23 c.p.a.

    Richiamati per evidenziare la generalità dell'obbligo di patrocinio mediante difesa tecnica nel processo amministrativo.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Costituisce la base normativa sostanziale del diritto alla Carta elettronica del docente, oggetto del giudicato civile, ma la relativa spettanza non è stata esaminata per l'inammissibilità del ricorso di ottemperanza.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, la procura speciale deve individuare in modo sufficiente l'oggetto del ricorso, le parti contendenti e l'autorità giudiziaria adita; una procura separata, generica e priva di tali elementi rende il ricorso inammissibile.
  • La procura cartacea separata, acquisita in copia informatica e trasmessa o depositata telematicamente insieme a un ricorso nativo digitale, non diviene per ciò solo una procura speciale apposta in calce al ricorso quando il suo contenuto non identifica la specifica controversia.
  • La procura speciale deve preesistere o essere coeva alla redazione del ricorso; non è sufficiente che risulti formata o collegata all'atto in occasione della successiva notificazione o del deposito telematico.
  • La carenza originaria della procura speciale, quale requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo, non è sanabile mediante rinnovazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 39 c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c.
  • L'errore scusabile non può essere riconosciuto quando la pronuncia successiva abbia confermato un indirizzo interpretativo già esistente e la parte avrebbe potuto adottare, con ordinaria prudenza, la condotta processuale più cautelativa.
  • L'avviso previsto dall'art. 73, comma 3, c.p.a. non è necessario, secondo il principio applicato, quando la questione rilevata d'ufficio sia posta in udienza e il difensore, pur ritualmente convocato, non sia presente, poiché l'assenza implica rinuncia al contraddittorio sulla questione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaPrincipio di diritto dell'Adunanza plenariaLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.