Cassazione Penale, Sentenza n. 9031/2023 del 02/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Scanzano impugnava l'ordinanza del Tribunale di Foggia che, in sede di riesame, aveva respinto la richiesta di annullamento del decreto con cui il GIP aveva disposto il sequestro preventivo di 15.000 euro e della quota del 50% di un immobile. L'accusa era la violazione dell'art. 76, comma 7, d.lvo n.159/2011 per omessa comunicazione alla polizia tributaria della cessione di un'attività e dell'acquisto di una quota immobiliare, operazioni di importo superiore alla soglia di rilevanza. Il ricorso per cassazione denunciava l'assenza di motivazione del decreto in ordine all'esigenza cautelare e ai requisiti del sequestro (elemento soggettivo/dolo), nonché l'illegittima integrazione della motivazione da parte del Tribunale in sede di riesame; si sosteneva inoltre che l'effettivo introito nel patrimonio fosse inferiore alla soglia e che non sussistesse dolo, anche perché la misura di prevenzione non era mai stata eseguita e lo Scanzano aveva notificato all'Uepe la cessione dell'attività e aveva acquistato l'immobile con atto pubblico.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse effettuato una autonoma valutazione dei presupposti del sequestro e pertanto non fosse obbligato ad annullare il decreto genetico. Sui requisiti del sequestro la Corte ha ritenuto correttamente motivate entrambe le esigenze: in ordine all'addebito penale la decisione ha ritenuto assente prova convincente della non riferibilità della condotta allo Scanzano; in ordine all'esigenza cautelare il Tribunale aveva indicato il pericolo di sottrazione dei beni alla futura confisca alla luce delle consolidate modalità commerciali dell'indagato. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 76 d.lvo n.159/2011
Si riferisce alla disciplina sulle operazioni patrimoniali rilevanti ai fini delle misure di prevenzione; la Corte ha ritenuto che la mancata comunicazione di operazioni oltre la soglia possa integrare la rilevanza per il sequestro in vista della confisca
art. 324 cod. proc. pen.
Norma sul riesame in materia di sequestro; la Corte ha rilevato che il Tribunale, in sede di riesame, deve compiere una autonoma valutazione dei presupposti della misura e che tale autonoma valutazione nel caso concreto è avvenuta
art. 309, comma 9 e art. 324, comma 7 cod. proc. pen.
Ribadiscono l'obbligo del giudice del riesame di annullare il provvedimento iniziale solo se manca una autonoma valutazione; la Corte ha confermato che, ove il Tribunale integri e motivi, non è necessaria l'annullabilità
art. 321 cod. proc. pen.
Citato dalla difesa in relazione all'obbligo motivazionale; la Corte ha ritenuto che la valutazione motivazionale del Tribunale fosse sufficiente e non viziata
art. 240 cod. pen.
Richiamato dalla difesa sulla cura della motivazione relativa all'elemento soggettivo; la Corte ha ritenuto che l'ordinanza avesse adeguatamente esaminato l'elemento soggettivo e ritenne infondata la censura
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che prevede la condanna alle spese nel caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Massime di principio
- In sede di riesame il Tribunale deve effettuare una autonoma valutazione dei presupposti del sequestro: se tale valutazione è presente e motivata, il riesame non deve annullare il provvedimento originario ma può integrarne e confermarne i motivi
- La carenza di motivazione del decreto originario impone l'annullamento solo se il giudice di riesame riscontra assenza di autonoma valutazione; non è automaticamente annullabile se il Tribunale integra e motiva correttamente
- Per il sequestro preventivo di beni in vista di confisca obbligatoria è sufficiente che sussista, con motivazione puntuale, il pericolo di sottrazione o dispersione dei beni, anche valutando le consolidate modalità operative dell'indagato
- La contestazione dell'elemento soggettivo (dolo) richiede che la difesa dimostri l'insussistenza di dati probanti; in cassazione non è consentito un sindacato di merito sulle valutazioni probatorie che appaiono logicamente motivate
- Chi è sottoposto a misure di prevenzione deve porre attenzione agli obblighi di comunicazione per operazioni patrimoniali oltre soglia: omissioni possono giustificare misure cautelari quando collegate alla potenziale confisca
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