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Ordinanza

Ordinanza n. 194/2026 - Cagliari, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600235

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego, adottato all’esito della Conferenza di servizi, dell’autorizzazione alla realizzazione di un impianto agrivoltaico avanzato da 8,880 MW e delle relative opere di connessione, nonché il parere negativo della Soprintendenza

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il primo diniego e, con motivi aggiunti, il nuovo diniego dell’8 aprile 2026, deducendo plurimi profili di illegittimità. In particolare, ha sostenuto che il diniego fosse fondato sul parere negativo della Soprintendenza, asseritamente priva di competenza a pronunciarsi perché nell’area direttamente interessata dal progetto non sarebbe stato presente alcun vincolo paesaggistico o culturale né alcuna interferenza con evidenze archeologiche. È stata chiesta la sospensione cautelare degli atti impugnati, prospettando anche un pregiudizio patrimoniale derivante dal diniego.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per insussistenza del fumus boni iuris. In base alla disciplina regionale richiamata, l’impianto, avente potenza di 8,880 MW, è qualificabile come impianto FER di “media taglia”. Per tali impianti la normativa regionale impone una valutazione integrata dei caratteri del patrimonio culturale e del paesaggio non limitata all’area di localizzazione, ma estesa a un raggio di 7 km per i beni tutelati ai sensi del d.lgs. 42/2004 e di 3 km per i beni tutelati dal Piano Paesaggistico Regionale. Ne deriva, allo stato del giudizio cautelare, uno specifico titolo di competenza istruttoria della Soprintendenza e il parere impugnato appare motivato e fondato sulla disciplina regionale applicabile. Il Collegio non ha ravvisato indici sintomatici di un uso scorretto del potere, riservando ogni più approfondita valutazione alla fase di merito. Il solo pregiudizio patrimoniale prospettato è stato ritenuto irrilevante, in assenza di fumus, anche perché eventualmente suscettibile di ristoro per equivalente. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la complessità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale, valutata dal TAR nella camera di consiglio.

  • art. 1, comma 3, lett. e), l.r. Sardegna n. 20/2024

    Concorre a fondare la disciplina regionale applicata alla valutazione degli impianti FER di media taglia e alla competenza istruttoria della Soprintendenza.

  • Allegato B, lett. t) e w-12), l.r. Sardegna n. 20/2024

    Qualifica l’impianto di potenza pari a 8,880 MW come impianto FER di media taglia e impone la valutazione integrata del patrimonio culturale e del paesaggio entro i raggi territoriali indicati dal giudice.

  • d.lgs. 42/2004

    È richiamato quale disciplina dei beni culturali e paesaggistici tutelati, rispetto ai quali la valutazione integrata deve estendersi al raggio di 7 km per gli impianti di media taglia.

Massime di principio

  • Per gli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili qualificabili come di media taglia secondo la disciplina regionale applicabile, la valutazione della Soprintendenza può estendersi oltre l’area direttamente occupata dall’impianto e riguardare il contesto paesaggistico e culturale circostante entro i raggi territoriali stabiliti dalla normativa.
  • La presenza di un autonomo titolo normativo che imponga una valutazione integrata del patrimonio culturale e del paesaggio attribuisce alla Soprintendenza uno specifico potere istruttorio, anche quando l’area di localizzazione dell’impianto non sia direttamente gravata da un vincolo paesaggistico o culturale.
  • In sede cautelare, un parere della Soprintendenza fondato sulla disciplina regionale applicabile e motivato in relazione alla taglia dell’impianto e al contesto territoriale esclude il fumus boni iuris in assenza di concreti indici di travisamento, difetto di istruttoria o uso scorretto del potere.
  • Il solo pregiudizio patrimoniale derivante dall’atto impugnato non giustifica la sospensione cautelare quando manchi il fumus boni iuris, potendo eventualmente essere ristorato per equivalente all’esito del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliAutorizzazione paesaggisticaTutela cautelare
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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