CCNL Gomma e Plastica - Industria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeValidità
Dal 1 gen 2025 al 31 dic 2028
Parti stipulanti
Sfera di applicazione
Il contratto si applica agli addetti all'industria della gomma, dei cavi elettrici e affini e all'industria delle materie plastiche, dipendenti dalle aziende iscritte alla Federazione Gomma Plastica e all'A.I.R.P. - Associazione Italiana Ricostruttori Pneumatici.
Inquadramento generale
Il CCNL disciplina il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'industria della gomma, dei cavi elettrici e affini e dell'industria delle materie plastiche, con riferimento alle aziende aderenti alla Federazione Gomma Plastica e all'A.I.R.P.
Validità: dal 01/01/2025 al 31/12/2028.
Documenti di riferimento principali:
- CCNL del 26/01/2023;
- Ipotesi di accordo del 10/12/2025;
- ratifica del 30/01/2026.
Parti firmatarie
Organizzazioni datoriali
- Federazione Gomma Plastica
- A.I.R.P. - Associazione Italiana Ricostruttori Pneumatici
Organizzazioni sindacali
- Filctem-CGIL
- Femca-CISL
- Uiltec-UIL
Trattamento economico
Minimi mensili
La retribuzione nazionale conglobata mensile è comprensiva di contingenza ed EDR confederale.
| Livello | 01/01/2026 | 01/04/2027 | 01/04/2028 | 01/12/2028 | Scatti biennali (max 5) | Indennità di funzione quadri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | 2.497,83 | 2.571,98 | 2.646,13 | 2.664,67 | 20,14 | 50,00 |
| A | 2.351,85 | 2.421,67 | 2.491,48 | 2.508,94 | 18,59 | - |
| B | 2.218,74 | 2.284,61 | 2.350,48 | 2.366,95 | 16,53 | - |
| C | 2.189,60 | 2.254,60 | 2.319,60 | 2.335,85 | 16,53 | - |
| D | 2.162,08 | 2.226,26 | 2.290,44 | 2.306,49 | 16,53 | - |
| E | 2.074,83 | 2.136,43 | 2.198,03 | 2.213,43 | 13,94 | - |
| F | 2.021,12 | 2.081,12 | 2.141,12 | 2.156,12 | 13,94 | - |
| G | 1.883,45 | 1.939,36 | 1.995,27 | 2.009,25 | 13,43 | - |
| H | 1.796,11 | 1.849,43 | 1.902,75 | 1.916,08 | 11,88 | - |
| I | 1.614,73 | 1.662,66 | 1.710,59 | 1.722,57 | 10,33 | - |
Divisori e mensilità
| Voce | Valore |
|---|---|
| Divisore orario | 173 |
| Divisore giornaliero | 25 |
| Numero mensilità | 13 |
Premio di risultato sostitutivo
Nelle aziende con non più di 100 dipendenti che non abbiano realizzato in passato la contrattazione del premio di produzione o del premio di risultato, il premio di risultato può essere sostituito con i seguenti importi. L'indennità è erogata anche nelle realtà aziendali che, nei tre anni precedenti, non abbiano realizzato o applicato contrattazione sul premio di risultato.
| Categoria | Euro mensili |
|---|---|
| I | 30,00 |
| H | 33,00 |
| G | 35,00 |
| F | 37,00 |
| E | 39,00 |
| D | 42,00 |
| C | 43,00 |
| B | 44,00 |
| A | 47,00 |
| Q | 51,00 |
Altri elementi economici
- Compenso sostitutivo del cottimo ad personam: per i lavoratori in forza al 30/04/2000, l'importo pari al 4% del minimo è conservato ad personam negli importi in vigore anteriormente al 15/04/2000; tale importo è diminuito di 4,13 euro se il lavoratore fruisce anche dell'indennità sostitutiva del premio di risultato.
- Elemento retributivo individuale: dal 01/06/1993 spetta:
- 19,63 euro mensili ai lavoratori di livello G se precedentemente inquadrati nel 3° livello;
- 20,66 euro mensili ai lavoratori di livello E se precedentemente inquadrati nel 4° livello.
- Indennità di cassa: 8% del minimo stipendiale.
- Indennità disagiata sede: spettante quando la località di lavoro non presenta possibilità di alloggio né adeguati mezzi pubblici, con distanza dal più vicino centro abitato di almeno 5 km, se l'azienda non provvede idoneamente al trasporto; l'importo va definito di comune accordo.
Trasferta
È previsto il rimborso spese e una indennità giornaliera per spese non documentabili pari al:
- 30% della retribuzione giornaliera se la missione dura oltre 12 ore;
- se la missione supera 24 ore, il 30% della quota giornaliera si moltiplica per il numero dei giorni di missione;
- 20% quando la frequenza dei viaggi costituisce caratteristica propria delle mansioni.
Orario di lavoro
Orario normale
- 40 ore settimanali per i giornalieri;
- è possibile realizzare orari a 39 ore con assorbimento del numero necessario di permessi ROL ed ex festività.
Turnisti
Per gli addetti a tre turni avvicendati giornalieri:
| Tipologia | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|
| Attività su 17 turni settimanali | 220 | 220 | 215 |
| Attività su 18 o più turni settimanali | 217,5 | 217,5 | 212,5 |
| Attività su 21 turni settimanali | 215,50 | 215,50 | 210,50 |
Flessibilità e banca ore
Banca ore
Le ore straordinarie effettuate dal singolo lavoratore sono recuperate al 50% entro l'anno successivo a quello di effettuazione, salvo diverse intese aziendali con RSU e/o organizzazioni sindacali territoriali. Le maggiorazioni vengono comunque pagate il mese successivo a quello di effettuazione.
Flessibilità
L'orario può essere realizzato come media su più settimane con:
- settimane superiori a 40 ore, fino a 48 ore, anche su 6 giorni;
- settimane inferiori a 40 ore, anche su 4 giorni.
Per ogni sabato lavorato in regime di flessibilità spetta 5,16 euro.
Maggiorazioni e indennità legate all'orario
Lavoro notturno
È considerato notturno il lavoro eseguito:
- dalle 20 alle 08;
- per gli operai, dalle 22 alle 06.
Maggiorazioni:
- Operai: 30%
- Intermedi e impiegati: 50%
Lavoro festivo
Per il lavoro prestato nei giorni festivi o nelle giornate destinate al riposo settimanale:
- 50% nei giorni festivi;
- 25% di domenica con riposo compensativo.
Lavoro a turni
Maggiorazioni:
- turni diurni: 4%;
- turno notturno: 28%;
- turno notturno per lavoratori a ciclo continuo: 40%.
Per ogni turno notturno spetta inoltre una indennità non computabile in alcun istituto contrattuale, compreso il TFR.
| Livello | Lavoratori turnisti | Lavoratori turnisti addetti a 18 o più turni avvicendati di 8 ore |
|---|---|---|
| Q | 15,61 | 16,22 |
| A | 14,44 | 15,04 |
| B-C-D | 12,95 | 13,54 |
| E-F | 11,95 | 12,53 |
| G | 11,48 | 12,05 |
| H | 10,97 | 11,54 |
| I | 10,38 | 10,96 |
Per i turnisti a ciclo continuo (3x7), l'orario normale annuo comprende i riposi a fronte delle festività di legge, escluso il Santo Patrono; il lavoro prestato in tali festività comporta, oltre ai valori dell'indennità di turno, la sola maggiorazione del 50%.
Maggiorazione turno ad personam
Ai lavoratori che abbiano effettuato turni su due o tre turni per oltre 20 anni, in caso di definitivo passaggio ad orari diurni, è riconosciuto un importo ad personam pari all'80% dell'eventuale perdita di guadagno mediamente realizzata negli ultimi tre anni. Lo spostamento si considera definitivo dopo 6 mesi.
Lavoro discontinuo
Orario:
- 45 ore settimanali per i discontinui con orario giornaliero di 9 ore;
- 48 ore settimanali per i discontinui con orario giornaliero di 10 ore.
Maggiorazioni:
- ore oltre 40 e fino a 45 o 48: quote orarie di retribuzione normale;
- ulteriori ore fino a 60: 18%;
- 61ª ora: 25%;
- ore successive: 35%.
Per i guardiani notturni è riconosciuta inoltre una maggiore paga di 0,05 euro giornaliere per i vari orari (8, 9, 10 ore).
Lavoro straordinario
Straordinario diurno feriale
- dalla 41ª alla 48ª ora settimanale: 18%
- 49ª ora: 25%
- ore successive: 35%
Straordinario festivo e domenicale
- dalla 41ª alla 48ª ora settimanale: 50%
- ore successive: 70%
Straordinario notturno compreso in turni avvicendati
- dalla 41ª alla 48ª ora settimanale: 28%
- 49ª ora: 60%
- ore successive: 75%
Straordinario notturno non compreso in turni avvicendati
- dalla 41ª alla 48ª ora settimanale:
- operai: 30%
- impiegati e intermedi: 50%
- 49ª ora: 60%
- ore successive: 75%
Festività, ferie e permessi
Festività
Sono considerate festive:
- le festività previste dalla legge;
- tutte le domeniche o i giorni di riposo compensativo;
- il giorno di Pasqua;
- il Santo Patrono.
Per Pasqua e per le festività coincidenti con la domenica o con altra festività spetta 1/25 della retribuzione mensile.
Ferie
- 4 settimane, pari a 20 giorni lavorativi, per anzianità fino a 10 anni;
- 5 settimane, pari a 25 giorni lavorativi, per anzianità oltre 10 anni.
Per gli operai il passaggio al maggiore periodo avviene oltre 18 anni di anzianità.
Permessi ed ex festività
- Ex festività soppresse: 4 giorni annui
- ROL: 52 ore annue
Per i turnisti:
| Tipologia turnista | Monte ore annuo |
|---|---|
| Turnisti a 15 o 16 turni settimanali di 8 ore | 64 ore |
| Turnisti a 17 turni settimanali di 8 ore | 80 ore |
| Turnisti su 2 turni diurni per 7 giorni la settimana | 88 ore |
| Turnisti a 18 o più turni settimanali di 8 ore, compresi i cicli continui | 100 ore |
| Turnisti a 21 turni settimanali di 8 ore giornaliere (cicli continui) | 116 ore |
Permessi e congedi
Congedo matrimoniale
- 15 giorni consecutivi, escludendo i giorni festivi.
Lutto e malattia parenti
- applicazione della disciplina di legge di cui alla L. 53/2000 e successive modifiche.
Assistenza a persone disabili
- applicazione della disciplina di cui alla L. 104/1992 e al D.Lgs. 151/2001;
- il lavoratore titolare dei permessi ex art. 33 L. 104/1992 deve comunicare mensilmente per iscritto il calendario di fruizione;
- eventuali modifiche vanno comunicate con 3 giorni lavorativi di preavviso, salvo comprovata urgenza o indifferibilità.
Malattia del figlio
Fermo quanto previsto dall'art. 47, comma 2, D.Lgs. 151/2001, ciascun genitore, alternativamente, può fruire di 1 ulteriore giornata annua di permesso non retribuito per malattia del figlio di età compresa fra 3 e 10 anni.
Cure per invalidi
- applicazione della disciplina di cui al D.Lgs. 119/2011.
Donne vittime di violenza
- applicazione della disciplina di cui al D.Lgs. 80/2015, art. 24;
- il CCNL riconosce, su richiesta della lavoratrice inserita in un percorso di protezione, un periodo retribuito ulteriore di 3 mesi, oltre ai primi tre mesi previsti dalla legge.
Malattia
Conservazione del posto
Per i lavoratori non in prova:
| Anzianità di servizio | Periodo di comporto | Periodo di comporto in caso di disabilità |
|---|---|---|
| Fino a 3 anni | 6 mesi | 8 mesi |
| Oltre 3 e fino a 6 anni | 9 mesi | 12 mesi |
| Oltre 6 anni | 12 mesi | 16 mesi |
In caso di più assenze, i periodi si calcolano su un arco temporale di 36 mesi.
Trattamento economico - Operai
L'azienda anticipa alle normali scadenze l'indennità a carico degli istituti competenti e integra fino a raggiungere complessivamente l'importo netto dell'intera retribuzione:
- per i primi 3 mesi se l'anzianità è fino a 3 anni;
- per i primi 4 mesi se l'anzianità è oltre 3 e fino a 6 anni;
- per i primi 5 mesi se l'anzianità è oltre 6 anni.
Successivamente, nei limiti di conservazione del posto, se cessano le indennità a carico degli istituti, spetta la metà della retribuzione.
Trattamento economico - Impiegati e intermedi
- 100% della retribuzione normale di fatto:
- primi 3 mesi fino a 3 anni di anzianità;
- primi 4 mesi oltre 3 e fino a 6 anni;
- primi 5 mesi oltre 6 anni.
- 2/3 della retribuzione:
- successivi 3 mesi fino a 3 anni;
- successivi 5 mesi oltre 3 e fino a 6 anni;
- successivi 7 mesi oltre 6 anni.
- 50% della retribuzione quando non sia applicabile quanto sopra, nei limiti di conservazione del posto.
Norme comuni
- Il trattamento economico ricomincia ex novo in caso di nuova malattia dopo 4 mesi senza assenze per malattia.
- Le integrazioni sono corrisposte anche con riferimento alla 13ª mensilità.
- In caso di licenziamento alla scadenza del comporto spettano le normali indennità previste per il licenziamento.
- In caso di patologie oncologiche o altre gravi patologie con terapie salvavita, i giorni di assenza per tali terapie non si computano fino a un massimo pari al 100% del periodo di comporto spettante, se certificati da struttura sanitaria pubblica o convenzionata.
Infortunio
Periodo di comporto
- Conservazione del posto fino a guarigione clinica.
Trattamento economico
Operai
Integrazione al 100%:
- per i primi 3 mesi fino a 3 anni di anzianità;
- per i primi 4 mesi oltre 3 e fino a 6 anni;
- per i primi 5 mesi oltre 6 anni.
Nei limiti di conservazione del posto, se le indennità cessano esclusivamente per superamento dei limiti temporali degli istituti, spetta la metà della retribuzione.
Impiegati e intermedi
- 100% della retribuzione:
- primi 3 mesi fino a 3 anni;
- primi 4 mesi oltre 3 e fino a 6 anni;
- primi 5 mesi oltre 6 anni.
- 2/3 della retribuzione:
- successivi 3 mesi fino a 3 anni;
- successivi 5 mesi oltre 3 e fino a 6 anni;
- successivi 7 mesi oltre 6 anni.
- 50% della retribuzione quando non risulti applicabile quanto sopra, nei limiti di conservazione del posto.
Maternità
Si applica la normativa legale del D.Lgs. 151/2001.
Il CCNL prevede:
- astensione obbligatoria della madre: 5 mesi;
- integrazione al 100% durante l'astensione obbligatoria;
- l'integrazione è riconosciuta anche con riferimento alla 13ª mensilità.
Periodo di prova
| Livelli | Durata |
|---|---|
| Q - A | 6 mesi |
| B - C - D | 3 mesi |
| E - F - G - H | 2 mesi |
| I | 1 mese |
Part-time
Per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto ad orario inferiore a quello contrattuale.
Clausole elastiche e flessibili
- Possibili clausole relative alla variazione della collocazione temporale o all'aumento della prestazione.
- Per le ore prestate in orari diversi da quello iniziale spetta una maggiorazione del 10%.
- La variazione in aumento della prestazione è possibile entro il limite del 30% della durata annua dell'orario part-time ed è retribuita con maggiorazione del 16%.
- Preavviso ordinario: 7 giorni.
- In caso di preavviso inferiore, la maggiorazione è del 20% per le ore prestate nei giorni compresi tra il preavviso effettivo e quello normale di 7 giorni.
- Nessuna maggiorazione spetta se la variazione della collocazione temporale è richiesta dal lavoratore.
Lavoro supplementare
- Ammesso negli stessi casi in cui al full time può essere richiesto straordinario;
- limite massimo del 30% della durata annua dell'orario part-time;
- maggiorazione del 16%;
- per le prestazioni eccedenti tale limite, maggiorazione del 50%.
Lavoro straordinario nel part-time
Nel part-time verticale o misto è possibile il lavoro straordinario, cui si applica la disciplina legale e contrattuale del tempo pieno.
Apprendistato professionalizzante
- Finalizzato al conseguimento di una qualifica contrattuale, con esclusione di quelle inquadrate al livello I.
- Durata massima: 3 anni.
- L'inquadramento non può essere inferiore per più di 2 livelli rispetto a quello spettante in base alla qualificazione da conseguire.
- I lavoratori destinati ai livelli H e G passano al livello H dopo 12 mesi di permanenza nel livello I.
Tempo determinato e somministrazione
Limiti numerici
Il numero complessivo di lavoratori a tempo determinato e in somministrazione a termine non può superare il 32% dei lavoratori a tempo indeterminato occupati in azienda al 31 dicembre dell'anno precedente, calcolato in media annua.
- L'eventuale frazione di unità si arrotonda all'unità intera superiore.
- Se il rapporto percentuale dà un risultato inferiore a 8, è comunque possibile stipulare fino a 8 contratti complessivi tra tempo determinato e somministrazione a termine.
Ulteriori previsioni
- In caso di sostituzione di lavoratori assenti per congedo di maternità, paternità o parentale, può essere previsto un periodo di affiancamento di 2 mesi complessivi.
- Per il lavoratore a termine, in caso di malattia, il periodo di conservazione del posto è pari a un quarto della durata del contratto, con massimo di 6 mesi.
Attività stagionali
Sono considerate stagionali, oltre a quelle di legge, le attività connesse a particolari esigenze produttive la cui domanda cresce in determinati periodi dell'anno e che non possono superare complessivamente 6 mesi nell'anno solare; tali ipotesi sono definite dalla contrattazione collettiva aziendale con RSU/OOSS territoriale.
Preavviso
Preavviso in caso di licenziamento
| Anni di servizio | Livello Q-A | Livello B-C-D | Livello E-F | Livello G-H | Livello I |
|---|---|---|---|---|---|
| Fino a 5 anni compiuti | 3 mesi | 2 mesi | 1 mese | 3 settimane | 2 settimane |
| Oltre 5 anni e fino a 10 anni compiuti | 3 mesi e 1/2 | 3 mesi | 2 mesi | 1 mese | 1 mese |
| Oltre 10 anni | 4 mesi | 3 mesi | 2 mesi | 1 mese e 1/2 | 1 mese |
In caso di licenziamento, il preavviso decorre dalla metà o dalla fine di ciascun mese.
Dimissioni
In caso di dimissioni i termini sono ridotti alla metà, con i seguenti minimi:
- 2 mesi per i livelli Q e A;
- 1 mese e mezzo per i livelli B, C e D;
- 1 mese per i livelli E e F;
- 3 settimane per i livelli G e H;
- 2 settimane per il livello I.
TFR
Si applica la disciplina prevista dalla L. 29/05/1982 n. 297.
La retribuzione annua utile per il calcolo del TFR comprende, tra gli altri:
- minimo contrattuale;
- scatti di anzianità e aumenti periodici congelati;
- eventuali aumenti di merito;
- elemento retributivo individuale;
- indennità di funzione quadri;
- eccedenze sul minimo;
- maggiorazioni per lavoro in turni avvicendati e relativi importi ad personam;
- premio di produzione e indennità sostitutiva del premio di risultato;
- cottimo e compensi sostitutivi ad personam;
- compenso per lavoro discontinuo fino a 48 ore settimanali;
- indennità di mensa;
- elementi corrisposti a titolo di 13ª mensilità e di indennità sostitutiva del preavviso.
Accordi e rinnovi
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