Salta al contenuto
CCNL

CCNL Gomma e Plastica - Industria

CCNLB371

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Validità

Dal 1 gen 2025 al 31 dic 2028

Parti stipulanti

SindacatiFilctem-CGILFemca-CISLUiltec-UIL
Datori di lavoroFederazione Gomma PlasticaA.I.R.P. - Associazione Italiana Ricostruttori Pneumatici

Sfera di applicazione

Il contratto si applica agli addetti all'industria della gomma, dei cavi elettrici e affini e all'industria delle materie plastiche, dipendenti dalle aziende iscritte alla Federazione Gomma Plastica e all'A.I.R.P. - Associazione Italiana Ricostruttori Pneumatici.

Inquadramento generale

Il CCNL disciplina il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'industria della gomma, dei cavi elettrici e affini e dell'industria delle materie plastiche, con riferimento alle aziende aderenti alla Federazione Gomma Plastica e all'A.I.R.P.

Validità: dal 01/01/2025 al 31/12/2028.

Documenti di riferimento principali:

  • CCNL del 26/01/2023;
  • Ipotesi di accordo del 10/12/2025;
  • ratifica del 30/01/2026.

Parti firmatarie

Organizzazioni datoriali

  • Federazione Gomma Plastica
  • A.I.R.P. - Associazione Italiana Ricostruttori Pneumatici

Organizzazioni sindacali

  • Filctem-CGIL
  • Femca-CISL
  • Uiltec-UIL

Trattamento economico

Minimi mensili

La retribuzione nazionale conglobata mensile è comprensiva di contingenza ed EDR confederale.

Livello01/01/202601/04/202701/04/202801/12/2028Scatti biennali (max 5)Indennità di funzione quadri
Q2.497,832.571,982.646,132.664,6720,1450,00
A2.351,852.421,672.491,482.508,9418,59-
B2.218,742.284,612.350,482.366,9516,53-
C2.189,602.254,602.319,602.335,8516,53-
D2.162,082.226,262.290,442.306,4916,53-
E2.074,832.136,432.198,032.213,4313,94-
F2.021,122.081,122.141,122.156,1213,94-
G1.883,451.939,361.995,272.009,2513,43-
H1.796,111.849,431.902,751.916,0811,88-
I1.614,731.662,661.710,591.722,5710,33-

Divisori e mensilità

VoceValore
Divisore orario173
Divisore giornaliero25
Numero mensilità13

Premio di risultato sostitutivo

Nelle aziende con non più di 100 dipendenti che non abbiano realizzato in passato la contrattazione del premio di produzione o del premio di risultato, il premio di risultato può essere sostituito con i seguenti importi. L'indennità è erogata anche nelle realtà aziendali che, nei tre anni precedenti, non abbiano realizzato o applicato contrattazione sul premio di risultato.

CategoriaEuro mensili
I30,00
H33,00
G35,00
F37,00
E39,00
D42,00
C43,00
B44,00
A47,00
Q51,00

Altri elementi economici

  • Compenso sostitutivo del cottimo ad personam: per i lavoratori in forza al 30/04/2000, l'importo pari al 4% del minimo è conservato ad personam negli importi in vigore anteriormente al 15/04/2000; tale importo è diminuito di 4,13 euro se il lavoratore fruisce anche dell'indennità sostitutiva del premio di risultato.
  • Elemento retributivo individuale: dal 01/06/1993 spetta:
    • 19,63 euro mensili ai lavoratori di livello G se precedentemente inquadrati nel 3° livello;
    • 20,66 euro mensili ai lavoratori di livello E se precedentemente inquadrati nel 4° livello.
  • Indennità di cassa: 8% del minimo stipendiale.
  • Indennità disagiata sede: spettante quando la località di lavoro non presenta possibilità di alloggio né adeguati mezzi pubblici, con distanza dal più vicino centro abitato di almeno 5 km, se l'azienda non provvede idoneamente al trasporto; l'importo va definito di comune accordo.

Trasferta

È previsto il rimborso spese e una indennità giornaliera per spese non documentabili pari al:

  • 30% della retribuzione giornaliera se la missione dura oltre 12 ore;
  • se la missione supera 24 ore, il 30% della quota giornaliera si moltiplica per il numero dei giorni di missione;
  • 20% quando la frequenza dei viaggi costituisce caratteristica propria delle mansioni.

Orario di lavoro

Orario normale

  • 40 ore settimanali per i giornalieri;
  • è possibile realizzare orari a 39 ore con assorbimento del numero necessario di permessi ROL ed ex festività.

Turnisti

Per gli addetti a tre turni avvicendati giornalieri:

Tipologia202620272028
Attività su 17 turni settimanali220220215
Attività su 18 o più turni settimanali217,5217,5212,5
Attività su 21 turni settimanali215,50215,50210,50

Flessibilità e banca ore

Banca ore

Le ore straordinarie effettuate dal singolo lavoratore sono recuperate al 50% entro l'anno successivo a quello di effettuazione, salvo diverse intese aziendali con RSU e/o organizzazioni sindacali territoriali. Le maggiorazioni vengono comunque pagate il mese successivo a quello di effettuazione.

Flessibilità

L'orario può essere realizzato come media su più settimane con:

  • settimane superiori a 40 ore, fino a 48 ore, anche su 6 giorni;
  • settimane inferiori a 40 ore, anche su 4 giorni.

Per ogni sabato lavorato in regime di flessibilità spetta 5,16 euro.

Maggiorazioni e indennità legate all'orario

Lavoro notturno

È considerato notturno il lavoro eseguito:

  • dalle 20 alle 08;
  • per gli operai, dalle 22 alle 06.

Maggiorazioni:

  • Operai: 30%
  • Intermedi e impiegati: 50%

Lavoro festivo

Per il lavoro prestato nei giorni festivi o nelle giornate destinate al riposo settimanale:

  • 50% nei giorni festivi;
  • 25% di domenica con riposo compensativo.

Lavoro a turni

Maggiorazioni:

  • turni diurni: 4%;
  • turno notturno: 28%;
  • turno notturno per lavoratori a ciclo continuo: 40%.

Per ogni turno notturno spetta inoltre una indennità non computabile in alcun istituto contrattuale, compreso il TFR.

LivelloLavoratori turnistiLavoratori turnisti addetti a 18 o più turni avvicendati di 8 ore
Q15,6116,22
A14,4415,04
B-C-D12,9513,54
E-F11,9512,53
G11,4812,05
H10,9711,54
I10,3810,96

Per i turnisti a ciclo continuo (3x7), l'orario normale annuo comprende i riposi a fronte delle festività di legge, escluso il Santo Patrono; il lavoro prestato in tali festività comporta, oltre ai valori dell'indennità di turno, la sola maggiorazione del 50%.

Maggiorazione turno ad personam

Ai lavoratori che abbiano effettuato turni su due o tre turni per oltre 20 anni, in caso di definitivo passaggio ad orari diurni, è riconosciuto un importo ad personam pari all'80% dell'eventuale perdita di guadagno mediamente realizzata negli ultimi tre anni. Lo spostamento si considera definitivo dopo 6 mesi.

Lavoro discontinuo

Orario:

  • 45 ore settimanali per i discontinui con orario giornaliero di 9 ore;
  • 48 ore settimanali per i discontinui con orario giornaliero di 10 ore.

Maggiorazioni:

  • ore oltre 40 e fino a 45 o 48: quote orarie di retribuzione normale;
  • ulteriori ore fino a 60: 18%;
  • 61ª ora: 25%;
  • ore successive: 35%.

Per i guardiani notturni è riconosciuta inoltre una maggiore paga di 0,05 euro giornaliere per i vari orari (8, 9, 10 ore).

Lavoro straordinario

Straordinario diurno feriale

  • dalla 41ª alla 48ª ora settimanale: 18%
  • 49ª ora: 25%
  • ore successive: 35%

Straordinario festivo e domenicale

  • dalla 41ª alla 48ª ora settimanale: 50%
  • ore successive: 70%

Straordinario notturno compreso in turni avvicendati

  • dalla 41ª alla 48ª ora settimanale: 28%
  • 49ª ora: 60%
  • ore successive: 75%

Straordinario notturno non compreso in turni avvicendati

  • dalla 41ª alla 48ª ora settimanale:
    • operai: 30%
    • impiegati e intermedi: 50%
  • 49ª ora: 60%
  • ore successive: 75%

Festività, ferie e permessi

Festività

Sono considerate festive:

  • le festività previste dalla legge;
  • tutte le domeniche o i giorni di riposo compensativo;
  • il giorno di Pasqua;
  • il Santo Patrono.

Per Pasqua e per le festività coincidenti con la domenica o con altra festività spetta 1/25 della retribuzione mensile.

Ferie

  • 4 settimane, pari a 20 giorni lavorativi, per anzianità fino a 10 anni;
  • 5 settimane, pari a 25 giorni lavorativi, per anzianità oltre 10 anni.

Per gli operai il passaggio al maggiore periodo avviene oltre 18 anni di anzianità.

Permessi ed ex festività

  • Ex festività soppresse: 4 giorni annui
  • ROL: 52 ore annue

Per i turnisti:

Tipologia turnistaMonte ore annuo
Turnisti a 15 o 16 turni settimanali di 8 ore64 ore
Turnisti a 17 turni settimanali di 8 ore80 ore
Turnisti su 2 turni diurni per 7 giorni la settimana88 ore
Turnisti a 18 o più turni settimanali di 8 ore, compresi i cicli continui100 ore
Turnisti a 21 turni settimanali di 8 ore giornaliere (cicli continui)116 ore

Permessi e congedi

Congedo matrimoniale

  • 15 giorni consecutivi, escludendo i giorni festivi.

Lutto e malattia parenti

  • applicazione della disciplina di legge di cui alla L. 53/2000 e successive modifiche.

Assistenza a persone disabili

  • applicazione della disciplina di cui alla L. 104/1992 e al D.Lgs. 151/2001;
  • il lavoratore titolare dei permessi ex art. 33 L. 104/1992 deve comunicare mensilmente per iscritto il calendario di fruizione;
  • eventuali modifiche vanno comunicate con 3 giorni lavorativi di preavviso, salvo comprovata urgenza o indifferibilità.

Malattia del figlio

Fermo quanto previsto dall'art. 47, comma 2, D.Lgs. 151/2001, ciascun genitore, alternativamente, può fruire di 1 ulteriore giornata annua di permesso non retribuito per malattia del figlio di età compresa fra 3 e 10 anni.

Cure per invalidi

  • applicazione della disciplina di cui al D.Lgs. 119/2011.

Donne vittime di violenza

  • applicazione della disciplina di cui al D.Lgs. 80/2015, art. 24;
  • il CCNL riconosce, su richiesta della lavoratrice inserita in un percorso di protezione, un periodo retribuito ulteriore di 3 mesi, oltre ai primi tre mesi previsti dalla legge.

Malattia

Conservazione del posto

Per i lavoratori non in prova:

Anzianità di servizioPeriodo di comportoPeriodo di comporto in caso di disabilità
Fino a 3 anni6 mesi8 mesi
Oltre 3 e fino a 6 anni9 mesi12 mesi
Oltre 6 anni12 mesi16 mesi

In caso di più assenze, i periodi si calcolano su un arco temporale di 36 mesi.

Trattamento economico - Operai

L'azienda anticipa alle normali scadenze l'indennità a carico degli istituti competenti e integra fino a raggiungere complessivamente l'importo netto dell'intera retribuzione:

  • per i primi 3 mesi se l'anzianità è fino a 3 anni;
  • per i primi 4 mesi se l'anzianità è oltre 3 e fino a 6 anni;
  • per i primi 5 mesi se l'anzianità è oltre 6 anni.

Successivamente, nei limiti di conservazione del posto, se cessano le indennità a carico degli istituti, spetta la metà della retribuzione.

Trattamento economico - Impiegati e intermedi

  • 100% della retribuzione normale di fatto:
    • primi 3 mesi fino a 3 anni di anzianità;
    • primi 4 mesi oltre 3 e fino a 6 anni;
    • primi 5 mesi oltre 6 anni.
  • 2/3 della retribuzione:
    • successivi 3 mesi fino a 3 anni;
    • successivi 5 mesi oltre 3 e fino a 6 anni;
    • successivi 7 mesi oltre 6 anni.
  • 50% della retribuzione quando non sia applicabile quanto sopra, nei limiti di conservazione del posto.

Norme comuni

  • Il trattamento economico ricomincia ex novo in caso di nuova malattia dopo 4 mesi senza assenze per malattia.
  • Le integrazioni sono corrisposte anche con riferimento alla 13ª mensilità.
  • In caso di licenziamento alla scadenza del comporto spettano le normali indennità previste per il licenziamento.
  • In caso di patologie oncologiche o altre gravi patologie con terapie salvavita, i giorni di assenza per tali terapie non si computano fino a un massimo pari al 100% del periodo di comporto spettante, se certificati da struttura sanitaria pubblica o convenzionata.

Infortunio

Periodo di comporto

  • Conservazione del posto fino a guarigione clinica.

Trattamento economico

Operai

Integrazione al 100%:

  • per i primi 3 mesi fino a 3 anni di anzianità;
  • per i primi 4 mesi oltre 3 e fino a 6 anni;
  • per i primi 5 mesi oltre 6 anni.

Nei limiti di conservazione del posto, se le indennità cessano esclusivamente per superamento dei limiti temporali degli istituti, spetta la metà della retribuzione.

Impiegati e intermedi

  • 100% della retribuzione:
    • primi 3 mesi fino a 3 anni;
    • primi 4 mesi oltre 3 e fino a 6 anni;
    • primi 5 mesi oltre 6 anni.
  • 2/3 della retribuzione:
    • successivi 3 mesi fino a 3 anni;
    • successivi 5 mesi oltre 3 e fino a 6 anni;
    • successivi 7 mesi oltre 6 anni.
  • 50% della retribuzione quando non risulti applicabile quanto sopra, nei limiti di conservazione del posto.

Maternità

Si applica la normativa legale del D.Lgs. 151/2001.

Il CCNL prevede:

  • astensione obbligatoria della madre: 5 mesi;
  • integrazione al 100% durante l'astensione obbligatoria;
  • l'integrazione è riconosciuta anche con riferimento alla 13ª mensilità.

Periodo di prova

LivelliDurata
Q - A6 mesi
B - C - D3 mesi
E - F - G - H2 mesi
I1 mese

Part-time

Per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto ad orario inferiore a quello contrattuale.

Clausole elastiche e flessibili

  • Possibili clausole relative alla variazione della collocazione temporale o all'aumento della prestazione.
  • Per le ore prestate in orari diversi da quello iniziale spetta una maggiorazione del 10%.
  • La variazione in aumento della prestazione è possibile entro il limite del 30% della durata annua dell'orario part-time ed è retribuita con maggiorazione del 16%.
  • Preavviso ordinario: 7 giorni.
  • In caso di preavviso inferiore, la maggiorazione è del 20% per le ore prestate nei giorni compresi tra il preavviso effettivo e quello normale di 7 giorni.
  • Nessuna maggiorazione spetta se la variazione della collocazione temporale è richiesta dal lavoratore.

Lavoro supplementare

  • Ammesso negli stessi casi in cui al full time può essere richiesto straordinario;
  • limite massimo del 30% della durata annua dell'orario part-time;
  • maggiorazione del 16%;
  • per le prestazioni eccedenti tale limite, maggiorazione del 50%.

Lavoro straordinario nel part-time

Nel part-time verticale o misto è possibile il lavoro straordinario, cui si applica la disciplina legale e contrattuale del tempo pieno.

Apprendistato professionalizzante

  • Finalizzato al conseguimento di una qualifica contrattuale, con esclusione di quelle inquadrate al livello I.
  • Durata massima: 3 anni.
  • L'inquadramento non può essere inferiore per più di 2 livelli rispetto a quello spettante in base alla qualificazione da conseguire.
  • I lavoratori destinati ai livelli H e G passano al livello H dopo 12 mesi di permanenza nel livello I.

Tempo determinato e somministrazione

Limiti numerici

Il numero complessivo di lavoratori a tempo determinato e in somministrazione a termine non può superare il 32% dei lavoratori a tempo indeterminato occupati in azienda al 31 dicembre dell'anno precedente, calcolato in media annua.

  • L'eventuale frazione di unità si arrotonda all'unità intera superiore.
  • Se il rapporto percentuale dà un risultato inferiore a 8, è comunque possibile stipulare fino a 8 contratti complessivi tra tempo determinato e somministrazione a termine.

Ulteriori previsioni

  • In caso di sostituzione di lavoratori assenti per congedo di maternità, paternità o parentale, può essere previsto un periodo di affiancamento di 2 mesi complessivi.
  • Per il lavoratore a termine, in caso di malattia, il periodo di conservazione del posto è pari a un quarto della durata del contratto, con massimo di 6 mesi.

Attività stagionali

Sono considerate stagionali, oltre a quelle di legge, le attività connesse a particolari esigenze produttive la cui domanda cresce in determinati periodi dell'anno e che non possono superare complessivamente 6 mesi nell'anno solare; tali ipotesi sono definite dalla contrattazione collettiva aziendale con RSU/OOSS territoriale.

Preavviso

Preavviso in caso di licenziamento

Anni di servizioLivello Q-ALivello B-C-DLivello E-FLivello G-HLivello I
Fino a 5 anni compiuti3 mesi2 mesi1 mese3 settimane2 settimane
Oltre 5 anni e fino a 10 anni compiuti3 mesi e 1/23 mesi2 mesi1 mese1 mese
Oltre 10 anni4 mesi3 mesi2 mesi1 mese e 1/21 mese

In caso di licenziamento, il preavviso decorre dalla metà o dalla fine di ciascun mese.

Dimissioni

In caso di dimissioni i termini sono ridotti alla metà, con i seguenti minimi:

  • 2 mesi per i livelli Q e A;
  • 1 mese e mezzo per i livelli B, C e D;
  • 1 mese per i livelli E e F;
  • 3 settimane per i livelli G e H;
  • 2 settimane per il livello I.

TFR

Si applica la disciplina prevista dalla L. 29/05/1982 n. 297.

La retribuzione annua utile per il calcolo del TFR comprende, tra gli altri:

  • minimo contrattuale;
  • scatti di anzianità e aumenti periodici congelati;
  • eventuali aumenti di merito;
  • elemento retributivo individuale;
  • indennità di funzione quadri;
  • eccedenze sul minimo;
  • maggiorazioni per lavoro in turni avvicendati e relativi importi ad personam;
  • premio di produzione e indennità sostitutiva del premio di risultato;
  • cottimo e compensi sostitutivi ad personam;
  • compenso per lavoro discontinuo fino a 48 ore settimanali;
  • indennità di mensa;
  • elementi corrisposti a titolo di 13ª mensilità e di indennità sostitutiva del preavviso.

Accordi e rinnovi

Contratto collettivo nazionale di lavoro del 26/01/2023Ipotesi di accordo del 10/12/2025Ratifica dell'ipotesi di accordo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da CCNL, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.