Ordinanza n. 241/2026 - Catania, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di sgombero di un immobile
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario dello sgombero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, l'ordinanza del Comune di Randazzo del 19 maggio 2026, notificata il 26 maggio 2026, con la quale gli è stato ordinato lo sgombero di un immobile sito nel territorio comunale. Il testo dell'ordinanza cautelare non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso introduttivo, né specifica le ragioni sostanziali poste dall'amministrazione a fondamento dell'ordine di sgombero.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione e competenza e, nel bilanciamento dei contrapposti interessi cautelari e al solo fine di mantenere integra la situazione di fatto fino alla decisione di merito, ha accolto l'istanza cautelare. Sono stati quindi sospesi gli effetti degli atti impugnati. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti in ragione della peculiarità della vicenda contenziosa. L'ordinanza dispone inoltre l'oscuramento delle generalità del ricorrente per esigenze di tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata ai sensi della disciplina delle misure cautelari nel processo amministrativo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La norma è stata richiamata quale presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è stata richiamata, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- In sede cautelare, il giudice amministrativo può sospendere gli effetti del provvedimento impugnato quando, nel bilanciamento degli interessi contrapposti, ciò sia necessario a mantenere integra la situazione controversa fino alla definizione del giudizio di merito.
- La sospensione cautelare può essere accordata anche sulla base di una valutazione sintetica degli interessi cautelari contrapposti, senza anticipare la decisione definitiva sulla legittimità dell'atto.
- Le spese della fase cautelare possono essere compensate quando la peculiarità della vicenda contenziosa giustifica una deroga al criterio della soccombenza.
Come è indicizzato
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