Cassazione Penale, Sentenza n. 28912/2024 del 17/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 18/09/2023 che aveva dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Modena del 17/04/2023; il difensore deduceva: 1) che il ricorso per cassazione fosse ammissibile anche se proposto da imputato giudicato in assenza e in difetto di mandato specifico rilasciato solo dopo il provvedimento impugnato, alla luce dell'art.581 comma 1-quater e 1-ter c.p.p.; 2) carenza di motivazione dell'ordinanza circa la necessità di interpretare costituzionalmente le norme citate; 3) nullità dell'intero giudizio per inosservanza delle regole sul processo in absentia (domiciliazione in atti inidonea a garantire conoscenza del processo); 4) questione di legittimità costituzionale degli artt.581 commi 1-ter e 1-quater c.p.p. per contrasto con vari articoli della Costituzione e principi convenzionali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per applicazione dell'art.581, comma 1-quater, c.p.p.: l'appello e il successivo ricorso erano stati proposti dal difensore dell'imputato assente senza il prescritto mandato specifico rilasciato anteriormente alla pronuncia impugnata. La Corte ha ritenuto legittima la previsione normativa introdotta dal d.lgs. n.150/2022 (art.581, comma 1-quater) e la sua applicazione in base alla disciplina transitoria (art.89, comma 3), ribadendo che il mandato specifico dimostra l'effettiva conoscenza e la volontà dell'imputato di proseguire il giudizio. Sono respinte le censure costituzionali e convenzionali, per cui il sistema processuale che prevede rimedi restitutori effettivi non viola Costituzione o CEDU. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali e a versare una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p. e della giurisprudenza vigente.
Norme richiamate
art. 581 c.p.p., commi 1-ter e 1-quater
Per l'imputato giudicato in assenza sono richiesti adempimenti formali (dichiarazione/elezione di domicilio e, soprattutto, mandato specifico ad impugnare) per ritenere provata l'effettiva conoscenza della sentenza e la volontà di proseguire il processo; in mancanza l'impugnazione è inammissibile
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Ha introdotto l'art.581 comma 1-quater e la relativa disciplina transitoria, mirata a prevenire impugnazioni presentate senza che l'imputato abbia avuto effettiva contezza della decisione
art. 89, comma 3 d.lgs. n.150/2022
Disciplina transitoria che rende applicabile la nuova norma alle impugnazioni proposte contro provvedimenti adottati nel vigore del testo riformato
art. 175, comma 2.1 c.p.p.
Individua rimedi restitutori cui l'imputato può ricorrere qualora provi di non aver avuto conoscenza del processo, giustificando in tal modo la riforma delle impugnazioni
art. 591, comma 1, lett. c) e comma 2 c.p.p.
Norme che disciplinano l'ordinanza di inammissibilità dell'appello e la sua emanazione de plano dal giudice di appello; l'ordinanza di inammissibilità è atto definitorio del giudizio di cognizione
art. 586, commi 1 e 2 c.p.p.
Stabiliscono che l'ordinanza dichiarativa dell'assenza è impugnabile solo con la sentenza che definisce il giudizio, collegando l'ordinanza incidentale alla sentenza definitoria
art. 616 c.p.p.
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; qui applicata per imporre al ricorrente il pagamento delle spese e una somma alla Cassa delle ammende
art. 111 Cost.
Richiamato dalla difesa per ipotetica violazione; la Corte ha ritenuto la questione manifestamente infondata perché il sistema processuale garantisce rimedi effettivi e proporzionati
artt. 3, 24, 27, 117 Cost.
Censure costituzionali sollevate dal ricorrente; la Corte ha ritenuto infondate tali doglianze in quanto la disciplina delle impugnazioni è compatibile con i principi costituzionali e con gli obblighi internazionali/UE
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 6
La Corte ha richiamato la giurisprudenza CEDU secondo cui è sufficiente che esista un rimedio effettivo per superare la mancata conoscenza del processo; l'esistenza di rimedi restitutori esclude la violazione dell'art.6
Direttiva 2016/343/UE, art. 8(4)
Prevede che il rimedio per l'assenza di conoscenza del procedimento possa essere esercitato anche dopo l'irrevocabilità della sentenza; la Corte ne trae conferma della compatibilità del rimedio interno con il diritto UE
Massime di principio
- Se l'imputato è stato giudicato in assenza, le impugnazioni proposte dal difensore richiedono il mandato specifico rilasciato prima della pronuncia impugnata per essere ammissibili ai sensi dell'art.581 comma 1-quater c.p.p.
- La funzione del mandato specifico è dimostrare che l'imputato ha avuto effettiva conoscenza della sentenza e la volontà di proseguire il giudizio, evitando impugnazioni che possano essere poi annullate con rimedi restitutori
- Le censure costituzionali e ai sensi della CEDU vengono generalmente respinte se il sistema processuale interno prevede rimedi effettivi (es. rescissione del giudicato, restituzione nel termine) a tutela dell'imputato inconsapevole
- La contestazione della ritualità della dichiarazione di assenza non sospende l'applicazione dell'obbligo di mandato specifico: la regola vale anche quando la correttezza della declaratoria di assenza è controversa
- Un'ordinanza di inammissibilità del gravame emessa dal giudice di appello è considerata provvedimento definitorio e rientra nell'ambito di applicazione dell'art.581 comma 1-quater; dunque l'assenza di mandato rende inammissibile anche il ricorso avverso tale ordinanza
- In situazioni analoghe, prima di proporre impugnazioni per conto di imputato giudicato in assenza, il difensore deve acquisire e documentare un mandato specifico anteriore alla decisione impugnata per evitare l'inammissibilità e le sanzioni per spese e ammende
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