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Sentenza

Sentenza n. 1623/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202200675

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto dirigenziale regionale che ha disciplinato il riparto delle risorse e l’ammissione al finanziamento per le stabilizzazioni dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, escludendo le assunzioni o integrazioni di orario intervenute prima del 2022

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (comune)

La controversia

Il Comune ha impugnato il decreto dirigenziale regionale nella parte in cui limitava il finanziamento alle sole assunzioni o integrazioni di orario intervenute a decorrere dall’anno 2022. Ha dedotto la violazione e l’errata applicazione dell’art. 1, comma 27, del d.l. n. 228/2021, convertito dalla l. n. 15/2022, nonché eccesso di potere per illogicità e manifesta irragionevolezza e mancata valutazione della finalità del finanziamento. Il Comune aveva integrato, dal 30 settembre 2021, l’orario dei lavoratori interessati portandolo a 26 ore settimanali, anticipando gli oneri con proprie risorse di bilancio, e sosteneva di avere comunque diritto al contributo riconosciuto dalla disposizione statale a decorrere dal 2022.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso. Ha interpretato l’espressione “a decorrere dall’anno 2022”, contenuta nell’art. 1, comma 27, del d.l. n. 228/2021, come riferita all’anno di decorrenza del riconoscimento del contributo e non al momento in cui siano state effettuate le assunzioni o le integrazioni di orario. La disposizione statale, infatti, riconosce il contributo sia alle amministrazioni che hanno già assunto a tempo indeterminato i lavoratori sia a quelle che procedono alla loro assunzione, senza limitare il beneficio alle sole assunzioni successive al 2021. Il decreto regionale, riferendo invece l’inciso temporale all’epoca delle assunzioni o delle integrazioni orarie, ha illegittimamente escluso il Comune dal finanziamento per le integrazioni disposte il 30 settembre 2021. Il decreto è stato pertanto annullato parzialmente, nei limiti della clausola che ammetteva al finanziamento soltanto le assunzioni o integrazioni intervenute dal 2022. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 27, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla l. n. 15/2022

    Alle amministrazioni pubbliche della Regione Calabria che hanno assunto a tempo indeterminato i lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità [...] o che procedono alla loro assunzione a tempo indeterminato [...] è riconosciuto a decorrere dall’anno 2022 il contributo di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81.

    L’espressione “a decorrere dall’anno 2022” individua l’anno a partire dal quale il contributo deve essere riconosciuto e non il momento in cui devono essere state effettuate le assunzioni o le integrazioni di orario. Il beneficio riguarda quindi anche amministrazioni che abbiano già effettuato le assunzioni prima del 2022.

  • art. 1, comma 446, l. 30 dicembre 2018, n. 145

    È richiamato quale base normativa delle assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità.

  • art. 1, comma 495, l. 27 dicembre 2019, n. 160

    È richiamato quale disposizione sulle modalità semplificate di assunzione.

  • art. 7, comma 1, d.lgs. 28 febbraio 2000, n. 81

    È individuato dalla disposizione statale come norma di riferimento per il contributo riconosciuto alle amministrazioni pubbliche della Regione Calabria.

Massime di principio

  • Quando una norma riconosce un contributo “a decorrere” da una determinata annualità, tale espressione, in assenza di una diversa e inequivoca previsione, individua la decorrenza finanziaria del beneficio e non necessariamente il momento in cui deve essersi verificato il presupposto dell’intervento agevolato.
  • Una disciplina statale che riconosce il contributo sia alle amministrazioni che hanno già effettuato determinate assunzioni sia a quelle che vi procedono non può essere attuata dall’amministrazione regionale mediante un avviso che limiti il beneficio alle sole assunzioni o integrazioni intervenute successivamente all’entrata in vigore della disciplina.
  • È illegittimo il provvedimento regionale di riparto delle risorse che, interpretando restrittivamente la decorrenza temporale del contributo, escluda dal finanziamento amministrazioni che abbiano anticipato con proprie risorse gli oneri relativi a integrazioni di orario effettuate prima dell’anno individuato dalla legge come decorrenza del finanziamento.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieIncentivi alle impreseRegioni e rapporti tra livelli di governo
RamiContributi e finanziamenti pubbliciEnti locali e organizzazione amministrativa
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezza

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