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Sentenza

Sentenza n. 3419/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'annullamento I) con il ricorso introduttivo: - del decreto di rigetto dell’istanza finalizzata al rilascio della licenza per l’esercizio di raccolta scommesse ex art 88 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza – TULPS, notificato in data 8.2.2025; - del preavviso di rigetto ex art. 10 bis della L. n. 241/1990, notificato in data 17.12.2024; - del verbale di sopralluogo effettuato in data 8.11.2024 dal personale della Polizia di Stato in servizio presso il Commissariato di P.S. “Poggioreale”; - di tutti gli atti istruttori, prodromici, connessi o comunque consequenziali; II) con i motivi aggiunti: - della nota della Questura di Napoli, Commissariato di P.S. di Poggioreale, Ufficio P.A.S., del 27.6.2025, con la quale sono stati trasmessi gli atti dell’istruttoria svolta, nonché gli esiti della consultazione degli archivi informatici, all’Avvocatura Distrettuale e alla Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Napoli, ai fini del rilascio del decreto di rigetto dell’istanza di licenza per l’esercizio di raccolta scommesse ex art. 88 T.U.L.P.S., notificato in data 8 febbraio 2025.

Giustizia amministrativa202501722

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della licenza ex art. 88 TULPS per l'esercizio della raccolta di scommesse, unitamente al preavviso di rigetto, al verbale di sopralluogo e agli atti istruttori; con motivi aggiunti, nota di trasmissione degli atti istruttori

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego della licenza per la raccolta di scommesse nei locali della propria attività commerciale. Il diniego era motivato dalla ritenuta carenza delle garanzie di affidabilità e sicurezza necessarie per l'attività, in ragione dei precedenti penali e delle numerose notizie di reato riguardanti i genitori, della loro pregressa attività illecita di raccolta di scommesse nei medesimi locali, della prossimità familiare e abitativa della ricorrente con il nucleo di origine e della presenza del padre nei locali durante controlli di polizia. L'Amministrazione aveva desunto, secondo il criterio del "più probabile che non", il rischio di una conduzione collettiva o di una regia familiare dell'impresa e di possibili interferenze criminali. La ricorrente ha dedotto: violazione della natura personale della licenza e illegittima imputazione di condotte riferibili ai genitori; difetto di istruttoria e di motivazione circa la conduzione collettiva, la regia familiare e i concreti collegamenti con organizzazioni criminali; omessa considerazione delle controdeduzioni presentate a seguito del preavviso di rigetto; violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, perché il provvedimento finale avrebbe introdotto ragioni ulteriori rispetto al preavviso; travisamento delle circostanze relative alla residenza, alle condanne, agli accertamenti e alle frequentazioni dei genitori. Con i motivi aggiunti sono stati dedotti vizi derivati della nota con cui la Questura aveva trasmesso gli atti istruttori depositati in giudizio, insistendo anche per l'acquisizione dei verbali relativi ai controlli sui genitori.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. Ha ritenuto legittimo il rilievo attribuito ai rapporti familiari, non come automatica imputazione alla ricorrente delle condotte dei genitori, ma in quanto inseriti in un quadro di elementi gravi, precisi e concordanti: la permanenza della residenza presso i genitori fino a pochi mesi prima della domanda, la presenza assidua del padre nei locali, la coincidenza dei locali con quelli già utilizzati per la raccolta abusiva di scommesse e i precedenti penali del genitore, anche per fatti inerenti alla criminalità organizzata. Secondo il giudice, tali elementi consentivano una prognosi negativa sull'autonomia gestionale della ricorrente e sulla sua impermeabilità a influenze familiari, secondo il criterio del "più probabile che non". Il giudizio di pubblica sicurezza è stato qualificato come preventivo e prognostico: non occorre dimostrare un condizionamento criminale già in atto né una responsabilità penale della richiedente, essendo sufficiente un quadro indiziario complessivo idoneo a far ragionevolmente dubitare della futura gestione lecita e autonoma dell'attività. Il sindacato giurisdizionale è stato ritenuto limitato alla manifesta illogicità, all'errore sui presupposti o alla palese irragionevolezza, non ravvisati nel caso concreto. È stata respinta anche la censura relativa all'art. 10-bis l. 241/1990, poiché il preavviso aveva già comunicato il nucleo essenziale degli elementi fattuali e valutativi poi posti a fondamento del diniego. Il provvedimento finale poteva sviluppare e articolare più diffusamente tali elementi, senza configurare motivi nuovi o una sorpresa procedimentale. L'istruttoria ulteriore richiesta dalla ricorrente è stata ritenuta superflua, poiché il giudizio di legittimità risultava definibile anche senza acquisire i verbali relativi alle frequentazioni dei genitori. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 2.000 euro, oltre accessori, per spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 88 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS)

    La licenza per l'esercizio della raccolta di scommesse è subordinata alla verifica dell'affidabilità e della sicurezza necessarie per lo svolgimento dell'attività di pubblica sicurezza.

  • art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241

    Il preavviso di rigetto deve consentire all'interessato di conoscere il nucleo essenziale delle ragioni ostative e di interloquire prima dell'adozione del provvedimento finale; non è necessario che anticipi integralmente la motivazione definitiva, purché non vengano introdotti elementi nuovi o eterogenei.

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    La richiesta di acquisizione degli atti relativi all'accesso è stata ritenuta non necessaria ai fini della decisione, poiché la controversia poteva essere definita sulla base degli elementi già disponibili.

Massime di principio

  • Nel rilascio delle licenze di pubblica sicurezza, i rapporti di parentela con soggetti gravati da precedenti penali possono assumere rilievo non per automatica trasmissione dell'inaffidabilità, ma quando, insieme ad altri elementi concreti, facciano ritenere secondo il criterio del "più probabile che non" che l'attività sia soggetta a conduzione collettiva, regia familiare o influenze illecite indirette.
  • Il giudizio dell'autorità di pubblica sicurezza sulla futura affidabilità del richiedente ha natura prognostica e preventiva: non richiede la prova di un condizionamento criminale già realizzato né di responsabilità penali del richiedente, essendo sufficiente un quadro indiziario complessivo idoneo a evidenziare un ragionevole rischio di interferenze illecite nell'esercizio dell'attività.
  • La valutazione degli elementi indiziari in materia di pubblica sicurezza deve essere globale e non atomistica: circostanze singolarmente neutre o equivoche possono assumere rilievo sintomatico nella loro reciproca convergenza, considerando il contesto familiare, relazionale, ambientale e operativo.
  • Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni dell'autorità di pubblica sicurezza è limitato alla verifica della manifesta illogicità, dell'errore sui presupposti di fatto e della palese irragionevolezza dell'iter valutativo, senza sostituire la valutazione giudiziale a quella amministrativa.
  • Il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990 assolve alla propria funzione partecipativa quando comunica, anche sinteticamente, il nucleo essenziale dei fatti e delle ragioni ostative; il provvedimento finale può sviluppare tali ragioni in modo più ampio e analitico, purché non introduca elementi nuovi o eterogenei tali da determinare una sorpresa procedimentale.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaPericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaPartecipazione al procedimento
RamiCommercio e attività produttiveAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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