Cassazione Civile, Ordinanza n. 12535/2024 del 08/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da un ricorso per denuncia di nuova opera proposto dal proprietario del fondo vicino contro i proprietari di un immobile confinante, che avevano avviato lavori di sopraelevazione per realizzare un sottotetto. In sede cautelare fu ordinata la sospensione dei lavori; poi, nel merito, fu chiesto l'arretramento del fabbricato perché edificato a distanza inferiore a quella prevista dal regolamento locale, oltre al risarcimento del danno. Il tribunale accolse la domanda di riduzione in pristino e rigettò quella risarcitoria per difetto di prova. La corte d'appello confermò. In cassazione il ricorrente ha dedotto: difetto di legittimazione attiva e di prova della proprietà e della regolarità edilizia del fabbricato avversario; ultrapetizione per avere la corte riconosciuto una pretesa del vicino a mantenere l'immobile a distanza irregolare; erronea applicazione delle norme sulle distanze e delle norme edilizie/urbanistiche, sostenendo che l'abusività dell'immobile del resistente avrebbe impedito di invocare la disciplina sulle distanze; erronea qualificazione della sopraelevazione come nuova costruzione anziché volume tecnico e erronea determinazione della distanza; omesso esame dello stato dei luoghi, della abusività del fabbricato avversario e della pendenza della sanatoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondate le censure, osservando in sintesi che la questione dell'abusività del fabbricato del vicino era stata introdotta tardivamente in appello; che l'abusività o la sanatoria dell'immobile non escludono la tutela civilistica in tema di distanze; che non vi era ultrapetizione, perché la corte territoriale si era limitata a confermare il rigetto delle doglianze; che la sopraelevazione era stata correttamente qualificata come nuova costruzione, non come volume tecnico, per incremento di sagoma, superficie e cubatura; che il criterio della prevenzione non era utilmente spendibile anche perché la costruzione del resistente era anteriore; e che il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. era inammissibile, anche per la presenza di doppia conforme, oltre a risolversi in una richiesta di rivalutazione del merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 81 e 99 c.p.c.
richiamati in relazione alla dedotta carenza di legittimazione attiva e alla domanda proposta dal vicino.
artt. 112, 163, 167, 183 c.p.c.
invocati per sostenere la nullità della sentenza e l'asserita ultrapetizione, ma ritenuti non fondati perché la questione era stata introdotta tardivamente.
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
norma del ricorso per cassazione utilizzata per articolare le censure di violazione di legge, nullità e omesso esame, ritenute infondate o inammissibili.
artt. 2907, 832, 872, 873, 1027, 1028, 1029, 1031, 1079, 1158 c.c.
richiamati per contestare la tutela del vicino e per sostenere l'esistenza di servitù/usucapione o l'irrilevanza dell'abusività, ma la Corte ribadisce che la disciplina civilistica sulle distanze resta applicabile anche se il fabbricato vicino è abusivo o sanato.
art. 2697 c.c.
richiamato per il riparto dell'onere della prova e per censurare l'accertamento di merito, ma la Corte lo utilizza per ricordare che la doglianza ex art. 360 n. 5 non può trasformarsi in nuova valutazione del fatto.
art. 9 D.M. n. 1444 del 1968
norma sulle distanze tra costruzioni richiamata dal ricorrente; la Corte conferma che la costruzione successiva deve rispettare la distanza legale applicabile.
art. 3 regolamento edilizio del Comune di Arzano
richiamato quale norma locale integrativa sulle distanze; la Corte ribadisce che il regolamento locale può solo imporre distanze maggiori e non alterare la nozione di costruzione.
art. 63 regolamento edilizio del Comune di Arzano
richiamato nel motivo di ricorso sulla qualificazione dell'intervento edilizio e sulle distanze.
art. 31 legge n. 47 del 1985
richiamato insieme alle norme sul condono edilizio per sostenere l'irrilevanza della sanatoria ai fini delle distanze civili.
art. 39 legge n. 724 del 1994
richiamato insieme alla normativa sul condono edilizio.
art. 32 D.L. n. 269 del 2003, conv. in L. n. 326 del 2003
richiamato insieme alla normativa sul condono edilizio.
art. 11 D.P.R. n. 380 del 2001
richiamato insieme alla normativa edilizia e urbanistica.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
Massime di principio
- Nelle controversie tra privati sulle distanze legali, la tutela di riduzione in pristino e il risarcimento possono essere richiesti indipendentemente dal fatto che l'edificio vicino sia abusivo, non assentito o successivamente sanato; tali circostanze incidono sul rapporto pubblicistico, non sulla configurabilità della violazione civilistica delle distanze.
- La deduzione di una nuova eccezione o questione in appello è inammissibile se proposta soltanto in sede di precisazione delle conclusioni e non con i motivi di gravame o comunque nei tempi processuali consentiti.
- In tema di distanze tra costruzioni, la nozione di "costruzione" è unitaria e non può essere modificata dai regolamenti locali; le norme secondarie possono soltanto imporre distanze maggiori di quelle codicistiche, non introdurre definizioni diverse o meno rigorose.
- Un intervento edilizio che comporti aumento di sagoma, superficie utile e cubatura, ed abbia autonomia funzionale anche solo potenziale, va qualificato come nuova costruzione e non come semplice volume tecnico o ristrutturazione interna.
- Il criterio della prevenzione non può essere invocato da chi realizzi per secondo un nuovo volume edilizio, quando il fabbricato precedente sia stato già edificato prima dell'intervento contestato; in tal caso l'opera successiva deve rispettare la disciplina sulle distanze applicabile.
- Il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. non consente una rivalutazione del merito o delle prove, ma solo la denuncia dell'omesso esame di un fatto storico decisivo e controverso; non sono scrutinabili come "fatti" le questioni giuridiche, i singoli elementi istruttori o la richiesta di diversa lettura del compendio probatorio.
- In presenza di doppia conforme, il sindacato sulla motivazione è ulteriormente ristretto e il motivo che mira a rimettere in discussione l'accertamento di fatto è inammissibile.
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