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Ordinanza

Ordinanza n. 72/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia del provvedimento prot. n. M_D AB62BE8 REG2026 0023252 del 13.03.2026, notificato al ricorrente in data 17.03.2026, a mezzo del quale lo STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO Dipartimento per l’impiego del Personale, ha disposto il non accoglimento dell’istanza di assegnazione temporanea entro il terzo anno di vita del minore presentata dal Serg. -OMISSIS-, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, comunque lesivo degli interessi del ricorrente.

Giustizia amministrativa202600212

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001 presso enti o reparti dislocati nella provincia di Lecce

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego con cui lo Stato Maggiore dell’Esercito ha respinto l’istanza di assegnazione temporanea presso enti o reparti nella provincia di Lecce, proposta per il ricongiungimento al figlio minore. L’Amministrazione ha motivato il diniego richiamando l’assenza, nelle sedi di Lecce e provincia, di una posizione organica corrispondente alla specifica qualifica del militare e la situazione di sottoalimentazione dell’ente di provenienza, nel quale risultavano coperti 142 posti su 181 relativi alle posizioni di tecnico di aeromobili. Il giudizio cautelare ha evidenziato che il diniego richiamava erroneamente l’art. 45, comma 31-bis, d.lgs. 95/2017, disposizione applicabile alle sole Forze di Polizia e non alle Amministrazioni militari. È stata inoltre dedotta, e ritenuta rilevante dal giudice, l’omessa ponderazione tra le esigenze organizzative dell’Amministrazione e gli interessi familiari del ricorrente, il quale aveva documentato la presenza di due figli minori, uno dei quali in tenera età, nonché la situazione lavorativa del coniuge. Il ricorrente aveva altresì rappresentato la possibilità di valorizzare, ai fini della sostituibilità, precedenti o attuali impieghi in incarichi diversi da quello formalmente considerato. Ai fini del periculum in mora è stata prodotta una relazione neuropsichiatrica attestante un quadro clinico del minore collegato all’attuale organizzazione familiare.

La decisione

La domanda cautelare è stata accolta con una misura propulsiva. Il TAR ha ritenuto che, per le Amministrazioni militari, il diniego dell’assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001 non possa fondarsi sulla clausola delle “motivate esigenze organiche di servizio” prevista dall’art. 45, comma 31-bis, d.lgs. 95/2017, applicabile alle sole Forze di Polizia. Ha inoltre rilevato che il provvedimento non evidenziava il necessario bilanciamento tra le esigenze organizzative dell’Amministrazione e la situazione familiare del militare, né considerava adeguatamente la possibile sostituibilità del ricorrente alla luce degli incarichi svolti nel corso della carriera. Il periculum in mora è stato ravvisato anche nella documentazione sanitaria relativa al figlio minore. In conseguenza, il Ministero della Difesa è stato ordinato di riesaminare l’istanza entro venti giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza, conformandosi alle indicazioni motivazionali contenute nella decisione. La trattazione del merito è stata fissata per il 21 ottobre 2026; le spese sono state rinviate al definitivo.

Norme richiamate

  • art. 42-bis d.lgs. 151/2001

    assegnazione temporanea entro il terzo anno di vita del minore; casi o esigenze eccezionali

    La disposizione richiede una valutazione dell’istanza di assegnazione temporanea e il bilanciamento tra le esigenze familiari del dipendente e quelle organizzative dell’Amministrazione; per le Amministrazioni militari non trova applicazione l’ulteriore limite delle motivate esigenze organiche di servizio previsto per le Forze di Polizia.

  • art. 45, comma 31-bis, d.lgs. 95/2017

    casi o esigenze eccezionali; motivate esigenze organiche di servizio

    La norma consente di negare l’assegnazione temporanea anche per motivate esigenze organiche di servizio, ma tale disciplina riguarda le sole Forze di Polizia e non è applicabile alle Amministrazioni militari.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale per la domanda e la concessione della tutela cautelare.

Massime di principio

  • L’art. 45, comma 31-bis, d.lgs. 95/2017, nella parte in cui consente il diniego dell’assegnazione temporanea per motivate esigenze organiche di servizio, si applica alle sole Forze di Polizia e non alle Amministrazioni militari.
  • Nel decidere un’istanza di assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001, un’Amministrazione militare deve effettuare un concreto bilanciamento tra le esigenze organizzative e le esigenze familiari documentate dall’istante; il diniego non può limitarsi al richiamo astratto alla scopertura o alla non coincidenza della posizione organica.
  • La valutazione della possibilità di assegnazione temporanea deve considerare, ove rilevante, non soltanto la posizione organica formalmente posseduta, ma anche gli incarichi svolti o svolgibili dal dipendente e la sua effettiva sostituibilità nella sede di provenienza e in quella richiesta.
  • Quando la documentazione prodotta evidenzia che la situazione familiare del minore è concretamente incisa dall’assenza del genitore, tale elemento può integrare il periculum in mora necessario per una tutela cautelare propulsiva, consistente nell’ordine di riesame dell’istanza entro un termine stabilito dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoPartecipazione al procedimentoTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoTutela cautelareDifetto di motivazione

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