Sentenza n. 3441/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 530 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 05.02.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che riconosceva il diritto alla Carta elettronica per gli anni scolastici 2020/21-2024/25, inclusi interessi e rivalutazione
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 530/2025 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva accertato il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per cinque anni scolastici, per complessivi 2.500 euro, oltre agli accessori, condannando il Ministero a mettere le somme a disposizione tramite il sistema della Carta elettronica. Benché il titolo fosse stato notificato il 10 febbraio 2025 e fosse decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei provvedimenti di condanna pecuniaria nei confronti delle amministrazioni statali, l'Amministrazione non aveva adempiuto. Dopo la notifica del ricorso per ottemperanza, il 12 febbraio 2026 il Ministero ha caricato sulla Carta docente la somma capitale di 2.500 euro. Il ricorrente ha quindi insistito per l'esecuzione della parte residua del giudicato, relativa alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione, nonché per le spese del giudizio e per l'eventuale penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato e lo ha accolto parzialmente. L'avvenuto pagamento, tardivo e successivo alla notifica del ricorso, della somma capitale di 2.500 euro ha determinato la cessazione della materia del contendere limitatamente a tale capo. È invece persistita l'inottemperanza con riguardo agli interessi e alla rivalutazione monetaria previsti dal giudicato, poiché il Ministero non ha dimostrato di averli corrisposti né ha contestato la relativa obbligazione. Il Ministero è stato pertanto ordinato a dare completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Milano per gli accessori entro 90 giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza o, se anteriore, dalla notificazione. In caso di ulteriore inerzia, il TAR ha nominato un Commissario ad Acta, individuato nel Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza o in un dirigente o funzionario delegato, da attivarsi entro i successivi 60 giorni su comunicazione del ricorrente. Non è stata disposta, allo stato, la penalità di mora, considerata l'esiguità dell'importo residuo, salva una futura istanza in caso di perdurante inottemperanza. Le spese, pari a 800 euro oltre accessori e contributo unificato ove dovuto, sono state poste integralmente a carico del Ministero, poiché l'adempimento della somma capitale era avvenuto solo dopo la notifica del ricorso.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un Commissario ad Acta e fissare, su richiesta, una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
termine dilatorio di 120 giorni
Prevede il termine entro il quale le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti obblighi di pagamento di somme di denaro.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione
Costituisce il fondamento dell'obbligazione accessoria riconosciuta dal giudicato e rimasta ineseguita.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
art. 26 c.p.a.
Richiamato per la regolazione delle spese del giudizio amministrativo.
art. 39 c.p.a.
Richiamato per l'applicazione delle disposizioni del codice di procedura civile, tra cui la distrazione delle spese.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato in relazione all'onere del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'adempimento tardivo del giudicato intervenuto dopo la proposizione del ricorso determina la cessazione della materia del contendere soltanto limitatamente alla parte del titolo effettivamente eseguita, mentre il giudice deve accertare e ordinare l'esecuzione delle obbligazioni residue.
- Quando il giudicato riconosce, oltre alla somma capitale, interessi e rivalutazione monetaria, l'accredito della sola sorte capitale non integra l'integrale esecuzione del titolo; l'Amministrazione deve provvedere anche agli accessori secondo i criteri stabiliti dal giudicato.
- Nel giudizio di ottemperanza, la mancata contestazione e la mancata prova dell'adempimento dell'obbligazione accessoria mantengono l'inadempimento dell'Amministrazione e giustificano l'ordine giudiziale di esecuzione entro un termine assegnato.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un Commissario ad Acta destinato a operare, su comunicazione dell'interessato, dopo l'infruttuosa scadenza del termine assegnato all'Amministrazione.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere necessariamente disposta quando l'importo residuo è esiguo; può essere riservata a una successiva istanza in caso di ulteriore e persistente inottemperanza.
- La condanna alle spese può gravare integralmente sull'Amministrazione che abbia adempiuto solo dopo la notificazione del ricorso per ottemperanza, anche se durante il giudizio è venuta meno in parte la materia del contendere.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 29 giu 2026Sentenza n. 1421/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 giu 2026Sentenza n. 1422/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 giu 2026Sentenza n. 1423/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 giu 2026Sentenza n. 1424/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 giu 2026Sentenza n. 1425/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 29 giu 2026Sentenza n. 1426/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →