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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16185/2022 del 19/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento notificato per l'anno d'imposta 2012, con il quale venivano recuperate maggiori imposte Irpef, Irap e Iva a una contribuente titolare di impresa individuale, dopo il disconoscimento di alcuni costi ritenuti non documentati. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente. La CTR, in appello dell'Ufficio, aveva rigettato l'impugnazione ritenendo che l'Amministrazione avesse violato gli artt. 10 e 12 della L. 212/2000 per non avere atteso il termine concesso alla contribuente per il deposito della documentazione e per non avere rispettato il contraddittorio endoprocedimentale. L'Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 12, comma 7, L. 212/2000, sostenendo che la CTR avesse erroneamente annullato l'atto per mancata attivazione del contraddittorio in un accertamento 'a tavolino', nel quale tale obbligo non sussiste per i tributi non armonizzati; quanto all'Iva, la contribuente non aveva comunque allegato quali difese concrete avrebbe potuto svolgere se il contraddittorio fosse stato attivato.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto infondata la tesi della CTR secondo cui, una volta richiesta la documentazione al contribuente, l'Ufficio avrebbe dovuto attendere la scadenza del termine prima di emettere l'avviso. Ha ribadito che, per gli accertamenti 'a tavolino' relativi a tributi non armonizzati, non esiste un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale e che, per i tributi armonizzati, la dedotta violazione del contraddittorio comporta invalidità solo se il contribuente indichi in concreto le difese che avrebbe potuto svolgere e queste non siano pretestuose. Nel caso concreto, la richiesta di documentazione era rimasta inevasa e non risultava allegata alcuna concreta lesione del diritto di difesa. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Campania in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 10 L. 212/2000

    richiamato come parametro di lealtà e garanzia del contribuente, ma non idoneo a fondare un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale in assenza di specifica previsione.

  • art. 12, comma 7, L. 212/2000

    la Corte ne afferma la portata limitata agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali del contribuente; non si estende agli accertamenti 'a tavolino'.

  • art. 380-bis c.p.c.

    menzionato come base procedurale per la proposta del relatore e la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 12 L. 212/2000

    letto nel suo complesso come disciplina calibrata sulle verifiche fiscali in loco e non come fonte di un contraddittorio generalizzato.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato implicitamente nell'affermazione che il contribuente deve allegare e dimostrare in giudizio le ragioni concrete che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato.

Massime di principio

  • Negli accertamenti fiscali 'a tavolino' relativi a tributi non armonizzati non esiste, in via generale, un obbligo di contraddittorio endoprocedimentale la cui omissione determini automaticamente la nullità dell'atto.
  • L'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente si applica agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche nei locali del contribuente, poiché la ratio della norma è compensare l'ingerenza autoritativa dell'Amministrazione nei luoghi di pertinenza del contribuente.
  • Per i tributi armonizzati, la mancata attivazione del contraddittorio può invalidare l'atto solo se il contribuente deduce in giudizio, in modo concreto e non meramente pretestuoso, le difese che avrebbe potuto svolgere e che avrebbero potuto incidere sull'esito del procedimento.
  • La semplice richiesta di produzione documentale rivolta al contribuente non implica, di per sé, l'obbligo dell'Ufficio di differire l'emanazione dell'avviso fino alla scadenza del termine assegnato.
  • La nullità dell'avviso di accertamento non può essere desunta in via automatica da irregolarità procedimentali, occorrendo una previsione espressa di legge oppure una lesione effettiva di specifici diritti di difesa.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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