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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5597/2023 del 09/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Napoli (23/11/2021) che aveva confermato la condanna pronunciata con rito abbreviato dal G.I.P. di Salerno (5/05/2006) per partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico (art. 74 d.P.R. 9/10/1990, n. 309). L'unico motivo di ricorso denuncia violazione di legge per omessa pronuncia e carenza dell'apparato motivazionale circa la regolare instaurazione del contraddittorio all'udienza del 23/11/2021: il difensore aveva depositato il 18/10/2021, tramite PEC, istanza di trattazione in presenza e/o di rinvio per legittimo impedimento (con documentazione comprovante un impegno professionale), ma la Corte ha tenuto udienza in presenza con assenza dell'imputato e del difensore, nominando un difensore immediatamente reperibile ai sensi dell'art. 97, comma 4, c.p.p., e decidendo la conferma della condanna senza pronunciarsi sull'istanza di legittimo impedimento. Si deduce nullità per violazione del diritto di difesa e del contraddittorio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ritenuto non prescritto il reato, la Suprema Corte ha constatato che la Corte territoriale non si era pronunciata sull'istanza di rinvio per legittimo impedimento, pur essendo stata tale istanza tempestivamente inviata via PEC dal difensore; l'udienza si era comunque tenuta in presenza con assenza di imputato e difensore, ciò determinando nullità per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa. La Corte ha inoltre escluso l'applicabilità del «rigorismo» giurisprudenziale che richiede sempre la prova dell'effettivo arrivo della PEC, osservando che tale indirizzo si era formato prima della normativa adottata per la pandemia e che nel caso vi erano indici significativi dell'arrivo della PEC (tra cui la celebrazione in presenza e la mancata comunicazione di eventuale requisitoria). Per questi motivi la sentenza impugnata è stata annullata e la causa è stata rinviata per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello. La motivazione è stata resa in forma semplificata ai sensi del decreto del Primo Presidente n. 84/2016.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (art. 74)

    Norma sostanziale richiamata quale notitia criminis: l'imputazione è partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti

  • Codice di procedura penale (art. 97, comma 4)

    Consente la nomina di un difensore immediatamente reperibile quando l'imputato è assente; la Corte ha rilevato che tale nomina non ha comunque supplito all'omessa pronuncia sulla richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore di fiducia

  • Codice di procedura penale (art. 178, lett. c)

    Richiamato quale base formale del motivo di cassazione (violazione di legge)

  • Decreto del Primo Presidente n. 84 dell'8 giugno 2016

    Autorizza, nelle ipotesi previste, la motivazione semplificata; applicato dalla Corte nella redazione del provvedimento

  • Giurisprudenza della Cassazione (Sez.2 n.35542/2021; Sez.1 n.17879/2019; Sez.6 n.35217/2017)

    Richiamati i precedenti che propongono un orientamento «rigorista» sulla prova dell'avvenuto arrivo della PEC; la Corte qui ha ritenuto tale indirizzo non applicabile al caso per essere formato prima della normativa emergenziale e ha utilizzato indici concreti per ritenere ricevuta la PEC

Massime di principio

  • La presentazione tempestiva di una istanza di rinvio o di legittimo impedimento tramite PEC impone alla Corte di pronunciarsi espressamente: la mera celebrazione dell'udienza in presenza senza decidere sull'istanza può determinare la nullità per violazione del diritto di difesa.
  • La nomina di un difensore immediatamente reperibile (art. 97, comma 4 c.p.p.) non è di per sé sufficiente a sanare l'omessa valutazione o pronuncia su una richiesta di legittimo impedimento formulata dal difensore di fiducia.
  • Sebbene esista orientamento giurisprudenziale che richiede prova dell'effettivo arrivo della PEC al giudice, in presenza di circostanze concrete (es. celebrazione dell'udienza in presenza, mancata comunicazione di atti difensivi o della requisitoria) tali elementi possono essere indici significativi dell'avvenuta ricezione e giustificare l'accoglimento della doglianza difensiva.
  • Per evitare la nullità, il difensore deve curare la documentazione dell'invio (ricevute PEC) e, se possibile, prevedere canali alternativi o sollecitare conferma da Cancelleria; il giudice, dal canto suo, ha l'obbligo di pronunciarsi esplicitamente sulle istanze di legittimo impedimento.
  • In procedure di impugnazione e in sede di cassazione, le violazioni del contraddittorio e del diritto di difesa sono vizî che possono condurre all'annullamento e alla rinnovazione del giudizio, anche se il reato non è prescritto.
  • Le regole emergenziali e le modalità telematiche possono influenzare la valutazione della prova della ricezione degli atti telematici; la giurisprudenza deve contemperare rigore formale e valutazione di elementi concreti di fatto.

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