Cassazione Civile, Ordinanza n. 11650/2023 del 04/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (concessionario)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento ICI per l'anno 2010 relativo a un'area adibita a cava per l'estrazione di materiali inerti. In appello la Commissione tributaria regionale aveva accolto il gravame della concessionaria della riscossione, ritenendo: la sua legittimazione a resistere nel giudizio di impugnazione dell'avviso; la sufficiente motivazione dell'atto; la debenza dell'ICI sulle aree destinate ad attività estrattiva, considerate edificabili indipendentemente dalle previsioni dello strumento urbanistico generale. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi: (A) violazione delle norme sulla legittimazione processuale e sul giudicato, per avere la CTR riconosciuto la legittimazione della concessionaria nonostante l'ente impositore avesse prestato acquiescenza alla decisione di primo grado favorevole alla contribuente; (B) violazione delle norme sulla prova della rappresentanza dell'ente impositore e dell'art. 2697 c.c.; (C) violazione delle norme sul contenuto dell'atto impositivo e sull'onere probatorio, per avere la CTR escluso che vi fosse stata alterazione del thema decidendum e lesione del diritto di difesa; (D) violazione della disciplina ICI e della relativa interpretazione autentica, per avere la CTR ritenuto edificabili le aree di cava e quindi assoggettabili a ICI; (E) nullità della sentenza d'appello per omessa pronuncia su tre motivi di appello concernenti tardiva notifica dell'avviso, decadenza del potere impositivo, regime sanzionatorio e determinazione del valore delle aree.
La decisione
La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei motivi perché, nel corso del giudizio, la ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso, ritualmente accettata dalla controricorrente. Ne è derivata la declaratoria di estinzione del procedimento per rinuncia al ricorso, con compensazione delle spese di lite. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, rilevando che tale previsione non opera nei casi di estinzione del giudizio per rinuncia.
Norme richiamate
art. 14 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato nel primo motivo per contestare la legittimazione processuale della concessionaria nel giudizio tributario
artt. 75 e 81 c.p.c.
richiamati per sostenere il difetto di legittimazione e di capacità processuale della concessionaria
art. 2909 c.c.
richiamato in relazione agli effetti dell'acquiescenza dell'ente impositore alla sentenza di primo grado
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma sul vizio di violazione o falsa applicazione di legge posta a fondamento dei motivi di ricorso
art. 52 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 466
richiamato nel secondo motivo per contestare la prova della rappresentanza dell'ente impositore
art. 2697 c.c.
richiamato per lamentare l'erroneo riparto dell'onere della prova
art. 11 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 546
richiamato nel terzo motivo in tema di rappresentanza nel processo tributario
art. 7, comma 1, L. 27 luglio 2000, n. 212
richiamato per sostenere insufficiente motivazione e alterazione del thema decidendum
art. 2, lett. b, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
richiamato nel quarto motivo sulla qualificazione delle aree di cava ai fini ICI
art. 11-quaterdecies, comma 16, d.l. 30 settembre 2005, n. 203, conv. in L. 2 dicembre 2005, n. 248
richiamato quale norma di interpretazione autentica sulla nozione di area edificabile ai fini ICI
art. 36, comma 2, d.l. 4 luglio 2006, n. 223, conv. in L. 4 agosto 2006, n. 248
richiamato quale ulteriore norma interpretativa in materia di ICI su aree edificabili
art. 5 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 546
richiamato nel quarto motivo sulla disciplina del processo tributario
artt. 112 e 342 c.p.c.
richiamati nel quinto motivo per omessa pronuncia sui motivi di appello
art. 390, secondo comma, c.p.c.
indicato come base della ritualità della rinuncia presentata prima dell'adunanza camerale
art. 390, terzo comma, c.p.c.
richiamato per la necessaria accettazione della rinuncia da parte della controparte
art. 391, quarto comma, c.p.c.
richiamato per la compensazione delle spese in conformità all'accordo tra le parti
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
ritenuto inapplicabile perché la pronuncia è di estinzione per rinuncia e non di rigetto o inammissibilità
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se proposta ritualmente prima dell'adunanza camerale e accettata dalla controparte, determina l'estinzione del procedimento senza esame dei motivi.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, la Corte può disporre la compensazione delle spese secondo l'accordo tra le parti.
- La disciplina dell'ulteriore contributo unificato non si applica alla declaratoria di estinzione del processo per rinuncia al ricorso, trattandosi di ipotesi diversa dal rigetto o dall'inammissibilità.
- Quando il giudizio di legittimità si estingue per rinuncia, restano assorbite le censure di merito e processuali proposte con il ricorso.
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