Cassazione Civile, Ordinanza n. 34698/2021 del 16/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un avvocato per il pagamento dei compensi relativi all'attività svolta in primo e secondo grado in una precedente causa promossa dai clienti contro un comune per il risarcimento del danno derivante dalla cessione, asseritamente illegittima, di terreni di loro proprietà a una società terza. I clienti hanno proposto opposizione deducendo l'inadempimento professionale per violazione della diligenza ex art. 1176 c.c., chiedendo la restituzione degli acconti versati e, in via riconvenzionale, il risarcimento del danno pari al valore dei terreni. Il tribunale ha rigettato opposizione e riconvenzionale; la corte d'appello ha invece ritenuto provato l'inadempimento del professionista per aver impostato l'azione su presupposti fattuali e giuridici errati, avendo agito contro un solo soggetto e senza rivolgersi al terzo acquirente, e ha ritenuto sussistente un nesso causale tra tale negligenza e la mancata accettazione di una proposta transattiva del comune, con conseguente perdita definitiva della possibilità di ristoro. In cassazione il professionista ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 948 c.c. e insufficiente motivazione, contestando che la terza società avesse maturato l'usucapione dei terreni e lamentando l'omesso esame di documenti e atti di causa; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 1176 e 2236 c.c., censurando l'affermazione secondo cui la scelta dei clienti di non accettare la transazione fosse dipesa dai suoi suggerimenti.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito le censure, ritenendole entrambe inammissibili perché non rispettavano l'art. 366, n. 6, c.p.c.: il ricorrente non aveva adeguatamente localizzato gli atti richiamati né trascritto o riassunto in modo sufficiente il loro contenuto. La Corte ha inoltre rilevato, sul piano processuale, che il tardivo deposito del controricorso non valeva a superare l'irregolarità della costituzione degli intimati, ma poteva comunque integrare la prova della ricezione della notifica del ricorso. È stata quindi dichiarata l'inammissibilità del ricorso e disposto l'obbligo per il ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002. Nessuna condanna alle spese è stata posta a carico del ricorrente in favore degli intimati, per difetto di valida costituzione di questi ultimi.
Norme richiamate
art. 86 c.p.c.
consente la difesa personale della parte in cassazione nelle forme previste dalla norma.
art. 948 c.c.
è richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla titolarità/usucapione dei terreni, ma la Corte non ne esamina il merito per l'inammissibilità del motivo.
art. 1176 c.c.
è invocato quale parametro della diligenza professionale del difensore; la Corte non entra nel merito della sua violazione perché il motivo è inammissibile.
art. 2236 c.c.
è richiamato per contestare la responsabilità del professionista; anche qui la Corte non procede al vaglio sostanziale del motivo.
art. 366, n. 6 c.p.c.
impone al ricorrente di indicare e localizzare specificamente gli atti e i documenti su cui fonda le censure; la sua violazione comporta inammissibilità per difetto di specificità.
art. 370 c.p.c.
è richiamato per evidenziare che il tardivo deposito del controricorso non equivale a valida costituzione nei termini.
art. 378 c.p.c.
la memoria delle parti intimate non è ammessa nel caso in cui il controricorso non sia stato tempestivamente depositato, per i ricorsi soggetti al regime successivo al 30 ottobre 2016.
art. 380-bis.1 c.p.c.
regola la trattazione camerale del ricorso in cassazione cui la causa è stata assoggettata.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità.
L. n. 53/1994, art. 9, comma 1-bis
viene richiamata la regola dell'attestazione di conformità delle copie analogiche di documenti telematici ai fini della prova della notifica.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione fondato su documenti o atti processuali è indispensabile rispettare l'onere di specificità dell'art. 366, n. 6, c.p.c.: gli atti richiamati devono essere puntualmente localizzati e il loro contenuto deve essere riportato o riassunto in modo sufficiente, altrimenti le censure sono inammissibili.
- La contestazione della valutazione di merito circa l'inadempimento del professionista o il nesso causale tra condotta e danno non può essere scrutinata se il motivo non consente alla Corte di verificare, sulla base degli atti indicati, la decisività delle allegazioni.
- La mancata tempestiva costituzione del controricorrente non equivale a valida partecipazione al giudizio ai fini delle spese, ma può comunque essere valorizzata per ritenere provata la ricezione della notificazione del ricorso quando la notifica telematica sia documentalmente attestata in modo idoneo.
- Nel rito camerale di legittimità, la possibilità per la parte intimata di depositare memoria in assenza di tempestivo controricorso è eccezionale e dipende dal regime temporale applicabile al ricorso; per i ricorsi successivi alla data di discrimine indicata dalla Corte tale facoltà non sussiste.
- In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
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