Cassazione Penale, Sentenza n. 36062/2024 del 26/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma delle condanne per truffa (solo Pedata) e ricettazione (entrambi). Aiello lamenta vizio di motivazione e travisamento della prova sostenendo di non aver materialmente consegnato né maneggiato l'assegno di provenienza delittuosa e che la sua condotta non dimostrerebbe la consapevolezza dell'illecita provenienza del titolo; contesta inoltre che la responsabilità per ricettazione sia stata dedotta solo dal suo coinvolgimento nella truffa. Pedata contesta l'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, ne denuncia contraddizioni e ritardi nella querela, e deduce violazione dell'art. 530 cod. proc. pen. e plurimi vizi di motivazione e travisamento probatorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto le censure reiterative e fondate su un riesame del merito non consentito in sede di legittimità, avendo la Corte territoriale valutato adeguatamente l'attendibilità della persona offesa, corroborata da documenti manoscritti e dal rinvenimento di beni oggetto della truffa. Quanto alla ricettazione, la Cassazione ha condiviso la motivazione che ha imputato la responsabilità ad entrambi gli imputati in ragione della partecipazione all'operazione truffaldina complessiva, con adesione psicologica acquisita nel corso della fase esecutiva. I ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende; la parte civile non ottiene liquidazione spese per mancato apporto dialettico decisivo.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Utilizzato per enunciare i limiti di esposizione dei motivi nel ricorso; la Corte ha osservato che i ricorrenti hanno enunciato i motivi nei limiti necessari per la motivazione.
art. 192 comma 3 cod. proc. pen.
Rilevato come norma che non si applica alle dichiarazioni della persona offesa: da ciò discende che tali dichiarazioni, se adeguatamente motivate e corroborate, possono fondare la condanna.
art. 530 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente Pedata per denunciare vizi della motivazione e travisamento della prova; la Corte ha ritenuto la censura infondata e reiterativa, non idonea a impedire l'inammissibilità.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma invocata per la condanna alle spese processuali conseguente all'inammissibilità dei ricorsi.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000 n. 186
Richiamata per motivare la decisione di non aggravare la sanzione pecuniaria ai ricorrenti, rilevando l'assenza di dolo nella proposizione del ricorso.
Giurisprudenza di legittimità su ricettazione (es. Sez. 5, n. 42911 del 24/09/2014 Lommito; Sez. 2, n. 51424 del 05/12/2013 Ferrante)
Richiamata per il principio che la partecipazione psicologica alla ricettazione può consistere in un'adesione manifesta durante la fase esecutiva dell'illecito anche senza essere l'operatore materiale del passaggio del bene.
Massime di principio
- Le dichiarazioni della persona offesa possono, se adeguatamente motivate e corroborate, essere sufficienti per la condanna: il giudice deve valutare sia la credibilità soggettiva del dichiaratore sia l'attendibilità intrinseca del racconto e fornire motivazione penetrante.
- In sede di Cassazione non è ammesso un nuovo esame integrale del merito: le censure reiterative che sollecitano il vaglio di fatto sono inammissibili.
- Il reato di ricettazione richiede conoscenza o adesione all'illecita provenienza del bene; tale adesione può essere desunta dal contesto dell'operazione e dalla partecipazione all'iter esecutivo della condotta illecita, non necessariamente dalla materialità della consegna del bene o del titolo.
- La contraddittorietà o i ritardi nelle dichiarazioni della persona offesa vanno valutati insieme agli elementi di riscontro documentale e probatorio: lacune dichiarative non sono automaticamente decisive se sussistono riscontri oggettivi.
- Se un ricorso viene dichiarato inammissibile il giudice può condannare il ricorrente alle spese e a una somma alla Cassa delle ammende salvo che non risulti colpa nella proposizione del gravame.
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