Ordinanza n. 791/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma, della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione quarta) n.-OMISSIS- resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. IV, che aveva accolto il ricorso di primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazioni appellanti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le amministrazioni appellanti hanno chiesto, in via incidentale, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso della parte privata. Dall'ordinanza emergono la complessità delle questioni e la delicatezza dei profili sollevati in appello, ma non sono specificati i motivi di legittimità dedotti contro la sentenza né l'oggetto sostanziale della controversia di primo grado.
La decisione
Il Consiglio di Stato, nella delibazione propria della fase cautelare, ha ritenuto opportuno fissare sollecitamente l'udienza pubblica di merito, in data utile a salvaguardare le esigenze cautelari prospettate dalle amministrazioni. Non ha tuttavia sospeso l'esecutività della sentenza impugnata. L'istanza cautelare è stata accolta esclusivamente ai fini della sollecita fissazione del merito, fissato per il 23 giugno 2026. La regolazione delle spese della fase cautelare è stata riservata al definitivo.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
La domanda cautelare in appello è stata esaminata nell'ambito del potere cautelare del giudice d'appello.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a sostegno dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare d'appello, quando la complessità delle questioni e la delicatezza dei profili dedotti rendono necessario preservare le esigenze cautelari mediante una decisione rapida sul merito, il Consiglio di Stato può accogliere l'istanza cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza pubblica, senza sospendere l'esecutività della sentenza impugnata.
- L'accoglimento dell'istanza cautelare finalizzato esclusivamente alla sollecita fissazione del merito non comporta necessariamente la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado; la tutela cautelare può consistere nella calendarizzazione prioritaria della decisione di merito.
- In caso di accoglimento cautelare limitato alla fissazione sollecita del merito, la regolazione delle spese della fase cautelare può essere riservata alla decisione definitiva.
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