Cassazione Civile, Ordinanza n. 07862/2026 del 31/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (appaltatrice)
La controversia
Una società aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento di somme asseritamente dovute per distacchi di personale e noleggio di automezzi. La controparte proponeva opposizione sostenendo che il rapporto reale fosse un subappalto di opere pubbliche per la posa di barriere stradali, nullo per mancanza di autorizzazione della stazione appaltante e per violazione di norme imperative. In primo grado il tribunale qualificava i rapporti come simulati, dichiarava nullo il subappalto, accoglieva però la domanda subordinata di ingiustificato arricchimento della creditrice e respingeva la riconvenzionale per il valore di barriere asseritamente mancate. In appello l'opponente deduceva, tra l'altro, che l'azione di arricchimento fosse inammissibile perché proposta per prestazioni eseguite in forza di un contratto nullo e illecito, oltre a contestare la prova dell'arricchimento, la liquidazione equitativa e il rigetto della riconvenzionale. In cassazione la società ricorrente articolava sette motivi: omessa pronuncia e motivazione apparente sulla questione di ammissibilità dell'actio de in rem verso; violazione dell'art. 2041 c.c.; omessa pronuncia e motivazione apparente su an e quantum dell'arricchimento; violazione degli artt. 2041, 2697 e 1226 c.c.; e vizio di motivazione sul rigetto della domanda riconvenzionale relativa alle barriere mancanti.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la sentenza d'appello avesse del tutto omesso di esaminare la questione preliminare dell'ammissibilità dell'azione di arricchimento senza causa in presenza di prestazioni rese in esecuzione di un contratto nullo e illecito. Per effetto di tale accoglimento, ha dichiarato assorbiti i motivi dal secondo al sesto, perché investivano l'an e il quantum della condanna da arricchimento, dipendenti dalla questione preliminare. Ha invece rigettato il settimo motivo, osservando che la censura sulla motivazione apparente, nella sostanza, mirava a un riesame del materiale istruttorio e quindi era inammissibile in sede di legittimità. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto con rinvio alla Corte di appello di Palermo in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa alla luce dei principi sulla sussidiarietà dell'azione di ingiustificato arricchimento; al giudice di rinvio è stata demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
la Corte rileva la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per omessa decisione sulla preliminare eccezione di inammissibilità dell'azione
art. 132 c.p.c.
la censura per motivazione apparente è respinta quando mira in realtà a criticare la valutazione delle prove o a ottenere un riesame del merito
art. 2041 c.c.
la decisione di merito sull'azione di arricchimento è cassata perché la Corte d'appello non ha esaminato la questione preliminare della sua ammissibilità in relazione a prestazioni eseguite in esecuzione di un contratto nullo e illecito
art. 2697 c.c.
richiamato nel motivo di ricorso in tema di prova dell'impoverimento e dell'arricchimento; tali doglianze restano assorbite
art. 1226 c.c.
richiamato nel motivo di ricorso in tema di liquidazione equitativa dell'indennizzo; censura assorbita
art. 336, primo comma, c.p.c.
l'accoglimento del primo motivo comporta la caducazione delle parti della sentenza dipendenti dall'accertamento dell'an e del quantum dell'azione di arricchimento
art. 645 c.p.c.
indicato come base dell'opposizione al decreto ingiuntivo
art. 118 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163
richiamato come norma imperativa violata per mancata autorizzazione al subappalto, causa di nullità del contratto
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
il vizio motivazionale è denunciabile solo se emerge dal testo della decisione e non mediante confronto con le risultanze istruttorie
art. 2041 c.c.
l'azione è qualificata come sussidiaria e va scrutinata anzitutto sotto il profilo dell'ammissibilità prima di valutarne il merito
Massime di principio
- Nel giudizio di appello e di cassazione il giudice deve esaminare le questioni preliminari e di rito specificamente devolute, poiché la loro omissione integra violazione dell'art. 112 c.p.c. per mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
- L'azione di ingiustificato arricchimento ha natura sussidiaria: quando è dedotta in relazione a prestazioni eseguite in forza di un contratto nullo o illecito, il giudice deve prima verificare se l'azione sia ammissibile nel caso concreto, prima ancora di accertarne an e quantum.
- Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione deve emergere dal testo della sentenza impugnata; non è consentito trasformare la censura in una richiesta di rivalutazione delle prove o del merito istruttorio.
- La cassazione con accoglimento di un motivo che incide su un capo dipendente determina la caducazione delle statuizioni consequenziali su an e quantum della pretesa oggetto di quel capo.
- La deduzione di motivazione apparente non può essere usata per contestare l'attendibilità o l'idoneità probatoria delle deposizioni e del materiale istruttorio, poiché tale sindacato è riservato al giudice di merito.
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