Sentenza n. 1002/2026 - Ancona, Sezione 2
per l’ottemperanza della Sentenza n. 260/2024, RG 512/2024, resa dal Tribunale di Fermo in funzione di Giudice del Lavoro in data 18/10/2024 (DOC. 1) e notificata ai fini della decorrenza del termine breve per l’appello in data 21/10/2024 (DOC. 2), non impugnata e perciò passata in giudicato, come da attestazione allegata (DOC. 3);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Fermo, giudice del lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della Carta del docente e condannato il Ministero al pagamento delle somme dovute
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore esecutante)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Fermo n. 260/2024, notificata all'Amministrazione, non impugnata e divenuta definitiva. La sentenza aveva accertato il diritto della ricorrente a fruire del beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015 e aveva condannato il Ministero e le competenti articolazioni territoriali all'assegnazione delle somme dovute per gli anni scolastici riconosciuti, oltre alle spese di lite. La ricorrente ha dedotto l'inottemperanza dell'Amministrazione e ha chiesto il pagamento delle somme liquidate. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza, previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996. Il Ministero si è costituito con memoria meramente formale e non ha contestato né la spettanza né l'azionabilità della pretesa.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996 tra la notificazione della sentenza all'Amministrazione e la proposizione del ricorso. Nel merito, ha accertato che il giudicato non era stato eseguito e che l'Amministrazione non aveva opposto ragioni contrarie alla pretesa. Ha quindi accolto il ricorso, dichiarato l'inottemperanza e ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Fermo, salvo quanto eventualmente già corrisposto, entro 30 giorni dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, precisando che il commissario sarebbe stato attivato su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e avrebbe avuto 120 giorni per adempiere. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; in presenza di un giudicato non eseguito, consente al giudice amministrativo di dichiarare l'inottemperanza, ordinare l'adempimento e nominare, per l'eventuale ulteriore inerzia, un commissario ad acta.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il ricorso di ottemperanza contro una pubblica amministrazione è procedibile, nel caso esaminato, dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
È la disposizione sostanziale in base alla quale la sentenza del giudice del lavoro aveva riconosciuto alla ricorrente il beneficio economico spettante al personale docente.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è procedibile quando, dopo la notificazione del titolo esecutivo alla pubblica amministrazione, sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996.
- La mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato che riconosce un credito pecuniario nei confronti della pubblica amministrazione legittima il creditore a chiedere l'ottemperanza, con condanna dell'amministrazione all'integrale adempimento, salvo le somme già corrisposte.
- La costituzione meramente formale dell'amministrazione, in assenza di contestazioni sulla spettanza e sull'azionabilità della pretesa, non impedisce l'accoglimento del ricorso quando l'inottemperanza risulti dagli atti.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare un termine per l'adempimento e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a operare su istanza del creditore in caso di persistente inerzia dell'amministrazione.
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