Cassazione Civile, Ordinanza n. 21379/2022 del 06/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali emesso in relazione a una compravendita immobiliare registrata il 24 marzo 2014, con cui l'Ufficio ha rettificato il valore dichiarato del bene applicando il metodo comparativo e ha rideterminato la base imponibile. In primo grado l'impugnazione era stata accolta solo parzialmente, con riduzione del 30% del maggior valore accertato; la CTR ha poi rigettato l'appello della contribuente. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente e mera riedizione della decisione di primo grado, in violazione dell'art. 36 d.lgs. 546/1992 e degli artt. 115 e 132 c.p.c.; 2) violazione dell'art. 51 d.P.R. 131/1986 e nullità processuale, sostenendo che il metodo comparativo fosse stato applicato senza una reale comparazione con beni similari e senza indicazione degli elementi concreti di raffronto, anche perché il bene sarebbe stato fuori dal mercato immobiliare ordinario; 3) violazione della L. 212/2000, art. 7, degli artt. 23 e 53 Cost., dell'art. 51 d.P.R. 131/1986 e dell'art. 2697 c.c., lamentando che la riduzione del 30% fosse stata determinata in modo apodittico e forfettario, sicché in assenza di elementi concreti l'avviso avrebbe dovuto essere annullato.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la sentenza della CTR non era una motivazione meramente apparente né una pedissequa adesione alla decisione di primo grado, poiché aveva dato conto delle ragioni della conferma sui punti controversi; ha ribadito la legittimità della motivazione per relationem, quando consenta di ricostruire un percorso argomentativo chiaro e controllabile. Ha poi respinto congiuntamente secondo e terzo motivo: il secondo perché le censure non consideravano che la CTR aveva effettivamente richiamato atti di compravendita comparabili, i valori del BURC Campania e i certificati di destinazione urbanistica, oltre a specificare gli estremi degli atti comparati e le caratteristiche analoghe; il terzo perché, nel processo tributario, il giudice non si limita ad annullare l'atto ma deve, ove ne ravvisi l'invalidità sostanziale, decidere nel merito e rideterminare la pretesa entro i limiti delle domande, mentre le doglianze miravano in realtà a un riesame del merito e delle valutazioni di fatto, inammissibile in cassazione. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato dovuto.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Viene richiamato come parametro formale delle censure, ma la Corte osserva che i motivi tendono in realtà a sollecitare un riesame di merito non consentito.
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 36
La motivazione della sentenza tributaria deve essere tale da consentire di comprendere le ragioni della decisione; la Corte ritiene soddisfatto tale requisito anche con motivazione per relationem adeguatamente articolata.
art. 115 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente in relazione al preteso difetto di autonoma valutazione del gravame, ma ritenuto non violato.
art. 132 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per dedurre motivazione apparente; la Corte esclude tale vizio.
d.P.R. n. 131 del 1986, art. 51
La Corte prende atto che l'Ufficio ha utilizzato un metodo comparativo fondato su beni similari e su elementi oggettivi di raffronto; la contestazione della contribuente mira a sovvertire accertamenti di fatto.
L. n. 212 del 2000, art. 7
Richiamato dalla ricorrente per la motivazione dell'atto impositivo; la censura è respinta perché le doglianze non incidono su un vizio effettivamente riscontrato.
artt. 23 e 53 Cost.
Richiamati dalla ricorrente in chiave di legittimità dell'imposizione, ma non ritenuti decisivi ai fini dell'annullamento dell'atto.
art. 2697 c.c.
Invocato per contestare la ripartizione dell'onere probatorio e la riduzione forfettaria del valore; la Corte rileva che la censura mira a una nuova valutazione del fatto.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Viene applicato per porre a carico della ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
Richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel processo tributario è legittima la motivazione per relationem della sentenza d'appello quando il giudice, pur aderendo alle argomentazioni di primo grado, renda comunque percepibili le ragioni della decisione sui motivi di gravame e consenta il controllo della correttezza del percorso argomentativo.
- La deduzione di motivazione apparente non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito: se la sentenza impugnata espone, anche sinteticamente, le ragioni del convincimento, il vizio non sussiste.
- In tema di rettifica del valore ai fini dell'imposta di registro, il metodo comparativo è utilizzabile se fondato su atti di compravendita riguardanti beni similari e su elementi oggettivi di raffronto; la censura di difetto di comparazione deve confrontarsi con gli specifici dati richiamati dall'Ufficio e dal giudice di merito.
- Nel processo tributario il giudice opera in termini di impugnazione-merito: quando ritenga infondato o invalido l'atto impositivo per ragioni sostanziali, non si limita all'annullamento formale ma deve, entro i limiti delle domande, rideterminare la pretesa fiscale sulla base di una motivata valutazione sostitutiva.
- Le doglianze che investono la valutazione delle prove e gli accertamenti in fatto sono inammissibili in cassazione quando mascherano una richiesta di riesame del merito, soprattutto se non si confrontano puntualmente con la motivazione dell'atto impositivo e della sentenza impugnata.
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