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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19799/2024 del 17/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società contribuente aveva impugnato un atto con cui l’Ufficio contestava, per i periodi d’imposta 2013 e 2014, l’uso non corretto del regime IVA per cassa: nella contabilità risultavano sia fatture con esigibilità immediata sia fatture con esigibilità differita, con conseguente disconoscimento dell’opzione per il regime di cassa e irrogazione di sanzioni per infedele dichiarazione e violazioni contabili; per gli anni successivi erano state contestate violazioni di carattere formale. La CTP aveva rigettato il ricorso della società, mentre la CTR aveva accolto parzialmente l’appello ritenendo che la contabilizzazione di fatture con esigibilità immediata non avesse arrecato danno all’erario e integrasse una violazione meramente formale sanzionabile ai sensi dell’art. 8 d.lgs. n. 471/1997. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 32-bis d.l. n. 83/2012, degli artt. 6, 8 e 9 d.lgs. n. 471/1997 e dell’art. 6, comma 5, d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che il regime IVA per cassa, una volta optato, è unitario e non può essere applicato in modo frazionato per singole operazioni; la contemporanea gestione di operazioni a esigibilità immediata e differita rendeva equivoco il comportamento e impediva di desumere un’opzione valida per il regime di cassa.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto errata la decisione di merito perché non ha considerato che l’opzione per il regime IVA per cassa può sì risultare da comportamento concludente, ma solo se tale comportamento è inequivoco; la contestuale applicazione, nello stesso periodo d’imposta, del regime IVA per competenza e di quello per cassa esclude la configurabilità di un’opzione validamente esercitata, salvo le ipotesi specificamente soggette al diverso regime di cui all’art. 6 d.P.R. n. 633/1972.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    norma processuale invocata per censurare violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 32-bis d.l. 22 giugno 2012, n. 83

    introduce un regime opzionale di IVA per cassa, applicabile alle operazioni consentite e desumibile anche da comportamento concludente

  • artt. 6, 8, 9 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

    disciplinano le sanzioni per violazioni degli obblighi di documentazione/registrazione e per le violazioni tributarie contestate

  • art. 6, quinto comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    prevede specifiche ipotesi di esigibilità differita dell’imposta, richiamate come eccezioni rispetto al regime opzionale generale

  • art. 1, comma 1, d.P.R. 10 novembre 1997, n. 442

    l’opzione può essere desunta anche da comportamento concludente, purché inequivoco

  • art. 4 l. 21 novembre 2000, n. 342

    interpreta il meccanismo dell’opzione esercitata con comportamento concludente

  • art. 2 d.P.R. 10 novembre 1997, n. 442

    richiamato per la comunicazione dell’opzione nella dichiarazione annuale successiva

  • art. 6, comma 1, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

    sanzione per la violazione degli obblighi inerenti documentazione e registrazione di operazioni imponibili ai fini IVA

  • art. 8, comma 1, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

    sanzione applicata dal giudice di merito per la violazione formale priva di pregiudizio all’azione di controllo

  • Direttiva 2006/112/CE, art. 167-bis

    consente agli Stati membri di prevedere un regime opzionale di differimento dell’esigibilità IVA per sostenere le piccole e medie imprese

  • Direttiva 2010/45/UE

    ha introdotto il meccanismo europeo dell’IVA per cassa a tutela delle PMI

Massime di principio

  • L’opzione per il regime IVA per cassa può essere desunta anche da un comportamento concludente risultante dalla tenuta delle scritture contabili, ma tale comportamento deve essere univoco e non equivoco.
  • La contemporanea applicazione, nello stesso periodo d’imposta, di due regimi IVA incompatibili tra loro esclude la possibilità di ritenere validamente esercitata l’opzione per il regime di cassa, salvo le specifiche ipotesi escluse o regolate diversamente dalla legge.
  • Il regime IVA per cassa è un regime opzionale unitario: una volta scelto, deve riguardare tutte le operazioni attive e passive consentite, non potendo il contribuente selezionare per singole operazioni l’esigibilità immediata o differita.
  • In materia di sanzioni IVA, l’erronea liquidazione dell’imposta e la violazione degli obblighi di documentazione e registrazione possono integrare fattispecie sanzionabili diverse rispetto alle mere irregolarità formali prive di incidenza sull’azione di controllo, ma la qualificazione dipende prima di tutto dalla corretta individuazione del regime fiscale applicabile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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