Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19208/2022 del 16/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso impugnava la negazione, da parte della Corte territoriale, dell'attenuante della speciale tenuità del danno prevista dall'art. 219, comma 3, della legge fallimentare. L'imputato contestava che la sentenza avesse motivato il diniego unicamente richiamando la marcata intensità del dolo e l'impossibilità di ricostruire il patrimonio per la mancata tenuta delle scritture, senza valutare altri elementi oggettivi (dimensioni dell'impresa, movimento degli affari, ammontare dell'attivo e del passivo, incidenza del comportamento illecito sull'attivo disponibile) che avrebbero potuto indicare una modesta o assente diminuzione patrimoniale e, quindi, la configurabilità dell'attenuante.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione relativa all'attenuante di cui all'art. 219, c. 3, legge fall., disponendo il rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Venezia per un nuovo esame. La Suprema Corte ha censurato il vizio argomentativo della corte territoriale, che aveva escluso l'attenuante basandosi solo sull'impossibilità di ricostruire il patrimonio e sulla presunta intensità del dolo, senza valutare gli ulteriori elementi oggettivi idonei a indicare la tenuità del danno. La decisione contiene principi di diritto su come valutare la speciale tenuità del danno nella bancarotta documentale. Spese al definitivo.

Norme richiamate

  • R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare), art. 219, comma 3

    L'attenuante della speciale tenuità del danno è configurabile quando il danno arrecato ai creditori è particolarmente tenue o manca del tutto; applicabile anche alla bancarotta documentale. La valutazione deve riferirsi alla diminuzione patrimoniale complessiva causata ai creditori e all'incidenza sulla massa attiva oggetto di riparto; non è sufficiente considerare il solo ammontare del credito vantato da un singolo creditore.

  • D.l. 18 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (conv. Legge 18 dicembre 2020, n. 176)

    Norma procedurale che ha consentito il trattamento del ricorso senza l'intervento delle parti, con conclusioni per iscritto.

Massime di principio

  • Nella bancarotta documentale l'impossibilità di ricostruire il patrimonio per la mancanza delle scritture contabili non esclude automaticamente la possibilità di riconoscere l'attenuante della speciale tenuità del danno; il giudice deve cercare altri elementi indiziari utili alla valutazione.
  • La valutazione della tenuità del danno deve prendere in considerazione la diminuzione patrimoniale complessiva arrecata alla massa creditoria e l'incidenza della condotta illecita sull'attivo da ripartire, non il solo ammontare del credito di una parte civile o il dato del passivo.
  • Elementi utili quando l'entità del danno non è determinabile direttamente: dimensioni dell'impresa, movimento degli affari, ammontare presunto dell'attivo e del passivo, e ogni altro elemento che consenta una valutazione presuntiva sulla modesta incidenza del comportamento illecito.
  • La sola considerazione dell'intensità del dolo soggettivo non è criterio adeguato per escludere o riconoscere l'attenuante del danno di speciale tenuità, che riguarda il profilo patrimoniale e non quello soggettivo.
  • Se la motivazione del giudice di merito è carente o si limita a presupposti non decisivi, la Cassazione può annullare e rinviare per un nuovo esame applicativo del principio secondo cui la valutazione deve essere completa e documentata.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.