Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 29588/2025 del 08/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato l'estinzione del processo per rinuncia espressa al ricorso intervenuta prima del decorso del termine previsto dall'art. 380-bis c.p.c. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese, rilevando che la rinuncia era collegata a una definizione agevolata e che l'Agenzia delle Entrate non aveva svolto osservazioni.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte del contribuente, di un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva contestato una plusvalenza realizzata mediante la cessione di un terreno. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso e la Commissione tributaria regionale aveva confermato la decisione. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con un solo motivo. Nel corso del giudizio di legittimità è stata depositata proposta di definizione accelerata della controversia ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., comunicata al ricorrente; prima della scadenza del termine per chiedere la decisione, il ricorrente ha depositato atto di espressa rinuncia al ricorso, dichiarando di avere aderito alla definizione agevolata. La Corte ha quindi valorizzato la rinuncia espressa, ritenendola prevalente rispetto alla rinuncia implicita collegata al mancato esercizio dell'istanza di decisione nel termine di legge.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    mancata richiesta di decisione della causa, per la quale sia stata depositata proposta di definizione accelerata, nel termine di quaranta giorni

    La mancata richiesta di decisione nel termine previsto determina una rinuncia implicita, ma se interviene una rinuncia espressa anteriore, questa prevale e va esaminata con priorità.

Massime di principio

  • Quando, dopo il deposito di una proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c., la parte ricorrente deposita un atto di rinuncia espresso prima della scadenza del termine per chiedere la decisione, la rinuncia espressa prevale sulla rinuncia implicita collegata al mancato deposito dell'istanza di decisione.
  • La rinuncia al ricorso, ove inequivoca e formalmente manifestata dalla parte ricorrente, produce l'effetto estintivo del processo.
  • In presenza di rinuncia connessa a una definizione agevolata della controversia e in difetto di opposizioni della controparte pubblica, è giustificabile la compensazione integrale delle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.