Cassazione Penale, Sentenza n. 45694/2023 del 13/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano per vari profili: Mormina deduce violazione di legge e carenza di motivazione circa la sua partecipazione all'associazione per il traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990), sostenendo che le intercettazioni non dimostrano un contributo agentivo o psicologico all'associazione ma solo rapporti episodici di compravendita; Virzì censura l'utilizzabilità delle intercettazioni (mancanza di motivazione sul punto), contesta l'attendibilità del collaboratore di giustizia Ettore Scorciapino e lamenta l'illogicità della motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche; Mazzeo deduce mancata motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, avendo svolto un ruolo limitato di autista per breve periodo e senza riscontri di operatività continuativa; Rascunà denuncia genericità dell'imputazione, mancata identificazione del fornitore e assenza di riscontri probatori sulla sua responsabilità per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990 (traffico di stupefacenti).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Motivazione essenziale: i motivi proposti risultano generici, reiterativi o privi della specificità richiesta in cassazione; le censure di merito (attendibilità delle intercettazioni, del collaboratore, valutazione delle attenuanti) sono riconducibili a valutazioni di merito delle corti di merito, effettivamente motivate e quindi non sindacabili in Cassazione ove il ricorso non indichi punti specifici di illogicità o errore di diritto. In particolare: il ricorso di Mormina è stato ritenuto generico e meramente reiterativo dato che la Corte territoriale aveva motivato la partecipazione all'associazione con riferimenti alle intercettazioni e ad altri riscontri; i motivi di Virzì sono stati dichiarati generici e difettosi di specificità (anche la critica sulla attendibilità del collaboratore è stata ritenuta infondata alla luce dei riscontri intercettativi); Mazzeo è stato dichiarato privo di interesse e il relativo motivo inammissibile per carenza di specificità; Rascunà ha proposto un motivo generico e privo di puntuale enunciazione delle ragioni di diritto. Esito pratico: inammissibilità di tutti i ricorsi, condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 ciascuno da versare alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74
Articolo relativo all'associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti: la Corte territoriale ha ritenuto provata la partecipazione del ricorrente (Mormina) sulla base delle intercettazioni e di riscontri, valutazione confermata come immune da vizi logico-giuridici dalla Cassazione in assenza di censure specifiche.
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73
Norma sul traffico illecito di stupefacenti: utilizzata nel capo di imputazione relativo a Rascunà; la Corte di merito ha ritenuto sussistente la responsabilità sulla base di conversazioni e riscontri, valutazione non sindacabile in Cassazione per genericità del ricorso.
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 80
Aggravante connessa al reato di stupefacenti (come valutata nelle sentenze di merito): la Corte di appello ha escluso tale aggravante per alcuni imputati e la Cassazione non ha ribaltato quella valutazione di merito.
Corte costituzionale, sentenza n. 186/2000
Citata in relazione alla condanna alla cassa delle ammende e alla valutazione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso.
Giurisprudenza di legittimità (es. Sez. 6, n. 18725/2012 e altri precedenti citati)
Principi di diritto richiamati: in cassazione il ricorso deve indicare specifici profili di nullità o violazione di legge o punti precisi di illogicità della motivazione; le censure vaghe o meramente confutative sono inammissibili; l'attendibilità del collaboratore può essere valutata dalla Corte di merito se vi sono riscontri oggettivi.
Massime di principio
- In Cassazione i motivi devono essere specifici: lamentele generiche o ripetitive già censurate in appello sono spesso dichiarate inammissibili.
- Per contestare l'utilizzabilità delle intercettazioni è necessario indicare quali atti sono viziati e perché (es. violazioni procedurali specifiche o nullità), non limitarsi a doglianze generiche.
- La credibilità del collaboratore di giustizia è valutata dai giudici di merito sulla base di riscontri concreti; in assenza di errori di diritto o illogicità manifeste, tale valutazione non è sindacabile in Cassazione.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere fondato sulla gravità della condotta e sull'assenza di elementi di segno positivo; il giudice di merito non è tenuto a replicare punto per punto tutte le deduzioni difensive se indica gli elementi prevalenti ostativi.
- Se l'impugnazione non ha rilevanza pratica (mancanza d'interesse o assenza di effetto favorevole in caso di accoglimento), il ricorso può essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse.
- Proporre ricorsi inconsapevolmente generici o formali può comportare sanzioni economiche (spese e somme alla cassa delle ammende) quando la Corte ritenga che non vi sia colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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