Cassazione Civile, Ordinanza n. 39870/2021 del 14/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di rettifica e intimazione relativo all'imposta di registro per l'anno 2011, impugnato dai contribuenti e inizialmente annullato dalla Commissione tributaria provinciale di Latina. La Commissione tributaria regionale del Lazio aveva poi rigettato l'appello dell'Ufficio. In cassazione l'Agenzia delle Entrate ha dedotto, con il primo motivo, la nullità della sentenza d'appello per totale carenza di motivazione, assumendo la violazione dell'art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., poiché la CTR si sarebbe limitata a un generico rinvio alla decisione di primo grado senza esporre il percorso logico-giuridico seguito e senza dare conto dell'esame dei motivi di gravame. Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, l'Ufficio ha lamentato la violazione dell'art. 2909 c.c., sostenendo che solo un accertamento passato in giudicato potrebbe fare stato tra le parti; il motivo è però rimasto assorbito. Gli intimati non si sono costituiti.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, rilevando che la sentenza della CTR era affetta da nullità per motivazione solo apparente: il giudice d'appello aveva rinviato in modo generico alla decisione di primo grado, la quale a sua volta richiamava un'altra decisione, senza indicare i passaggi essenziali né mostrare di avere esaminato le specifiche censure di appello e le circostanze del caso concreto. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
La decisione ribadisce che la sentenza tributaria deve contenere una motivazione effettiva, idonea a rendere comprensibile il percorso decisorio e l'esame dei motivi di appello.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La mancanza di motivazione o la presenza di una motivazione solo apparente determina nullità della sentenza.
art. 360, n. 4, c.p.c.
La nullità derivante da motivazione apparente è deducibile come vizio processuale in cassazione.
art. 2909 c.c.
Il giudicato è evocato come unico accertamento idoneo a fare stato tra le parti, ma il relativo motivo resta assorbito.
Massime di principio
- È nulla la sentenza d'appello motivata per relationem quando il rinvio non consenta di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal giudice, l'esame delle censure di gravame e la valutazione delle prove e allegazioni.
- Nel processo tributario la motivazione non può ridursi a un richiamo generico a decisioni precedenti o ad altra sentenza non specificamente richiamata nei passaggi essenziali; occorre che il provvedimento renda percepibile il processo deliberativo autonomamente svolto.
- La motivazione apparente equivale a mancanza di motivazione e determina la nullità della sentenza, con cassazione e rinvio al giudice di merito perché riesamini compiutamente l'appello.
- Quando il primo motivo di ricorso determina la cassazione della sentenza per vizio assorbente, gli ulteriori motivi restano assorbiti e non richiedono esame.
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