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Sentenza

Sentenza n. 3895/2026 - Roma, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione cautelare, - del provvedimento di Autostrade per l’Italia avente ad oggetto: Procedura Aperta di gara ai sensi dell’art. 71 D.lgs. 36/2023 per l’affidamento dei lavori di ammodernamento tecnologico della rete autostradale di competenza di tutte le Direzioni di Tronco. Lotto C1 CIG-OMISSIS- -OMISSIS- Comunicazione di esclusione ai sensi dell’art. 90, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 36/2023; - della nota di Autostrade per l’Italia avente ad oggetto: COMUNICAZIONE N. 3 Verifica documentazione amministrativa – Busta A OGGETTO: Procedura Aperta di gara ai sensi dell’art. 71 D.lgs. 36/2023 per l’affidamento dei lavori di ammodernamento tecnologico della rete autostradale di competenza di tutte le Direzioni di Tronco. Lotto A1 -OMISSIS-, Lotto A2-OMISSIS-, Lotto B1 -OMISSIS-, Lotto B2 -OMISSIS-, Lotto B3 -OMISSIS-, Lotto C1 CIG-OMISSIS-, Lotto C2 -OMISSIS-, Lotto D1 CIG -OMISSIS-, Lotto D2 -OMISSIS- -OMISSIS-; - della nota di Autostrade per l’Italia avente ad oggetto: COMUNICAZIONE N.4 APERTURA BUSTA AMMINISTRATIVA E CONCLUSIONE OPERAZIONI DI GARA – LOTTO C1 OGGETTO: Procedura Aperta di gara ai sensi dell’art. 71 D.lgs. 36/2023 per l’affidamento dei lavori di ammodernamento tecnologico della rete autostradale di competenza di tutte le Direzioni di Tronco. Lotto A1 -OMISSIS-, Lotto A2-OMISSIS-, Lotto B1 -OMISSIS-, Lotto B2 -OMISSIS-, Lotto B3 -OMISSIS-, Lotto C1 CIG-OMISSIS-, Lotto C2 -OMISSIS-, Lotto D1 CIG -OMISSIS-, Lotto D2 -OMISSIS- -OMISSIS-; - della nota di Autostrade per l’Italia avente ad oggetto: COMUNICAZIONE N.5 RETTIFICA GRADUATORIA OGGETTO: Procedura Aperta di gara ai sensi dell’art. 71 D.lgs. 36/2023 per l’affidamento dei lavori di ammodernamento tecnologico della rete autostradale di competenza di tutte le Direzioni di Tronco. Lotto A1 -OMISSIS-, Lotto A2-OMISSIS-, Lotto B1 -OMISSIS-, Lotto B2 -OMISSIS-, Lotto B3 -OMISSIS-, Lotto C1 CIG-OMISSIS-, Lotto C2 -OMISSIS-, Lotto D1 CIG -OMISSIS-, Lotto D2 -OMISSIS- -OMISSIS-; - del disciplinare di gara europea a procedura aperta per l’appalto di lavori di ammodernamento tecnologico della rete autostradale di competenza di tutte le direzioni di tronco tender: 71289; - del Bando -OMISSIS-- Gara Italia – Lavori di costruzione di condutture, linee di comunicazione e linee elettriche, autostrade, strade, campi di aviazione e ferrovie; lavori di livellamento – GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO DELLA RETE AUTOSTRADALE -OMISSIS- Bando di gara o di concessione – regime ordinario - Avviso di rettifica Lavori; - della nota del 15.10.2025 con oggetto: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI LAVORI DI AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO DELLA RETE AUTOSTRADALE DI COMPETENZA DI TUTTE LE DIREZIONI DI TRONCO -OMISSIS-, Lotto C.1. - CIG -OMISSIS- Riscontro alla Vs. istanza di accesso agli atti del 09/10/2025; - dell’intervenuta aggiudicazione a favore del -OMISSIS- per il lotto C1; - del contratto eventualmente stipulato tra il controinteressato e la stazione appaltante per il lotto C1; - di ogni altro atto presupposto, conseguente, collegato o comunque connesso; - della nota di Autostrade per l’Italia con oggetto COMUNICAZIONE N.2 PUNTEGGI TECNICI ED ECONOMICI OGGETTO: Procedura Aperta di gara ai sensi dell’art. 71 D.lgs. 36/2023 per l’affidamento dei lavori di ammodernamento tecnologico della rete autostradale di competenza di tutte le Direzioni di Tronco. Lotto A1 -OMISSIS-, Lotto A2-OMISSIS-, Lotto B1 -OMISSIS-, Lotto B2 -OMISSIS-, Lotto B3 -OMISSIS-, Lotto C1 CIG-OMISSIS-, Lotto C2 -OMISSIS-, Lotto D1 CIG -OMISSIS-, Lotto D2 -OMISSIS- -OMISSIS-; per la condanna - dell’Ente intimato a risarcire il danno cagionato alla ricorrente in forma specifica, mediante annullamento degli atti impugnati e conseguente aggiudicazione della commessa controversa a favore del costituendo RTI di cui fanno parte la mandataria e le mandanti ricorrenti, con declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato nelle more con il concorrente illegittimo aggiudicatario e subentro nell'esecuzione del contratto eventualmente stipulato ex artt. 121, 122 e 123 c.p.a..

Giustizia amministrativa202513036

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione del costituendo RTI dalla procedura aperta per l'affidamento dei lavori di ammodernamento tecnologico della rete autostradale, lotto C1, nonché gli atti di gara, la graduatoria, l'aggiudicazione, il contratto eventualmente stipulato e il differimento dell'accesso agli atti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il costituendo RTI ha impugnato l'esclusione dal lotto C1 di una procedura aperta indetta da Autostrade per l'Italia per lavori di ammodernamento tecnologico della rete autostradale, chiedendo anche l'aggiudicazione, la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e il subentro. L'esclusione era motivata dal fatto che una mandante, qualificata in categoria OG10 per la classifica V, con incremento di un quinto poteva eseguire lavori fino a euro 6.198.000,00, mentre aveva dichiarato di eseguire il 29,80% dell'importo complessivo del lotto, pari a euro 20.800.000,00, corrispondente a euro 6.198.400,00. Con il primo motivo il RTI ha dedotto la tipicità delle cause di esclusione, la violazione degli artt. 68, 94 e 95 del d.lgs. 36/2023 e l'eccesso di potere, sostenendo che lo scostamento di euro 400,00 fosse dovuto a un mero arrotondamento informatico e avrebbe dovuto essere corretto mediante chiarimenti o soccorso istruttorio. Con il secondo motivo ha sostenuto che il calcolo avrebbe dovuto essere parametrato al 60% o al 40% del lotto, corrispondenti alle quote teoricamente attribuibili ai primi due operatori dell'accordo quadro, e non all'intero importo di euro 20.800.000,00. Con il terzo motivo ha contestato l'ulteriore rilievo relativo alla dichiarazione DGUE della mandante, che non avrebbe confermato l'assenza di false dichiarazioni, deducendo la violazione degli artt. 94, 95 e 101 del d.lgs. 36/2023 e dell'art. 6 della l. 241/1990. Con il quarto motivo ha contestato il differimento dell'accesso agli atti, invocando gli artt. 22 e ss. della l. 241/1990, gli artt. 5 e ss. del d.lgs. 33/2013, gli artt. 35 e 36 del d.lgs. 36/2023 e l'art. 24 Cost., sostenendo che l'accesso al verbale di esclusione non avrebbe potuto essere differito.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, poiché gli atti impugnati erano stati adottati da Autostrade per l'Italia e non era stata formulata alcuna domanda nei confronti del Ministero. Nel merito, ha respinto il primo motivo: era incontroverso che la mandante disponesse di qualificazione sufficiente fino a euro 6.198.000,00, ma si fosse impegnata per euro 6.198.400,00, con uno scostamento di euro 400,00, pari allo 0,006%. Richiamando l'Adunanza Plenaria n. 6 del 2019, il TAR ha ritenuto che anche uno scostamento minimo tra qualificazione posseduta e quota di lavori assunta comporti l'esclusione dell'intero raggruppamento. Ha escluso sia la configurabilità di un mero errore materiale, poiché la correzione avrebbe richiesto una modifica delle dichiarazioni relative alle quote di esecuzione, sia l'applicabilità del soccorso istruttorio, non utilizzabile per alterare il contenuto dell'offerta o dell'impegno negoziale dei componenti del RTI. Ha respinto anche il secondo motivo: il disciplinare richiedeva per la categoria OG10 la classifica VIII, parametrata all'importo complessivo di euro 20.800.000,00, e prevedeva che, in caso di unico aggiudicatario, potessero essere affidati contratti attuativi fino all'intero importo a base di gara. Pertanto, la qualificazione doveva essere verificata rispetto al 100% del lotto, non rispetto alle quote teoriche del 60% o del 40%. Il terzo motivo è stato dichiarato improcedibile per carenza di interesse, perché il provvedimento era sorretto da una autonoma e legittima ragione di esclusione, sufficiente a mantenerlo fermo anche nell'ipotesi di fondatezza delle censure contro l'ulteriore motivazione relativa al DGUE. Il quarto motivo, relativo al differimento dell'accesso, è stato dichiarato improcedibile perché, nel corso del giudizio, ASPI aveva depositato il verbale della seduta recante l'esclusione, rendendo disponibile il documento richiesto. Il ricorso è stato quindi in parte respinto e in parte dichiarato improcedibile. La ricorrente è stata condannata alle spese nei rapporti con ASPI, liquidate in euro 2.500,00 oltre accessori, e con il Ministero, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori; le spese nei confronti dei controinteressati sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 71 d.lgs. 36/2023

    Richiamato quale base normativa della procedura aperta di gara.

  • art. 68 d.lgs. 36/2023

    Richiamato tra le norme dedotte con il primo motivo in materia di raggruppamenti e partecipazione alla gara.

  • artt. 94 e 95 d.lgs. 36/2023

    Richiamati in relazione alle cause di esclusione e alla contestata insufficienza dei requisiti, nonché all'ulteriore rilievo concernente la dichiarazione DGUE.

  • art. 2, comma 2, Allegato II.12 d.lgs. 36/2023

    La qualificazione SOA può essere incrementata di un quinto; tuttavia, la qualificazione così incrementata deve comunque coprire la quota di lavori dichiarata dal componente del raggruppamento.

  • art. 101 d.lgs. 36/2023

    Richiamato in tema di soccorso istruttorio, ritenuto non utilizzabile per modificare le quote di esecuzione dichiarate e l'impegno negoziale assunto dal raggruppamento.

  • art. 6 l. 241/1990

    Richiamato dal ricorrente in relazione agli obblighi istruttori dell'amministrazione.

  • artt. 22 e ss. l. 241/1990

    Richiamati in materia di accesso documentale.

  • artt. 35 e 36 d.lgs. 36/2023

    L'art. 35, comma 2, è stato posto a fondamento del differimento dell'accesso agli atti di gara; la relativa censura è divenuta improcedibile dopo il deposito del verbale richiesto.

  • artt. 121, 122 e 123 c.p.a.

    Richiamati nella domanda di declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e di subentro, non esaminata favorevolmente per il rigetto dell'impugnazione.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dal ricorrente quale parametro a tutela del diritto di difesa nell'ambito dell'accesso agli atti.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a fondamento dell'oscuramento dei dati personali.

  • sentenza Adunanza Plenaria Consiglio di Stato 27 marzo 2019, n. 6

    La mancanza del requisito di qualificazione in misura corrispondente alla quota di lavori cui si è impegnata la singola impresa associata costituisce causa di esclusione dell'intero raggruppamento anche quando lo scostamento sia minimo.

Massime di principio

  • In un raggruppamento temporaneo, ciascuna impresa deve possedere una qualificazione adeguata alla quota di lavori che ha dichiarato di eseguire; la mancanza, anche minima, della corrispondente qualificazione determina l'esclusione dell'intero raggruppamento.
  • Lo scostamento quantitativo minimo tra la qualificazione posseduta e la quota di lavori dichiarata non è irrilevante ai fini dell'ammissione alla gara, quando la quota dichiarata eccede il limite risultante dalla qualificazione richiesta.
  • L'errore materiale nella dichiarazione di gara è correggibile soltanto quando la rettifica sia possibile senza modificare o integrare sostanzialmente l'offerta; non ricorre tale ipotesi quando occorra modificare la dichiarazione relativa alle quote di esecuzione dei lavori.
  • Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per modificare il contenuto dell'offerta o la consistenza dell'impegno negoziale assunto dai componenti di un raggruppamento, né per rettificare le quote di esecuzione dichiarate.
  • Quando la lex specialis consente che un unico aggiudicatario riceva affidamenti attuativi fino all'intero importo posto a base di gara, i requisiti di qualificazione devono essere parametrati al valore complessivo del lotto e non alle quote teoriche attribuibili ai diversi operatori dell'accordo quadro.
  • In presenza di un provvedimento plurimotivato, la legittimità di una sola autonoma ragione giustificatrice è sufficiente a impedire l'annullamento dell'atto; le censure rivolte alle ulteriori motivazioni diventano improcedibili per carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaRequisiti di partecipazione ed esclusioneAccesso agli atti di gara
RamiContratti pubbliciAccesso e trasparenza
SottomaterieCause di esclusioneRequisiti di capacità economica e tecnicaSoccorso istruttorio
IstitutiSoccorso istruttorioDifetto di istruttoriaSopravvenuta carenza di interesseConcorrenza ed evidenza pubblica

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