Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 08409/2026 del 04/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 24/12/2025 che ha disposto la proroga della durata massima della custodia cautelare in carcere per tre mesi (fino al 02/04/2026) nell'ambito di procedimento estradizionale chiesto dagli Stati Uniti per i reati di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio e gestione di fondi non autorizzata. Il ricorrente deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., in relazione all'art. 714 c.p.p., per carenza o insufficiente motivazione circa i presupposti che legittimano la proroga della custodia cautelare e per la totale mancanza di motivazione circa la scelta di applicare la proroga nel massimo della durata (mesi tre). Viene richiamata la storia processuale dall'arresto (03/07/2024), l'interlocuzione con la Germania (procedimento M.A.E.), e la decisione della Corte di cassazione n.38544/2025; si censura la decisione della Corte di appello che ha disposto la proroga prima della fissazione dell'udienza di rinvio e senza indicare le ragioni specifiche per l'estensione al massimo termine.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte (di legittimità) ha ritenuto che la valutazione delle esigenze cautelari in materia di estradizione risponde a finalità diverse rispetto a quelle della giustizia interna e che l'art. 714 c.p.p. richiede particolari considerazioni in ordine al rischio di sottrazione all'eventuale consegna. La Corte di appello aveva motivato sinteticamente la proroga con riferimento alla complessità delle indagini (reati pluristato, piattaforma web, scambi in criptovalute, riciclaggio con trasferimenti di fondi di provenienza illecita, hacking, ransomware, account non riconducibili a soggetti identificabili) e alla necessità di acquisire documentazione da diversi procedimenti e autorità estere (anche in esecuzione degli indirizzi della Cassazione n.38544/2025) e di attivare la procedura Petruhhin in relazione alla Germania. Si è inoltre richiamato il principio secondo cui la valutazione dei presupposti della proroga va fatta ex ante (al momento dell'adozione) e che il fatto che, ex post, gli accertamenti siano risultati più rapidi non invalida la legittimità della proroga disposta. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e)

    È la norma richiamata dal ricorrente per i vizî di motivazione e per le ragioni di impugnazione (controllo sulla motivazione del provvedimento impugnato)

  • art. 714 c.p.p.

    "nell'applicazione delle misure coercitive si tiene conto in particolare dell'esigenza di garantire che la persona della quale è domandata l'estradizione non si sottragga all'eventuale consegna"

    Norma che disciplina i criteri di valutazione delle misure coercitive in materia di estradizione, richiedendo una calibratura delle esigenze cautelari in ragione del rischio di fuga specifico del procedimento di consegna

  • Accordo di estradizione USA-UE, art. 10, par. 2 (ratificato con legge 16/03/2009 n.25)

    "prevede l'obbligo in capo all'Autorità giudiziaria dello Stato richiesto, in caso di pendenza di un m.a.e. a carico della persona destinataria, per gli stessi fatti o anche per fatti diversi, di interpellare l'autorità esecutiva... al fine di ottenere un parere in merito a quale delle due procedure debba essere accordata la precedenza"

    Impone l'obbligo di interlocuzione e coordinamento tra autorità per stabilire la priorità tra procedimenti (es. mandato d'arresto europeo vs estradizione), rilevante ai fini dei tempi processuali e delle attività istruttorie

  • Trattato di Estradizione Italia-USA, art. XV

    Riferimento trattatuale richiamato nel procedimento, integrato dall'Accordo USA-UE; utilizzato per valutare profili di legittimità dell'iter estradizionale

  • Sez. 6, n. 26647 del 30/05/2024 (giurisprudenza)

    Giurisprudenza richiamata sul criterio di valutazione della concretezza e attualità del pericolo di fuga nel contesto della consegna, e sulla necessità di ancorare il giudizio a elementi concreti della vita del consegnando

  • Sez. 6, n. 434 del 05/12/2019 (Rv. 278214 - 02) (giurisprudenza)

    Precisa che i presupposti della proroga della custodia cautelare devono essere valutati ex ante (al momento dell'adozione del provvedimento) e che la successiva rapidità esecutiva non invalida la legittimità della proroga

  • Sentenza della Corte di cassazione n. 38544/2025 (menzionata)

    Decisione che ha imposto la necessità di formalizzare acquisizioni documentali e procedure (es. acquisizione documenti da procedimento estero, attivazione della procedura Petruhhin), le cui indicazioni hanno inciso sulle attività ritenute complesse dalla Corte di appello

  • art. 94, comma 1-ter c.p.p.

    Norma richiamata per gli adempimenti a carico della cancelleria in chiusura del processo di legittimità

Massime di principio

  • Nelle procedure di estradizione la valutazione delle esigenze cautelari deve tener conto specificamente del rischio di sottrazione alla consegna e delle caratteristiche proprie del procedimento di consegna; non si applicano automaticamente gli stessi criteri delle misure cautelari per la giustizia interna.
  • La proroga della custodia cautelare ai sensi dell'art. 714 c.p.p. può essere giustificata dalla complessità degli accertamenti internazionali (più Stati coinvolti, acquisizione di documentazione estera, cooperazione internazionale, procedura Petruhhin, verifiche sul rapporto tra estradizione e mandato d'arresto europeo) e ciò comporta che tempi più lunghi possono essere ritenuti legittimi.
  • La motivazione del provvedimento può essere anche sintetica purché dia ragionevoli elementi che consentano di comprendere la necessità della proroga; la mancata formale acquisizione di atti non esclude che l'attività sia risultata effettivamente complessa.
  • La valutazione dei presupposti per la proroga va fatta ex ante, cioè con riferimento alla situazione al momento dell'adozione: il fatto che, ex post, gli accertamenti si siano rivelati più rapidi non annulla la legittimità della proroga originaria.
  • Se la difesa contesta la motivazione come generica o la violazione di procedure internazionali (es. mancata interlocuzione con lo Stato di cittadinanza o uso 'a sorpresa' di atti di procedimenti esteri), tali censure possono essere fondate ma occorre dimostrare concretamente l'inosservanza delle regole procedurali che abbia inciso sui diritti della difesa (nullità piena).
  • In situazioni simili, le difese dovrebbero chiedere espressamente che il provvedimento indichi i motivi specifici per l'adozione del termine massimo e documentare eventuali vizi procedurali relativi all'acquisizione degli atti esteri o alla mancata consultazione prevista dagli accordi internazionali.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.