Cassazione Penale, Ordinanza n. 03483/2026 del 28/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso è stato proposto dall'imputato contro la sentenza della Corte di appello di Bologna che aveva definito il giudizio con una condanna, contestando esclusivamente il trattamento sanzionatorio. In particolare, il ricorrente lamentava la determinazione della pena e la mancata esclusione della recidiva; tuttavia, secondo la Corte di cassazione, il motivo era generico e si risolveva in un mero dissenso rispetto alla decisione impugnata, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza di merito, che era ritenuta sufficiente e non illogica sia quanto alla pena, fissata di poco sopra il minimo edittale, sia quanto al diniego di esclusione della recidiva, con adeguato esame delle deduzioni difensive.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo sul trattamento sanzionatorio era generico e meramente assertivo. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, richiamando il principio secondo cui tale condanna consegue all'inammissibilità salvo che l'imputato abbia proposto ricorso senza colpa nella causa di inammissibilità, evenienza qui esclusa.
Norme richiamate
La sentenza non richiama espressamente questa norma, ma il testo fa riferimento al trattamento sanzionatorio e alla recidiva senza individuare specifiche disposizioni di legge; non è quindi possibile attribuire una precisa interpretazione normativa ulteriore dal solo estratto fornito.
La decisione menziona la mancata esclusione della recidiva, ma non sviluppa un'interpretazione autonoma della disciplina; rileva solo che sul punto la motivazione di merito era adeguata.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata per il principio secondo cui, in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende salvo che risulti aver proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità, il motivo di ricorso sul trattamento sanzionatorio deve essere specifico e confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; un mero dissenso sulla quantificazione della pena o sul giudizio relativo alla recidiva è inammissibile.
- La Corte di cassazione non rivaluta nel merito la pena quando la decisione impugnata dia conto in modo sufficiente e non illogico dei criteri seguiti, specie se la sanzione è determinata in misura prossima al minimo edittale.
- La mancata esclusione della recidiva è censurabile in cassazione solo se la motivazione del giudice di merito sia mancante, apparente o manifestamente illogica; se invece il giudice abbia esaminato le deduzioni difensive, il motivo generico non supera il vaglio di ammissibilità.
- All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo prova dell'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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