Sentenza n. 3225/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento della deliberazione della Giunta comunale del Comune di San Nicola la Strada n. 143 del 23.12.2022 - pubblicata all’albo pretorio dal 27.12.2022 all’11.1.2023 - con la quale è stata istituita una nuova sede farmaceutica e disposto l’esercizio del diritto di prelazione da parte del Comune; - di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ivi compresa, ove occorra, la delibera della Giunta comunale di San Nicola la Strada n. 60 del 25 maggio 2021 e la relazione del Responsabile comunale dell’Area 6 prot. n. 28424 del 31.12.2020;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione della Giunta comunale che ha istituito la settima sede farmaceutica nell’area Largo Rotonda - Emiciclo ovest e ha previsto l’esercizio del diritto di prelazione comunale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la deliberazione comunale deducendo cinque motivi, rubricati come violazione degli artt. 1, 2 e 9 della l. n. 475/1968, come modificata dall’art. 11 del d.l. n. 1/2012, dell’art. 22 della l.r. Campania n. 13/1985, incompetenza ed eccesso di potere. In via preliminare ha contestato la competenza del Comune, sostenendo che la revisione della pianta organica delle farmacie spettasse alla Regione. Nel merito ha censurato l’istituzione della settima sede per violazione del criterio demografico, assumendo che la popolazione comunale fosse di 22.279 abitanti, inferiore al parametro necessario, nonché per carenza di necessità, in ragione della presenza di farmacie già operanti nella zona, del calo dei ricavi e del parere negativo dell’Ordine dei farmacisti. Ha inoltre dedotto difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento, erroneità dei presupposti, illogicità, contraddittorietà e sviamento, sostenendo che la nuova sede fosse stata istituita per consentire al Comune di lucrare mediante l’esercizio della prelazione. Un ulteriore motivo ha riguardato l’individuazione dell’area di collocazione della nuova sede, ritenuta priva di adeguata giustificazione e non comparata con altre zone comunali. Infine, la ricorrente ha contestato la legittimità della prelazione comunale, richiamando il divieto previsto per le sedi istituite in attuazione della riforma del 2012 o comunque vacanti.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha esaminato prioritariamente la censura di incompetenza, ritenendola infondata: dopo il d.l. n. 1/2012, la pianificazione delle sedi farmaceutiche costituisce atto di esclusiva competenza comunale e, per il Comune, della Giunta, anche nelle revisioni periodiche. Nel merito, il Collegio ha ritenuto rispettato il criterio demografico, poiché, su 22.279 abitanti e sei sedi esistenti, il resto di 2.479 abitanti supera il 50% del parametro di 3.300 abitanti. Ha riconosciuto l’ampia discrezionalità dell’amministrazione nell’istituzione e localizzazione delle sedi, sindacabile soltanto per errori gravi ed evidenti, irrazionalità, illogicità o difetto di istruttoria. La motivazione comunale, anche mediante richiamo per relationem alla relazione istruttoria, è stata ritenuta sufficiente perché fondata sull’equa distribuzione territoriale e sull’accessibilità del servizio. Il parere dell’Ordine dei farmacisti è obbligatorio, ma non vincolante: la sua funzione è consultiva e non comporta concertazione o codecisione. È stata esclusa anche la dedotta sviamento, non essendo dimostrato che l’istituzione della sede perseguisse il fine di lucro anziché l’interesse al servizio farmaceutico. La localizzazione della nuova sede è stata ritenuta non irragionevole; l’eventuale incidenza sul bacino di utenza di farmacie preesistenti non costituisce, di per sé, causa di illegittimità. Quanto alla prelazione, il divieto previsto dall’art. 11, comma 3, del d.l. n. 1/2012 riguarda le sedi oggetto dei concorsi straordinari banditi in seguito alla modifica del parametro demografico e non si applica alla fattispecie esaminata. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 2.000 oltre accessori.
Norme richiamate
artt. 1 e 2 l. 2 aprile 1968, n. 475
"il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti. La popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui al secondo comma, consente l'apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore al 50 per cento del parametro stesso"; "il comune, sentiti l'azienda sanitaria e l'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie"
Il Comune è competente a determinare il numero e la localizzazione delle sedi farmaceutiche; il parere dell’Azienda sanitaria e dell’Ordine dei farmacisti è obbligatorio ma non vincolante.
art. 11, comma 3, d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla l. 24 marzo 2012, n. 27
"In deroga a quanto previsto dall’articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, sulle sedi farmaceutiche istituite in attuazione del comma 1 o comunque vacanti non può essere esercitato il diritto di prelazione da parte del comune"
Il divieto di prelazione comunale è correlato alle sedi da assegnare mediante i concorsi straordinari conseguenti alla riforma del parametro demografico e non opera indistintamente per ogni nuova sede istituita successivamente.
art. 9 l. 2 aprile 1968, n. 475
La disciplina generale della prelazione comunale sulle sedi farmaceutiche è derogata, dall’art. 11, comma 3, del d.l. n. 1/2012, esclusivamente per le sedi riconducibili ai concorsi straordinari previsti dalla riforma.
art. 22 l.r. Campania 8 marzo 1985, n. 13
La disposizione regionale è stata richiamata dalla ricorrente, ma non è stata ritenuta ostativa alla competenza comunale risultante dalla disciplina statale sopravvenuta.
Massime di principio
- Dopo l’entrata in vigore dell’art. 11 del d.l. n. 1/2012, la determinazione e la revisione della pianificazione delle sedi farmaceutiche spettano esclusivamente al Comune e, quale organo comunale competente, alla Giunta, senza necessità di un provvedimento perfezionativo regionale o di altro ente sovracomunale.
- Il criterio demografico consente l’istituzione di una farmacia ulteriore quando la popolazione eccedente rispetto al rapporto di una farmacia ogni 3.300 abitanti supera il 50% di tale parametro; il calcolo deve essere effettuato considerando il numero delle sedi già spettanti e il relativo resto di popolazione.
- La scelta comunale relativa all’istituzione e alla localizzazione delle sedi farmaceutiche costituisce esercizio di ampia discrezionalità amministrativa ed è sindacabile soltanto in presenza di gravi ed evidenti errori sui presupposti, irragionevolezza, illogicità o difetto di istruttoria.
- L’obbligo di sentire l’Azienda sanitaria e l’Ordine provinciale dei farmacisti ha natura partecipativa e consultiva: il parere deve essere acquisito, ma non è vincolante e non attribuisce agli organismi consultati poteri di concertazione o codecisione.
- L’incidenza della nuova sede sul bacino di utenza di farmacie preesistenti non rende di per sé illegittima la localizzazione, poiché l’obiettivo dell’accessibilità al servizio non impone di collocare le nuove farmacie soltanto in aree prive di esercizi preesistenti.
- Il divieto di prelazione comunale previsto dall’art. 11, comma 3, del d.l. n. 1/2012 riguarda le sedi farmaceutiche da assegnare nell’ambito dei concorsi straordinari conseguenti alla riforma del parametro demografico, non ogni sede istituita o divenuta disponibile in epoca successiva.
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