Sentenza n. 1683/2026 - Venezia, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’integrazione economica della quota alberghiera della retta di struttura residenziale, nonché disposizioni del regolamento comunale e della delibera comunale applicate per determinare la compartecipazione
Esito
Favorevole al ricorrente (utente sociosanitario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, persona anziana non autosufficiente ospite di una struttura residenziale, aveva chiesto al Comune l’integrazione della quota alberghiera della retta, sostenendo che la propria capacità economica, attestata dall’ISEE sociosanitario residenziale, non consentisse di sostenere l’intero costo. Il Comune ha respinto l’istanza ritenendo che, in presenza di beni immobili, il regolamento comunale consentisse soltanto un’anticipazione delle somme, subordinata alla costituzione di un’ipoteca volontaria, e ha escluso la detrazione delle spese personali indicate dalla richiedente. Sono stati dedotti: la violazione della disciplina statale sull’ISEE, degli artt. 3, 32, 38, 53 e 97 Cost. e degli artt. 3, 7, 8 e 10 l. 241/1990; eccesso di potere per travisamento, illogicità, ingiustizia manifesta, carenza e erroneità della motivazione; illegittimità degli artt. 2, comma 2, lett. b), 8 e 11 del regolamento comunale e dell’art. 1, lett. a), della delibera di Giunta n. 35/2024. La ricorrente ha contestato in particolare: l’attribuzione alla proprietà immobiliare di un effetto preclusivo autonomo rispetto all’ISEE; la configurazione del contributo come anticipazione restituibile garantita da ipoteca; l’inclusione dell’indennità di accompagnamento tra le risorse computabili; la fissazione di una retta alberghiera standard di 60 euro giornalieri senza adeguata istruttoria; la mancata tutela di un minimo vitale per le spese personali; e l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha annullato il diniego e le disposizioni regolamentari impugnate nei limiti indicati in motivazione. Ha ritenuto che l’ISEE costituisca lo strumento indefettibile per valutare la capacità economica ai fini sia dell’accesso sia della compartecipazione alle prestazioni sociali e sociosanitarie agevolate. Il Comune non può quindi attribuire alla proprietà di un immobile, già considerata nella determinazione dell’ISEE secondo i criteri statali, un’ulteriore efficacia preclusiva, né trasformare il contributo in una mera anticipazione soggetta a restituzione o subordinata alla costituzione di ipoteca. Sono state ritenute illegittime anche le disposizioni che includono l’indennità di accompagnamento tra le risorse economiche rilevanti, in contrasto con l’art. 2-sexies d.l. 42/2016, e quelle che attribuiscono alla Giunta un potere non adeguatamente vincolato di determinare una retta alberghiera standard, senza istruttoria sui costi e senza considerare la retta effettivamente applicata dalla struttura. Quanto alle spese personali, il TAR ha escluso che possano essere negate in via astratta o considerate fronteggiabili mediante provvidenze non rilevanti ai fini ISEE; tuttavia ha precisato che il loro importo deve essere determinato individualmente, sulla base delle concrete esigenze dell’ospite, e non può essere riconosciuto automaticamente nella misura forfettaria richiesta. È stata inoltre accolta la censura relativa alla violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, poiché la comunicazione dei motivi ostativi avrebbe consentito alla ricorrente di rappresentare l’orientamento giurisprudenziale rilevante. Il Comune dovrà rideterminare la quota di compartecipazione applicando i criteri indicati nella sentenza e assumendo la parte residua. Il Comune è stato condannato alle spese, liquidate in 2.000 euro oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 6, comma 4, l. 328/2000
Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all’eventuale integrazione economica.
L’integrazione economica comunale per il ricovero stabile ha natura solidaristica e non può essere trasformata, in assenza di una base normativa, in un’erogazione necessariamente restituibile o garantita da ipoteca.
art. 2 d.P.C.M. 159/2013
L’ISEE costituisce lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate.
L’ISEE è il parametro indefettibile per disciplinare sia l’accesso sia la compartecipazione al costo delle prestazioni sociali e sociosanitarie agevolate; gli enti locali non possono introdurre criteri ulteriori, derogatori o sostitutivi.
art. 5 d.P.C.M. 159/2013
Il patrimonio immobiliare deve essere considerato secondo i criteri statali di determinazione dell’ISEE e non può essere nuovamente valorizzato dal Comune con autonoma efficacia preclusiva.
art. 2-sexies d.l. 42/2016
I trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari […] connessi alla condizione di disabilità […] non rilevano ai fini della determinazione dell’ISEE.
L’indennità di accompagnamento e le altre provvidenze connesse alla disabilità non possono essere computate, neppure indirettamente, per determinare la capacità contributiva rilevante ai fini della compartecipazione.
art. 10-bis l. 241/1990
La comunicazione dei motivi ostativi è applicabile al procedimento e, nel caso concreto, la sua omissione ha leso la possibilità della richiedente di interloquire sulle ragioni del diniego e di rappresentare gli orientamenti giurisprudenziali pertinenti.
art. 117, comma 2, lett. m), Cost.
Determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.
La riserva statale sui livelli essenziali impedisce agli enti locali di derogare in peius ai criteri uniformi posti dalla disciplina dell’ISEE per le prestazioni sociali e sociosanitarie.
art. 13, comma 6-bis, d.P.R. 115/2002
Il Comune soccombente deve rimborsare il contributo unificato.
Massime di principio
- L’ISEE costituisce il parametro uniforme e indefettibile per determinare sia l’accesso sia la misura della compartecipazione alle prestazioni sociali e sociosanitarie agevolate; il Comune non può introdurre criteri ulteriori, derogatori o sostitutivi rispetto a quelli stabiliti dalla disciplina statale.
- La componente immobiliare già valorizzata nella determinazione dell’ISEE non può essere nuovamente utilizzata dall’ente locale come causa autonoma di esclusione dal contributo, né può giustificare la trasformazione dell’integrazione assistenziale in un’anticipazione restituibile garantita da ipoteca.
- L’integrazione comunale della retta per il ricovero stabile in struttura residenziale, quando dovuta in base alla capacità economica determinata secondo l’ISEE, ha natura solidaristica e non può essere subordinata a impegni di futura restituzione, rivalsa o destinazione al Comune del ricavato della vendita di beni.
- Le provvidenze assistenziali, previdenziali e indennitarie connesse alla disabilità, inclusa l’indennità di accompagnamento, non rilevano nella determinazione dell’ISEE e non possono essere computate neppure indirettamente per aumentare la quota di compartecipazione dell’assistito.
- La quota di spese personali necessaria a garantire il minimo vitale dell’ospite deve essere valutata in modo individualizzato, sulla base delle concrete esigenze della persona; non può essere esclusa in astratto né determinata mediante una misura forfettaria priva di adeguata istruttoria.
- La determinazione comunale di una retta alberghiera standardizzata, utilizzata per calcolare il contributo, richiede un’istruttoria adeguata sui criteri oggettivi, sui costi e sulla retta effettivamente praticata dalla struttura; in mancanza, il relativo criterio è viziato per difetto di istruttoria.
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