Sentenza n. 33/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione della Giunta comunale che ha determinato unilateralmente il trattamento tariffario ed economico applicabile a una società sportiva di pallanuoto e ha disciplinato specifici profili gestionali degli impianti natatori
Esito
Favorevole al ricorrente (concessionario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, concessionaria della gestione di due impianti natatori comunali, ha impugnato la deliberazione con cui il Comune ha fissato per una singola società di pallanuoto una tariffa di 640 euro per atleta, parametrata all'abbonamento open del nuoto libero, e ha disciplinato unilateralmente durata della stagione agonistica, computo delle ore e riserva di specifici spazi e giornate. Le convenzioni di concessione prevedevano che il concessionario formulasse annualmente una proposta tariffaria, soggetta ad autorizzazione comunale, garantendo almeno l'adeguamento ISTAT FOI e consentendo incrementi superiori se giustificati; inoltre, la gestione dei cosiddetti spazi acqua risultava riservata al concessionario. La ricorrente ha dedotto: violazione delle convenzioni; eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria e violazione dei principi di proporzionalità, non discriminazione ed equilibrio economico-finanziario; incompetenza del Comune a regolare puntualmente aspetti gestionali dell'impianto. Ha evidenziato che la tariffa deliberata avrebbe prodotto ricavi inferiori anche alle agevolazioni storicamente praticate e avrebbe trasferito sul concessionario il costo della promozione della pallanuoto, senza misure compensative, nonostante l'aumento dei costi energetici e il piano di risanamento della società.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la deliberazione comunale. Ha affermato che, nei rapporti concessori, la disciplina delle attribuzioni dell'ente concedente e del concessionario è regolata primariamente dalla convenzione. Nel caso concreto, il meccanismo convenzionale imponeva una proposta tariffaria annuale del gestore e una successiva autorizzazione comunale, secondo un procedimento dialettico e partecipato orientato anche alla salvaguardia dell'equilibrio economico-finanziario della concessione. Il Comune non ha esercitato un potere di approvazione di tariffe generali per categorie omogenee, ma ha adottato una determinazione unilaterale e ad personam riferita a un singolo sodalizio, regolando contestualmente aspetti gestionali e senza un'istruttoria contabile e tecnica sui costi complessivi dell'impianto e sull'impatto della misura sull'equilibrio della concessione. Anche ove la convenzione attribuisca all'amministrazione il potere di determinare le tariffe, tale potere non consente interventi individuali che eludano il modulo convenzionale, comprimano i ricavi del concessionario e violino proporzionalità, ragionevolezza e non discriminazione. Il parametro dell'abbonamento al nuoto libero è stato ritenuto non omogeneo rispetto all'uso esclusivo e alle esigenze di presidio proprie della pallanuoto. La misura, inoltre, trasferiva sul concessionario il costo della promozione sportiva senza compensazioni, ostacolava il riequilibrio economico della gestione, appariva incompatibile con la facoltà convenzionale di aumenti tariffari superiori all'indice FOI quando giustificati e interferiva con la gestione degli spazi acqua riservata al concessionario. Sono state compensate integralmente le spese per la peculiarità della fattispecie e il contesto di riequilibrio gestionale.
Norme richiamate
art. 7 Convenzione del 18 marzo 2002
La convenzione attribuisce rilievo alla proposta annuale delle tariffe del concessionario, alla successiva autorizzazione comunale e all'adeguamento minimo all'indice ISTAT FOI, consentendo incrementi superiori se giustificati.
art. 10 Convenzione del 27 febbraio 2003
La gestione degli spazi acqua e l'organizzazione dell'impianto risultano riservate al concessionario, salva l'osservanza delle norme di legge e regolamentari.
art. 11 Convenzione del 27 febbraio 2003
La disposizione convenzionale è stata interpretata nel senso di imporre il rispetto del procedimento di proposta e autorizzazione delle tariffe e dei criteri di adeguamento economico della concessione.
artt. 49 e 147-bis d.lgs. 267/2000
Sono richiamati quali disposizioni relative ai pareri sugli atti degli enti locali, senza che la sentenza attribuisca loro uno specifico ruolo decisorio autonomo.
Massime di principio
- Nei rapporti concessori, la convenzione costituisce il parametro primario per individuare l'ambito delle attribuzioni dell'ente concedente e del concessionario; l'amministrazione deve rispettare il modulo procedimentale convenzionalmente previsto per la determinazione delle tariffe.
- Il potere dell'amministrazione concedente di autorizzare o determinare tariffe non legittima, in assenza di una specifica previsione convenzionale, l'adozione di misure tariffarie ad personam riferite a un singolo utilizzatore, con contestuale regolazione di aspetti gestionali e senza un'istruttoria generale sui costi del servizio e sull'equilibrio economico-finanziario della concessione.
- La determinazione di agevolazioni tariffarie per una specifica categoria o utenza non può trasferire unilateralmente sul concessionario il costo di una finalità promozionale dell'amministrazione, quando la misura riduca i ricavi della gestione e non preveda adeguate compensazioni o una complessiva revisione dell'assetto tariffario.
- La quantificazione del corrispettivo per l'uso di impianti sportivi deve fondarsi su parametri omogenei rispetto all'effettivo impiego degli spazi e ai relativi costi gestionali; non è adeguato utilizzare, senza specifica istruttoria, il parametro dell'abbonamento al servizio ordinario per una disciplina che richiede l'uso esclusivo dell'intera vasca e ulteriori oneri di presidio.
- L'amministrazione concedente non può comprimere, mediante una deliberazione tariffaria riferita a un singolo utente, la facoltà del concessionario di ottenere incrementi superiori all'adeguamento minimo ISTAT previsto dalla convenzione quando tali incrementi siano giustificati dall'andamento dei costi o dall'esigenza di preservare l'equilibrio della concessione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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