Cassazione Civile, Ordinanza n. 32399/2022 del 03/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte della società poi fallita, della sentenza del tribunale che ne aveva dichiarato il fallimento su istanza di una creditrice. La corte d’appello ha accolto il reclamo ex art. 18 l.fall. e ha revocato il fallimento, ritenendo fondata l’eccezione di difetto di procura alle liti in capo al difensore della creditrice istante. Il curatore del fallimento ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, ha denunciato la violazione degli artt. 83 e 84 c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost., sostenendo che la procura rilasciata dalla creditrice al difensore per il ricorso monitorio, formulata in termini ampi (difesa in ogni fase e grado del giudizio, con ogni potere processuale), dovesse ritenersi valida anche per la proposizione dell’istanza di fallimento ex art. 6 l.fall., quale iniziativa conseguenziale al mancato soddisfacimento del credito; secondo, ha dedotto la violazione dell’art. 182 c.p.c., assumendo che, una volta rilevato il vizio della procura, il giudice del reclamo avrebbe dovuto assegnare un termine per la sanatoria della nullità.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi e ha confermato il giudizio della corte territoriale. Ha escluso che la procura rilasciata per il ricorso per decreto ingiuntivo, pur ampia, si estendesse anche alla diversa e autonoma iniziativa di chiedere la dichiarazione di fallimento, poiché tale domanda è preordinata all’accertamento dell’insolvenza e all’assoggettamento del debitore a procedura concorsuale, non alla mera condanna al pagamento del credito. Ha poi affermato che il meccanismo di sanatoria ex art. 182 c.p.c. opera quando il difetto è rilevato d’ufficio, ma non quando il vizio della rappresentanza o della procura sia stato tempestivamente eccepito dalla controparte: in tal caso la parte interessata deve provvedere immediatamente alla regolarizzazione, altrimenti la nullità resta insanabile. Poiché nel caso concreto il difetto di ius postulandi era stato eccepito nel reclamo, la mancata immediata sanatoria ha impedito di rimediare al vizio. Il ricorso è stato dunque rigettato; non sono state liquidate spese per mancata costituzione dell’intimata fallita, ed è stato dato atto del presupposto per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 83 c.p.c.
è richiamato per la disciplina della procura alle liti e dei requisiti della rappresentanza processuale.
art. 84 c.p.c.
è richiamato quale disposizione sui poteri del difensore munito di procura.
art. 24 Cost.
è evocato in chiave di interpretazione costituzionalmente orientata delle norme processuali a tutela del diritto di azione e difesa.
art. 111 Cost.
è evocato in chiave di economia processuale e ragionevole durata/giusto processo.
art. 18 l.fall.
è indicato come base del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento.
art. 6 l.fall.
è richiamato quale norma che disciplina l’istanza di fallimento del creditore.
art. 182 c.p.c.
"Il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità della costituzione delle parti e, quando occorre, le invita a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi. ... Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio ..."
la sanatoria con termine perentorio opera quando il vizio è rilevato d’ufficio; se invece il difetto è eccepito tempestivamente dalla controparte, la parte interessata deve provvedere subito e il meccanismo di assegnazione del termine non opera.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
è richiamato come parametro del motivo di ricorso per cassazione relativo alla nullità processuale.
art. 77 c.p.c.
è menzionato per il rapporto tra rappresentanza sostanziale e rappresentanza processuale.
art. 6 CEDU
è richiamato come criterio di lettura della disciplina processuale in senso non eccessivamente formalistico, a tutela dell’accesso al giudice.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
è richiamato per il presupposto del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La procura alle liti conferita per ottenere un decreto ingiuntivo e per resistere all’eventuale opposizione, anche se formulata in termini ampi, non si estende automaticamente alla successiva e distinta iniziativa volta a chiedere la dichiarazione di fallimento del debitore, salvo espressa autorizzazione o un chiaro riferimento a tale fase.
- L’istanza di fallimento costituisce domanda autonoma e diversa rispetto all’azione monitoria: essa è diretta all’accertamento dello stato di insolvenza e all’apertura della procedura concorsuale, non alla semplice condanna al pagamento del credito.
- L’art. 182 c.p.c. impone al giudice di assegnare un termine per la regolarizzazione solo quando il difetto di rappresentanza o di procura sia rilevato d’ufficio; se il vizio è eccepito tempestivamente dalla controparte, grava sulla parte interessata l’onere di sanarlo immediatamente con la prima difesa utile.
- In materia di rappresentanza processuale, il meccanismo di sanatoria non può essere invocato in modo da neutralizzare l’effetto dell’eccezione tempestiva di difetto di ius postulandi: in mancanza di immediata regolarizzazione, la nullità della procura diviene insanabile.
- L’interpretazione delle norme processuali deve evitare formalismi eccessivi, ma tale esigenza non elimina il requisito minimo di un valido potere rappresentativo per l’introduzione della domanda proposta.
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