Sentenza n. 1586/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento della deliberazione di G.C. n. 1366 del 02/08/2018, della sottostante proposta e del relativo Allegato 3, avente ad oggetto: “… Approvazione della disciplina viabilistica low emission zone denominata “Area B” .” con la quale veniva istituita “all'interno dei parametri di Zona a Traffico Limitato .... una nuova disciplina, denominata “Area B” ..con la previsione dei seguenti divieti: .... divieto di accesso e di circolazione dinamica dalle ore 07.30 alle ore 19.30, nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dei veicoli individuati sulla base delle proprie prestazioni ambientali secondo quanto indicato in allegato 3 quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento” limitatamente alla parte in cui a decorrere dal 2 ottobre 2022 e nei giorni feriali dalle ore 7.30 alle ore 19.30 introduce il divieto di accesso e di circolazione nella ZTL c.d. “Area B” per gli autoveicoli Euro 5 diesel destinati al servizio pubblico di piazza con licenza rilasciata dal Comune di Milano; della deliberazione di G.C. n. 395 del 25/03/2022 e della sottostante proposta avente ad oggetto: “Integrazioni e modifiche alla disciplina viabilistica della ZTL Area B istituita con DGC n. 1366/2018”; della deliberazione di G.C. n. 985 dell'08/07/2022 e della sottostante proposta avente ad oggetto: “Misure di contenimento del traffico veicolare ... Integrazione alla disciplina viabilistica delle Zone Traffico Limitato Area B e Area C per il divieto di accesso e circolazione dinamica dei veicoli alimentati a gasolio”; delle ordinanze sindacali n. 1906 del 30/09/2021 avente ad oggetto: “Disciplina per l'accesso di veicoli nella Zona a Traffico Limitato denominata “Area B”; n. 370 del 30/03/2022 avente ad oggetto: “Integrazioni e modifiche alla disciplina “Area B” a seguito delle Deliberazioni di Giunta Comunale n. 395 del 25.03.2022”; n. 1044 del 29/09/2022 avente ad oggetto: “Disciplina per l'accesso dei veicoli .... alla ZTL denominata “Area B”. Modifiche e integrazioni alle Ordinanze n. 693/2019 del 19.04.2019 e s.m.i., n. 176/2021 del 17.02.2021 e n. 1906/2021 del 30.09.2021, in attuazione della D.G.C. n. 1239/2022 del 23.09.2022”; della D.D. n. 8014 del 30/09/2022 avente ad oggetto: “Approvazione dei sistemi di comunicazione e di registrazione della targa per l'accesso dei veicoli nella ZTL Low Emission Zone - Area B. Integrazioni e modifiche alla disciplina “Area B””; e di tutti gli atti preliminari, presupposti, consequenziali e/o connessi, ancorché non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso collettivo improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., in ragione della dichiarata sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del gravame. Il giudice ha quindi escluso ogni esame del merito e dei motivi di ricorso. Le spese di lite sono state compensate, conformemente alla richiesta congiunta delle parti.
Atto impugnato: Disciplina viabilistica della ZTL low emission zone “Area B”, limitatamente al divieto di accesso e circolazione per autoveicoli Euro 5 diesel destinati al servizio pubblico di piazza con licenza del Comune di Milano
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l’annullamento, una serie di deliberazioni della Giunta comunale, ordinanze sindacali e un provvedimento dirigenziale relativi all’istituzione e alla progressiva disciplina della ZTL low emission zone “Area B”, nella parte in cui, a decorrere dal 2 ottobre 2022, nei giorni feriali dalle ore 7:30 alle ore 19:30, vietavano l’accesso e la circolazione agli autoveicoli Euro 5 diesel destinati al servizio pubblico di piazza con licenza rilasciata dal Comune di Milano. Il testo non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti, poiché il giudice non ha esaminato il merito della domanda. In prossimità dell’udienza di trattazione, i ricorrenti hanno dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il testo non riporta una citazione testuale della norma.
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Il testo non riporta una citazione testuale della norma.
Richiamato in relazione alla trattazione dell’udienza da remoto; non è oggetto di specifica decisione.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara, in prossimità dell’udienza di trattazione, la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esame dei motivi e del merito della domanda.
- La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse preclude l’esame sostanziale della legittimità degli atti impugnati, salvo che sussistano specifiche ragioni per una diversa definizione del giudizio non emergenti dal provvedimento.
- Le spese di lite possono essere compensate quando tale regolazione sia congiuntamente richiesta dalle parti e ritenuta equa dal giudice.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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