Cassazione Penale, Sentenza n. 17658/2024 del 03/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma di condanna per il delitto di falsa testimonianza (art. 372 c.p.) relativa alla testimonianza resa l'11/05/2016 nel processo a carico del marito. Il ricorso denunciava: 1) vizio di motivazione e travisamento delle prove nella ricostruzione del fatto e nella configurabilità del reato, con particolare riferimento al fatto che la ricorrente si trovava in posizione discosta e avrebbe negato di aver udito frasi minacciose (non di averle inventate); 2) illegittimo diniego della sospensione condizionale della pena, perché il giudizio prognostico negativo sarebbe stato motivato in modo approssimativo richiamando la potenziale integrazione del reato di calunnia e generici "interessi personali".
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo (richiedeva un diverso apprezzamento del merito probatorio, non sindacabile in Cassazione in assenza di vizi deducibili). Ha invece accolto il secondo motivo: il diniego della sospensione condizionale della pena è stato motivato in modo apparente e arbitrario, avendo la Corte territoriale fondato il negato beneficio su profili privi di rilevanza prognostica (la mera possibilità di calunnia e riferimenti generici ad interessi personali) senza adeguata valutazione personologica. Sul piano processuale, tenuto conto delle sospensioni e dei termini computati, la Corte ha poi rilevato l'estinzione del reato per prescrizione e ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio perché il reato è prescritto.
Norme richiamate
art. 372 cod. pen. (falsa testimonianza)
La sentenza impugnata riguarda la configurazione del reato di falsa testimonianza; la Cassazione ha ritenuto che la valutazione della Corte territoriale sulla falsità delle precedenti dichiarazioni della ricorrente fosse sostanzialmente rimessa al merito e non censurabile in Cassazione, salvo vizi deducibili
Regole giurisprudenziali sulla sospensione condizionale della pena (principio applicativo)
La sospensione condizionale della pena richiede una prognosi di non recidiva fondata su un esame personologico concreto e motivato; riferimenti generici o mere possibilità (es. una condotta che "potrebbe" integrare altro reato) non sono idonei a fondare un diniego
Sez. 4, n. 33746 del 26/04/2017 (Morrone, Rv. 270609)
Richiamata quale principio di diritto secondo cui il giudizio ostativo alla concessione del beneficio deve basarsi su elementi specifici idonei a contrastare la valenza dell'incensuratezza; la sentenza utilizza questo precedente per criticare la motivazione della Corte territoriale
Massime di principio
- In Cassazione non è possibile ottenere la riconsiderazione del merito probatorio salvo che non emergano vizi specifici (es. travisamento manifesto delle prove): i motivi che chiedono un diverso apprezzamento delle prove sono in genere inammissibili
- Il diniego della sospensione condizionale della pena deve essere sorretto da una motivazione concreta e personalizzata (esame personologico): non basta richiamare la mera possibilità che la condotta possa integrare altri reati o riferimenti generici a "interessi personali"
- Se la motivazione del diniego risulta apparente o arbitraria la Cassazione può annullare la decisione su quel punto
- Il decorso dei termini di prescrizione deve essere calcolato tenendo conto delle sospensioni legittime (anche richieste dalle difese) e delle sospensioni straordinarie (es. per emergenza pandemica); se la prescrizione è intervenuta la Corte può annullare la sentenza senza rinvio per estinzione del reato
- Nelle impugnazioni penali è importante documentare elementi personologici e circostanze concrete se si vuol contrastare un giudizio prognostico negativo riguardante l'accesso a benefici penitenziari
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