Cassazione Penale, Sentenza n. 10697/2022 del 24/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma di condanna per il reato continuato di spendita di monete falsificate. Si censura, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., l'omessa trattazione da parte della Corte d'appello dei motivi di appello autonomi proposti dal difensore nominato ex art. 97, comma 4, c.p.p.: in particolare si deduceva la nullità della sentenza di primo grado per presunta omessa notifica presso il domicilio eletto in Corato (sostenendo notificazione presso diversa residenza), la insussistenza del dolo e del concorso di persone (eventuale configurabilità al più della fattispecie colposa art. 457 c.p.), nonché l'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. per riduzione della pena. Si è inoltre invocata violazione di norme procedurali (artt. 571, comma 3; 97, comma 4; 125, comma 3 c.p.p.) e dell'art. 111, comma 6 Cost.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che: (1) l'appello presentato dal difensore nominato ex art. 97, comma 4, c.p.p. (depositato l'8/3/2018) è stato privato di efficacia dal successivo e rituale deposito dell'appello da parte del difensore di fiducia (il 9/3/2018), il quale prevale e vincola l'esame giurisdizionale; pertanto la Corte territoriale ha correttamente preso in considerazione solo i motivi del difensore di fiducia. (2) La dedotta nullità per errata notifica è infondata alla luce degli atti: l'imputato aveva eletto domicilio in Corato (via Fratelli Cervi n.2) prima della notificazione del decreto che disponeva il giudizio; la notificazione è risultata eseguita e ricevuta in loco dalla figlia convivente. (3) Le altre censure erano generiche e non specificate nella loro decisività, sicché non soddisfano il necessario onere di specificazione per il sindacato di legittimità. Inoltre la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. è infondata perché la pena edittale prevista (art. 453 c.p., diminuita di un terzo alla metà) non consente la riduzione invocata. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza di merito (conferma della responsabilità e della pena: anno 1 e mesi 9 di reclusione e euro 300,00 di multa, oltre spese) è dunque confermata.
Norme richiamate
art. 81, comma 2 c.p.; art. 455 c.p.
Norme penali richiamate per la qualificazione del reato di spendita di monete falsificate e la sua continuazione; la Corte ha confermato la responsabilità dell'imputato per il reato così descritto.
art. 97, comma 4 c.p.p.
Disciplina la nomina del difensore d'ufficio in sostituzione del difensore di fiducia assente. La Corte ha interpretato che il difensore nominato può proporre impugnazione ma la sua azione è temporanea e viene sopravanzata se il difensore di fiducia propone tempestivamente impugnazione.
art. 102 c.p.p.
Norma richiamata implicitamente per riconoscere al difensore nominato i diritti/doveri del difensore di fiducia nella misura temporanea della sua nomina.
art. 179 c.p.p.
Norma sulle nullità. Il ricorso invocava nullità assoluta per vocatio in ius non conforme; la Corte ha verificato gli atti e ritenuto che la notificazione fosse valida, rigettando la prospettata nullità.
art. 131-bis c.p.
Norma sulla sospensione condizionale e più in generale sulla misura alternativa della pena. La Corte ha ritenuto inapplicabile la misura richiesta in quanto la pena edittale del reato, anche ridotta, non consente l'applicazione del beneficio invocato.
art. 453 c.p.
Richiamata come riferimento alla pena edittale di reato connesso; la Corte ha valutato che, anche con la riduzione operata, la pena non rientra nei parametri per l'applicazione di art. 131-bis.
art. 606, comma 1, lett. b) e c) c.p.p.
Criteri di impugnazione in cassazione: il ricorso deduceva violazione per omessa motivazione e mancata trattazione di specifici motivi di appello; la Corte ha ritenuto la censura infondata per difetto di specificazione e per sopravvenienza dell'impugnazione del difensore di fiducia.
art. 23, comma 8, decreto-legge 28/10/2020, n. 137 conv. L. 18/12/2020, n. 176
Norma citata in relazione alla requisitoria del Sostituto Procuratore generale depositata ai sensi della disposizione emergenziale; il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
art. 111, comma 6 Cost.
Profilo costituzionale invocato in ordine al diritto a una decisione motivata; la Corte ha ritenuto che non sussista violazione perché le motivazioni rilevanti sono state esaminate e la censura era generica o sopravvenuta.
Massime di principio
- Il difensore nominato ex art. 97, comma 4, c.p.p. può proporre impugnazione per garantire l'effettività della difesa, ma la sua impugnazione è temporanea e viene sopravanzata se il difensore di fiducia propone, nei termini, una propria impugnazione; in tal caso il giudice esamina prioritariamente l'atto del difensore di fiducia.
- La deduzione di nullità per vizi di notificazione richiede verifica documentale puntuale: se dagli atti emerge un'elezione di domicilio e una notificazione valida (anche se ricevuta da conviventi), la censura è infondata.
- In cassazione le censure di omessa o insufficiente motivazione devono essere precise: il ricorrente ha l'onere di indicare il contenuto dell'impugnazione non esaminata e la decisività del motivo, altrimenti il ricorso è inammissibile o manifestamente infondato.
- L'applicabilità di misure di favore come l'art. 131-bis c.p. dipende dai parametri della pena edittale: valutare sempre se la pena prevista per il reato, anche dopo eventuali riduzioni, rientra nei limiti richiesti dalla norma.
- Un ricorso per cassazione generico o manifestamente infondato può essere dichiarato inammissibile e comportare sanzioni pecuniarie e condanna alle spese processuali; occorre quindi cura nella specificazione dei motivi e nella verifica preventiva della fondatezza giuridica e fattuale.
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