Cassazione Civile, Ordinanza n. 00700/2025 del 10/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento recante iscrizioni a ruolo a titolo definitivo, fondate sulla mancata opposizione di due avvisi di accertamento notificati nel 2006. Il contribuente aveva impugnato la cartella deducendo di non aver ricevuto gli avvisi presupposti; l'Amministrazione aveva prodotto le relate di notifica. Dopo il rigetto nei primi due gradi e un primo intervento della Cassazione con rinvio per l'omesso esame della rilevanza di un fatto sopravvenuto, la CTR in sede di rinvio annullava la cartella ritenendo decisiva una sentenza penale sopravvenuta, dalla quale emergeva che nell'anno d'imposta considerato il contribuente non avrebbe prodotto redditi. L'Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione deducendo, con il primo motivo, violazione dell'art. 19 del d.lgs. 546/1992, sostenendo che la cartella era impugnabile solo per vizi propri e che il giudice del rinvio non poteva usare la sentenza penale sopravvenuta per rimettere in discussione la pretesa tributaria ormai cristallizzata dagli avvisi di accertamento non impugnati. Il secondo motivo resta assorbito.
La decisione
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza della CTR pronunciata in sede di rinvio e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originariamente proposto dal contribuente contro la cartella di pagamento. Ritiene che la pronuncia penale sopravvenuta non potesse essere valorizzata per contestare la fondatezza della pretesa fiscale ormai consolidata per mancata impugnazione degli avvisi di accertamento. Compensa le spese dei gradi di merito, del primo giudizio di cassazione e del rinvio, mentre pone a carico del contribuente le spese del presente giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 19 d.lgs. 546/1992
"Violazione dell’art. 19, d.lgs. 546/92 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c."
La cartella di pagamento può essere impugnata solo per vizi propri quando gli avvisi di accertamento presupposti siano stati ritualmente notificati e non siano stati impugnati; non è consentito rimettere in discussione, tramite l'impugnazione della cartella, la fondatezza della pretesa cristallizzata negli atti divenuti definitivi.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
"Violazione ... in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c."
Viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per cassazione per denunciare la violazione di legge commessa dal giudice di rinvio.
Massime di principio
- L'impugnazione della cartella di pagamento non consente di contestare il merito della pretesa tributaria quando gli avvisi di accertamento presupposti siano divenuti definitivi per mancata impugnazione; in tale sede sono deducibili solo i vizi propri della cartella o del ruolo.
- Un fatto sopravvenuto può assumere rilievo nel giudizio sulla cartella solo se è idoneo a integrare un fatto modificativo, impeditivo o estintivo verificatosi dopo il consolidamento dell'atto presupposto; non basta un documento successivo che si limiti a incidere retroattivamente sulla fondatezza dell'accertamento ormai definitivo.
- Il giudice di rinvio non può utilizzare l'esame del fatto sopravvenuto come strumento per superare il giudicato/effetto preclusivo derivante dall'omessa impugnazione dell'atto presupposto.
- Se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può decidere nel merito e rigettare l'originario ricorso del contribuente, evitando un ulteriore rinvio.
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