Cassazione Penale, Sentenza n. 45685/2022 del 01/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Mosca: unico motivo relativo a presunta violazione degli artt. 99 e 157 c.p.; sostiene che il Tribunale non abbia applicato né motivato la recidiva contestata e neppure rilevata in appello, chiedendo altresì la declaratoria di prescrizione e la revoca della misura di sicurezza. Sarno: quattro motivi: (1) travisamento della prova e vizio di motivazione rispetto al concorso nel tentato furto e mancata valutazione della desistenza volontaria; (2) censura della ritenuta aggravante della violenza sulle cose (rottura del sigillo del cancello) sostenendo che si sia trattato di mera manipolazione; (3) censura sulla recidiva specifica e reiterata e sul suo utilizzo ai fini del computo della prescrizione (doppio effetto su termini di cui agli artt. 157 e 161 c.p.), con richiamo al principio del ne bis in idem sostanziale; (4) eccessività del trattamento sanzionatorio in relazione al riconoscimento delle attenuanti equivalenti alle aggravanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Per Mosca ha ritenuto il motivo infondato: anche in presenza di proscioglimento per vizio totale di mente la recidiva può essere accertata in quanto rilevante ai fini della pericolosità sociale e dell'applicazione della misura di sicurezza (libertà vigilata), e la Corte d'appello ha integrato correttamente la motivazione sul punto; la declaratoria di prescrizione non impediva l'applicazione della misura di sicurezza. Per Sarno ha dichiarato i motivi inammissibili o infondati: la Corte territoriale ha adeguatamente motivato il concorso e la preesistenza di accordo; la violenza sulle cose è stata correttamente ravvisata in relazione alla rottura del sigillo del cancello di sicurezza; la recidiva specifica e reiterata è stata legittimamente valutata e può incidere sia sul termine-base che sul termine massimo di prescrizione; la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Confermate quindi le decisioni di merito: acquittamento per vizio di mente e applicazione della misura di sicurezza nei confronti di Mosca; condanna per tentato furto pluriaggravato nei confronti di Sarno. Entrambe le ricorrenti condannate al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 99 cod. pen.
Disciplina la recidiva; la Corte ha ritenuto legittima l'applicazione della recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale come aggravante ad effetto speciale, anche quando il reato è stato commesso da persona non imputabile per vizio totale di mente ai fini della valutazione della pericolosità sociale.
art. 157 cod. pen.
Regola i termini ordinari di prescrizione; la recidiva aggravante può incidere sul termine-base di prescrizione ai sensi del comma secondo.
art. 161 cod. pen.
Regola il termine massimo di prescrizione in presenza di atti interruttivi; la Corte ha ritenuto che la recidiva specifica e reiterata possa incidere anche sul termine massimo (comma secondo), accogliendo l'orientamento giurisprudenziale prevalente.
art. 85 e art. 88 cod. pen.
Riferimenti al vizio totale di mente e alle conseguenze processuali: la pronuncia di proscioglimento per vizio totale di mente prevale sulla declaratoria di estinzione per prescrizione e non impedisce l'accertamento degli effetti del reato (es. misure di sicurezza).
art. 205 cod. pen.
Stabilisce che le misure di sicurezza possono essere ordinate anche nella sentenza di proscioglimento; la Corte ha confermato che la misura di sicurezza (libertà vigilata) è applicabile anche in caso di proscioglimento per vizio di mente previa verifica della fattispecie.
art. 625 cod. pen. nn. 2) e 5)
Norma sul furto e sue aggravanti; la fattispecie contestata è tentato furto pluriaggravato e la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione e l'aggravamento imposti dai giudici di merito.
art. 56 cod. pen.
Disciplina la desistenza (abbandono volontario del proposito criminoso); la Corte ha ritenuto che la desistenza non si sia verificata in favore di Sarno, sulla base della motivazione e delle condotte valutate in merito.
artt. 132 e 133 cod. pen.
Principi di determinazione della pena e criteri di graduazione: la Corte ha ribadito che la fissazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in Cassazione salvo vizio logico o arbitrio.
art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (conv. L. 24 aprile 2020, n. 27)
Norma processuale richiamata in relazione alla requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale; citata come riferimento procedurale per le conclusioni del P.G.
art. 4 Protocollo n. 7 CEDU (cfr. giurisprudenza)
Richiamato in discussione sul principio del ne bis in idem sostanziale; la Corte ha ritenuto che il meccanismo duplicatorio della recidiva sul calcolo della prescrizione non integri violazione del principio alla luce della giurisprudenza prevalente e della sentenza Zolotoukhin (Corte EDU) valutata nel contesto.
Massime di principio
- La dichiarazione di proscioglimento per vizio totale di mente non impedisce che il giudice accerti elementi oggettivi del reato (es. recidiva) ai fini della valutazione della pericolosità sociale e dell'applicazione di misure di sicurezza.
- La recidiva specifica e reiterata (infraquinquennale) può essere qualificata come circostanza ad effetto speciale e legittimamente incide sia sul termine ordinario di prescrizione (art. 157) sia sul termine massimo in presenza di atti interruttivi (art. 161), secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente.
- L'aggravante della violenza sulle cose si configura quando la condotta comporta una manomissione che richiede ripristino per tornare alla funzione originaria (es. rottura del sigillo di un cancello di sicurezza), non per semplici manipolazioni.
- La desistenza (art. 56 c.p.) opera solo se reale, volontaria e antecedente al completamento del reato: l'accertamento è fattuale e la valutazione spetta al giudice di merito; in Cassazione le contestazioni di fatto sono spesso inammissibili se riproposizioni di valutazioni già motivate.
- La determinazione della pena appartiene alla discrezionalità del giudice di merito secondo i criteri degli artt. 132-133 c.p.; la Cassazione interviene solo per vizi di logica o arbitrarietà nella motivazione.
- In appello il giudice può integrare o precisare la motivazione del primo grado; la mancanza di espressione testuale su un punto nel provvedimento di primo grado può essere sanata dall'analisi motivazionale del giudice d'appello se adeguatamente argomentata.
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