Sentenza del 16/10/2017 n. 1198 - Comm. Trib. Prov. Torino
CONTENZIOSO: Processo tributario - Reclamo/mediazione - Effetti della mancata attivazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'eccezione di improcedibilità è stata respinta. La violazione del termine di attesa per la risposta al reclamo non comporta l'improcedibilità del ricorso, poiché l'articolo 17-bis del d.lgs. n. 546/1992 prevede, in tale situazione, soltanto il differimento dell'udienza. Il procedimento può quindi proseguire, con eventuale rinvio dell'udienza per consentire lo svolgimento della fase di reclamo/mediazione.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La parte resistente aveva eccepito l'improcedibilità del ricorso sostenendo che non fosse stato rispettato il termine dilatorio previsto per consentire all'amministrazione di rispondere al reclamo e valutare la mediazione. La questione riguardava quindi gli effetti processuali della mancata attesa del termine previsto dall'articolo 17-bis del d.lgs. n. 546/1992.
Norme richiamate
Articolo 17-bis del d.lgs. n. 546/1992
In caso di mancato rispetto del termine dilatorio per la risposta al reclamo, è previsto il differimento dell'udienza.
La mancata attesa del termine per la definizione del reclamo/mediazione non determina l'improcedibilità del ricorso. La conseguenza processuale è limitata al differimento dell'udienza, così da consentire il corretto svolgimento della procedura.
Massime di principio
- La mancata attesa del termine previsto per la risposta al reclamo/mediazione non comporta automaticamente l'inammissibilità o l'improcedibilità del ricorso tributario.
- Quando la legge individua espressamente come conseguenza il differimento dell'udienza, tale rimedio deve preferirsi a una sanzione processuale più grave non prevista dalla norma.
- In una situazione analoga, il giudice dovrebbe consentire lo svolgimento della fase di reclamo/mediazione rinviando l'udienza, anziché dichiarare improcedibile il ricorso.
- Il reclamo/mediazione costituisce una fase procedimentale finalizzata alla definizione della controversia, ma l'inosservanza del termine di attesa non elimina di per sé il diritto di accesso alla decisione giudiziale.
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