Cassazione Penale, Sentenza n. 10068/2023 del 09/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 26/07/2022 che aveva annullato parzialmente il decreto di convalida del sequestro preventivo funzionale alla confisca nei confronti della Arcella (terza interessata) limitatamente ai beni già rientranti nel patrimonio dello Stato per irrevocabile confisca in capo al coniuge Luigi Moccia, confermando invece il sequestro reale sui beni residui (autovettura Smart ForFour, conto corrente e libretto postale). Il ricorrente deduceva, in principio, violazione del principio del giudice naturale (motivo poi rinunciato) e, nel merito, violazione ed errata applicazione dell'art. 240-bis c.p. per aver il Pubblico Ministero omesso di provare l'interposizione fittizia e la disponibilità effettiva dei beni da parte di Luigi Moccia, sostenendo che la presunzione di illecita accumulazione non poteva operare automaticamente nei confronti di un terzo formalmente intestatario.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il motivo rimasto (riguardante l'art. 240-bis) fosse infondato: il Tribunale del riesame aveva svolto una valutazione analitica delle risultanze dell'indagine patrimoniale e degli elementi di fatto, argomentando in modo logico e coerente l'esistenza di gravi indizi di interposizione fittizia e della reale disponibilità dei beni da parte del Moccia. La sentenza ha richiamato che la presunzione di illecita accumulazione non opera automaticamente per il terzo intestatario, ma può emergere in combinazione con altre circostanze probatorie; inoltre può essere provata anche per indizi purché rispettino i requisiti di gravità, precisione e concordanza ex art. 192, comma 2 c.p.p. La Corte ha quindi ritenuto legittima la valutazione del Tribunale, che ha considerato fatti quali: l'origine illecita dei capitali impiegati per l'avvio e la gestione dell'autoparco (cogestito dalla ricorrente e dal marito), l'assenza di redditi compatibili del Moccia e della moglie, somme rinvenute nei conti (indicate nell'ordinanza: circa 167.000 euro riferiti a proventi dell'autoparco e circa 139.251 euro nel conto/libretto), l'acquisto dell'auto al prezzo di 8.000 euro e la frequente intestazione fittizia di beni alla ricorrente accertata nel giudizio di prevenzione; nonché il ruolo rilevante di soggetti familiari (es. Anna Mazza) nel clan. Per questi motivi la Cassazione ha ritenuto assente una violazione di legge o vizi radicali della motivazione deducibili in questa sede. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 240-bis cod. pen.
La disposizione relativa alla confisca per sproporzione (altresì richiamata come originariamente art. 12-sexies legge 7/8/1992 n.356) non opera automaticamente a favore dell'accusa quando il bene è formalmente intestato a un terzo; tuttavia la sproporzione patrimoniale, se valutata insieme ad altre circostanze concrete e indizi gravi, può contribuire a dimostrare l'interposizione fittizia e la reale disponibilità del bene da parte dell'indagato/condannato.
art. 325 cod. proc. pen.
Limita il sindacato in Cassazione sui provvedimenti cautelari reali: il ricorso è consentito solo per violazione di legge o vizi della motivazione così gravi da impedirne la comprensione logica; la Corte richiede la sussistenza di un vizio di diritto o di una motivazione radicalmente carente.
art. 192, comma 2 cod. proc. pen.
Stabilisce i requisiti degli indizi utilizzabili in giudizio (gravità, precisione e concordanza). La Corte conferma che l'interposizione fittizia può essere provata anche con indizi, purché rispettino tali requisiti e siano adeguatamente motivati.
legge 7 agosto 1992, n. 356, art. 12-sexies (richiamata)
Richiamata come la disciplina originaria della presunzione di illecita accumulazione, ora sostituita dall'art. 240-bis c.p.: la giurisprudenza afferma che la presunzione è relativa e va integrata da elementi concreti quando il bene è intestato a terzi.
art. 25 Cost., artt. 33 e 178 cod. proc. pen. (motivo rinunciato)
Il motivo concernente il principio del giudice naturale e la legittimità della sostituzione del giudice è stato formalmente dedotto ma è stato rinunciato in sede di cassazione; pertanto non è stato esaminato nel merito dalla Corte.
Giurisprudenza richiamata (Sez. U. n. 25932/2008 e altre pronunce)
La Corte richiama orientamenti secondo cui in Cassazione, rispetto a misure reali, il sindacato è limitato e possono essere censurati solo vizi di legge o vizi motivazionali radicali; vengono altresì richiamati precedenti che definiscono i limiti della presunzione di illiceità per i terzi e i criteri per l'apprezzamento degli indizi.
Massime di principio
- La presunzione di illecita accumulazione prevista dall'art. 240-bis c.p. non opera automaticamente per i beni intestati a terzi: l'accusa deve dimostrare, anche per indizi, la reale disponibilità del bene da parte dell'indagato o la fittizietà dell'intestazione.
- La prova dell'interposizione fittizia può essere fornita con indizi purché rispettino i requisiti di gravità, precisione e concordanza ex art. 192, comma 2 c.p.p.; la valutazione complessiva degli elementi fattuali può rendere probatoria la semplice sproporzione patrimoniale.
- Nei rapporti familiari (coniuge, parenti stretti) la sproporzione tra patrimonio formale e reddito del terzo può assumere maggior peso probatorio se collegata ad altri elementi circostanziali che indicano una comune disponibilità di risorse riconducibili all'imputato.
- Nel giudizio di legittimità sulle misure cautelari reali la Corte di Cassazione è limitata: non riesamina liberamente le risultanze di fatto, ma valuta la sussistenza di vizi di diritto o di una motivazione radicalmente carente.
- Il terzo formalmente intestatario non ha un onere probatorio pieno, ma ha l'onere di allegare elementi fattuali idonei a contrastare l'ipotesi di interposizione e a dimostrare la propria autonomia patrimoniale.
- Elementi emersi in procedimenti preventivi o in indagini patrimoniali possono essere utilizzati per costruire un ragionamento indiziario coerente e sufficiente a giustificare misure cautelari reali, purché il giudice espliciti chiaramente le ragioni della valutazione.
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