Sentenza n. 1474/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria finale e atti della procedura selettiva per l'assegnazione di tre autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la determinazione comunale di approvazione della graduatoria e il verbale della commissione esaminatrice, sostenendo che la propria domanda di partecipazione non fosse stata scrutinata né valutata. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione del bando, dell'art. 21-octies l. 241/1990, dei principi di giusto procedimento, certezza del diritto, buon andamento e imparzialità ex art. 97 Cost., nonché eccesso di potere per illogicità, carenza di motivazione, omessa valutazione, arbitrarietà manifesta, sviamento e difetto assoluto di istruttoria. Ha inoltre chiesto l'accertamento del diritto all'attribuzione di un punteggio di 10 punti, che gli avrebbe consentito di prevalere sul controinteressato a parità di punteggio in applicazione del criterio della minore età, nonché l'assegnazione di una delle autorizzazioni. Il Comune ha eccepito preliminarmente la tardività del ricorso. Il ricorrente ha sostenuto di avere conosciuto gli atti soltanto il 21 febbraio 2026, in occasione dell'accesso documentale.
La decisione
Il TAR ha esaminato preliminarmente l'eccezione di tardività e l'ha ritenuta fondata, assorbendo ogni altra questione relativa ai vizi della procedura. La graduatoria era stata approvata il 24 luglio 2025 e pubblicata sull'albo pretorio comunale nella stessa data. Poiché il bando non prevedeva comunicazioni individuali dell'esito e l'art. 32, comma 1, l. 69/2009 attribuisce alla pubblicazione sull'albo pretorio informatico effetti di pubblicità legale, il termine per impugnare decorreva dalla pubblicazione, computato secondo il termine decadenziale applicabile. Il partecipante aveva inoltre un dovere di diligenza e autoresponsabilità, anche perché il bando indicava che la commissione sarebbe stata convocata entro trenta giorni dalla scadenza per la presentazione delle domande. L'accesso agli atti richiesto circa sei mesi dopo la conclusione della procedura non poteva differire il dies a quo né neutralizzare gli effetti della pubblicazione. In ogni caso, già nell'istanza di accesso del 7 gennaio 2026 il ricorrente aveva dimostrato di conoscere l'esistenza e il contenuto del verbale del 17 luglio 2025, sicché anche tale conoscenza avrebbe reso tardiva la notifica del ricorso, effettuata soltanto il 20 marzo 2026. Il ricorso è stato quindi dichiarato irricevibile, con condanna del ricorrente alle spese in favore del Comune, liquidate in euro 1.000 oltre accessori; nulla spese per il controinteressato non costituito.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
art. 21-octies l. 241/1990
Richiamato dal ricorrente tra i parametri di legittimità, ma non esaminato dal TAR per l'assorbimento dovuto all'irricevibilità del ricorso.
art. 97 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità, senza esame nel merito per la tardività dell'impugnazione.
art. 32, comma 1, l. 69/2009
La pubblicazione sull'albo pretorio informatico produce effetti di pubblicità legale; in assenza di una previsione di comunicazione individuale, essa è idonea a far decorrere il termine per impugnare la graduatoria.
Massime di principio
- Quando il bando di una procedura selettiva non prevede comunicazioni individuali dell'esito, la pubblicazione della graduatoria sull'albo pretorio informatico, avente effetti di pubblicità legale ai sensi dell'art. 32, comma 1, l. 69/2009, è idonea a far decorrere il termine decadenziale per l'impugnazione.
- Il partecipante a una procedura selettiva è tenuto a un dovere di diligenza e autoresponsabilità, che impone di attivarsi tempestivamente per conoscere l'esito della procedura e tutelarsi nei termini, soprattutto quando il bando indica la scansione temporale delle attività della commissione.
- La successiva presentazione di un'istanza di accesso agli atti non può, di per sé, posticipare il dies a quo dell'impugnazione né neutralizzare gli effetti della pubblicità legale già prodotti dalla pubblicazione della graduatoria.
- Anche in assenza di considerazione della pubblicazione, la conoscenza effettiva dell'esistenza e del contenuto dell'atto lesivo, desumibile dall'istanza di accesso, è sufficiente a rendere attuale l'onere di impugnazione; la notifica successiva oltre il termine decadenziale determina l'irricevibilità del ricorso.
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